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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 34788/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2093/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliate in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi, n. 1; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, alla via Cappelletta della Giustiniana n. 68,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi, n. 1; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1071/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha concesso in locazione un suo terreno – sito in Bitonto - alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, ed alla società [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi i conduttori hanno realizzato sul terreno un impianto per la distribuzione di carburanti, che poi hanno però dato in gestione allo stesso Piscopo. 2.-Avuto termine il rapporto, il Piscopo ha agito nei confronti delle due società per vedersi riconosciuti alcuni emolumenti previsti dal contratto (bonus, margini di fine gestione ed altro), mentre le due società convenute hanno, a fronte di tale citazione, proposto una domanda riconvenzionale con la quale hanno preteso interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei carburanti, da loro forniti al Piscopo. 3.-Il Tribunale di Bari ha accolto in parte la domanda principale, riconoscendo alcune somme e voci tra quelle rivendicate dal Piscopo e ne ha negatealtre, ed ha interamente accolto la domanda riconvenzionale.La Corte di Appello di Bari, adita dal Piscopo, ha in parte accolto l’impugnazione riconoscendo ulteriori somme a costui, dovute al maggiore lasso di tempo da prendere in considerazione, ma ha rigettato l’appello quanto alle questioni oggetto della domanda riconvenzionale delle due società, ossia quanto alla condanna del Piscopo al pagamento degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento del carburante. 4.-Questa sentenza è fatta qui oggetto di ricorso principale da parte delle due società Gallo, che censurano il capo relativo al riconoscimento degli emolumenti contrattuali al Piscopo, e da quest’ultimo con ricorso incidentale, per censurare invece la decisione di obbligarlo a pagare gli interessi di mora.

Le due società hanno replicato al ricorso incidentale con relativo controricorso.

Le societàricorrenti principali ha nno presentato memoria.

Considerato che 5.-Ilricorso principale.

E’ fondato su due motivi. 5.1.-Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 194 e 184 c.p.c., nonché di norme della Costituzione, quali l’articolo 111 e gli articoli 62 e

191. La tesi è la seguente.

Il giudice è arrivato ad aumentare le somme riconosciute al Piscopo, e da costui rivendicate in base al contratto di gestione, sulla base dei calcoli effettuati dal CTU.

E tuttavia, quest’ultimo, per arrivare a quei calcoli, ha acquisito documenti fornitidirettamente dal consulente di parte o dalle parti stesse, in violazione del principiodispositivo, ed in violazione delle regole che limitano l’indagine peritale a quanto già in atti.

Con la conseguente nullità della CTU e della sentenza che vi ha fatto affidamento.

Il motivo è infondato.

La questione, a tacere d’altro, è risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno precisato che in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. [OSCURATO:PERSONA]. 3086/ 2022).

Ove anche i documenti acquisiti fossero riferiti a fatti diversi da quelli allegati dalle parti - ma dallo stesso motivo di ricorso risulta diversamente - si tratterebbe di nullità relativa, da eccepire nella prima difesa immediatamente successiva all’atto nullo (sempre Cass. Sez.

Un. 3086/ 2022).

Non v’è prova, né allegazione, che ci sia stata tempestiva eccezione. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 92 c.p.c.

I ricorrenti si dolgono del fatto che, nonostante vi sia statain primo grado una soccombenza reciproca, le spese sono state compensate solo in partee non per l’intero.

Il motivo è infondato.

E’ infatti nel potere del giudice di merito decidere una compensazione parziale e porne la differenza a carico della parte la cui domanda era di valore inferiore.

Questo il principio di diritto: in tema dispese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi dicompensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte (Cass. 1269/ 2020). 7.-Il ricorso incidentale. 7.1- Con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta violazione degli articoli 62, 184 e 94 c.p.c., nonché 112 c.p.c.

Il ricorrente incidentale, ossia Piscopo, come già detto, si duole del capo di sentenza che lo obbliga a corrispondere alledue società, da cui aveva avuto in gestione la stazione di carburanti, gli interessi di mora per il ritardato pagamento della merce.

Con tale primo motivo egli ritiene che, al pari delle sue controparti, il CTU ha deciso su documenti acquisiti irritualmente, e che lo stesso giudice ha disatteso un accordo novativo, dal cui contenuto poteva agevolmente evincersi che il diritto agli interessi non era fondato.

Il motivo va disatteso.Quanto alla censura di irrituale acquisizione dei documenti da parte del CTU,il motivo – a parte i profili di inammissibilità, non specificando quali fossero i documenti cui si riferisce e perché fossero fuori dal tema di decisione assegnato al consulente dal giudice- è comunque infondato e al riguardo si rinvia a quanto già detto sub 5), relativamente alla medesima censura fatta dai ricorrenti principali.

La seconda censura è inammissibile in quanto mira a sindacare il giudizio sulle prove: apparentemente si fa censura di omessa pronuncia (che avrebbe dovuto comunque essere di omesso esame di un atto rilevante, la novazione, per l’appunto), in quanto di fattosi assumeche della novazione non si è tenuto conto quale prova dellainfondatezza del diritto altrui: d unque si censura un giudizio complessivo sul valore probatorio acquisito, che qui è incensurabile.

Resta poi il fatto che non è allegato specificamente in che termini la questione della novazione sia stata posta al giudice di appello.E soprattutto non si dice perché dalla novazione dovrebbe dedursi la rinuncia al diritto o la sua successiva riduzione. 8.-Il secondo motivo prospetta una violazione degli articoli 115, 184 c.p.c.

Il giudice di merito ha escluso un ritardo colpevole delle due società nella riconsegna del terreno al Piscopo, dal quale, come si ricorderà era stato concesso in locazione.

Sostiene il ricorrente che, in base ai documenti in atti, se esaminati correttamente, non c’è alcuna prova del fatto che le due società sianostate nella impossibilità sopravvenuta di consegnare il terreno in tempo, come previstodal contratto, a fine locazione.

Anche qui è richiamato l’accordo novativo.

Si sostiene che il giudice erroneamenteha dato a tale scrittura efficacia, per l’appunto , novativa, mentre in realtà solo il termine per la consegna era stato variato, e la mera modificadel termine non può costituire novazione oggettiva.

Il motivo è inammissibile.

Infatti,la proroga del termine non ha costituito ragione di decisione.

Scrivono i giudici di appello che pur in disparte della ritenuta prorogadel termine per consentire la rimozione dell e cisterne interrate, deve apprezzarsi l’argomentazione difensiva addotta da controparte .

Segue l’apprezzamento di tale argomentazione difensiva, che fa leva su circostante di fatto che avrebbero impedito il rispetto del termine, e che qui non possono essere apprezzate diversamenteda come ha fatto il giudice di merito.

Entrambi i ricorsivanno dunque rigettati.

Le spese del presente giudizio di legittimità di conseguenza compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa le spesedel presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrent i principal i e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2093/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliate in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi, n. 1; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, alla via Cappelletta della Giustiniana n. 68,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi, n. 1; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1071/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha concesso in locazione un suo terreno – sito in Bitonto - alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, ed alla società [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i conduttori hanno realizzato sul terreno un impianto per la distribuzione di carburanti, che poi hanno però dato in gestione allo stesso Piscopo. 2.-Avuto termine il rapporto, il Piscopo ha agito nei confronti delle due società per vedersi riconosciuti alcuni emolumenti previsti dal contratto (bonus, margini di fine gestione ed altro), mentre le due società convenute hanno, a fronte di tale citazione, proposto una domanda riconvenzionale con la quale hanno preteso interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei carburanti, da loro forniti al Piscopo. 3.-Il Tribunale di Bari ha accolto in parte la domanda principale, riconoscendo alcune somme e voci tra quelle rivendicate dal Piscopo e ne ha negatealtre, ed ha interamente accolto la domanda riconvenzionale.La Corte di Appello di Bari, adita dal Piscopo, ha in parte accolto l’impugnazione riconoscendo ulteriori somme a costui, dovute al maggiore lasso di tempo da prendere in considerazione, ma ha rigettato l’appello quanto alle questioni oggetto della domanda riconvenzionale delle due società, ossia quanto alla condanna del Piscopo al pagamento degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento del carburante. 4.-Questa sentenza è fatta qui oggetto di ricorso principale da parte delle due società Gallo, che censurano il capo relativo al riconoscimento degli emolumenti contrattuali al Piscopo, e da quest’ultimo con ricorso incidentale, per censurare invece la decisione di obbligarlo a pagare gli interessi di mora. Le due società hanno replicato al ricorso incidentale con relativo controricorso. Le societàricorrenti principali ha nno presentato memoria. Considerato che 5.-Ilricorso principale. E’ fondato su due motivi. 5.1.-Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 194 e 184 c.p.c., nonché di norme della Costituzione, quali l’articolo 111 e gli articoli 62 e 191. La tesi è la seguente. Il giudice è arrivato ad aumentare le somme riconosciute al Piscopo, e da costui rivendicate in base al contratto di gestione, sulla base dei calcoli effettuati dal CTU. E tuttavia, quest’ultimo, per arrivare a quei calcoli, ha acquisito documenti fornitidirettamente dal consulente di parte o dalle parti stesse, in violazione del principiodispositivo, ed in violazione delle regole che limitano l’indagine peritale a quanto già in atti. Con la conseguente nullità della CTU e della sentenza che vi ha fatto affidamento. Il motivo è infondato. La questione, a tacere d’altro, è risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno precisato che in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. [OSCURATO:PERSONA]. 3086/ 2022). Ove anche i documenti acquisiti fossero riferiti a fatti diversi da quelli allegati dalle parti - ma dallo stesso motivo di ricorso risulta diversamente - si tratterebbe di nullità relativa, da eccepire nella prima difesa immediatamente successiva all’atto nullo (sempre Cass. Sez. Un. 3086/ 2022). Non v’è prova, né allegazione, che ci sia stata tempestiva eccezione. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 92 c.p.c. I ricorrenti si dolgono del fatto che, nonostante vi sia statain primo grado una soccombenza reciproca, le spese sono state compensate solo in partee non per l’intero. Il motivo è infondato. E’ infatti nel potere del giudice di merito decidere una compensazione parziale e porne la differenza a carico della parte la cui domanda era di valore inferiore. Questo il principio di diritto: in tema dispese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi dicompensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte (Cass. 1269/ 2020). 7.-Il ricorso incidentale. 7.1- Con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta violazione degli articoli 62, 184 e 94 c.p.c., nonché 112 c.p.c. Il ricorrente incidentale, ossia Piscopo, come già detto, si duole del capo di sentenza che lo obbliga a corrispondere alledue società, da cui aveva avuto in gestione la stazione di carburanti, gli interessi di mora per il ritardato pagamento della merce. Con tale primo motivo egli ritiene che, al pari delle sue controparti, il CTU ha deciso su documenti acquisiti irritualmente, e che lo stesso giudice ha disatteso un accordo novativo, dal cui contenuto poteva agevolmente evincersi che il diritto agli interessi non era fondato. Il motivo va disatteso.Quanto alla censura di irrituale acquisizione dei documenti da parte del CTU,il motivo – a parte i profili di inammissibilità, non specificando quali fossero i documenti cui si riferisce e perché fossero fuori dal tema di decisione assegnato al consulente dal giudice- è comunque infondato e al riguardo si rinvia a quanto già detto sub 5), relativamente alla medesima censura fatta dai ricorrenti principali. La seconda censura è inammissibile in quanto mira a sindacare il giudizio sulle prove: apparentemente si fa censura di omessa pronuncia (che avrebbe dovuto comunque essere di omesso esame di un atto rilevante, la novazione, per l’appunto), in quanto di fattosi assumeche della novazione non si è tenuto conto quale prova dellainfondatezza del diritto altrui: d unque si censura un giudizio complessivo sul valore probatorio acquisito, che qui è incensurabile. Resta poi il fatto che non è allegato specificamente in che termini la questione della novazione sia stata posta al giudice di appello.E soprattutto non si dice perché dalla novazione dovrebbe dedursi la rinuncia al diritto o la sua successiva riduzione. 8.-Il secondo motivo prospetta una violazione degli articoli 115, 184 c.p.c. Il giudice di merito ha escluso un ritardo colpevole delle due società nella riconsegna del terreno al Piscopo, dal quale, come si ricorderà era stato concesso in locazione. Sostiene il ricorrente che, in base ai documenti in atti, se esaminati correttamente, non c’è alcuna prova del fatto che le due società sianostate nella impossibilità sopravvenuta di consegnare il terreno in tempo, come previstodal contratto, a fine locazione. Anche qui è richiamato l’accordo novativo. Si sostiene che il giudice erroneamenteha dato a tale scrittura efficacia, per l’appunto , novativa, mentre in realtà solo il termine per la consegna era stato variato, e la mera modificadel termine non può costituire novazione oggettiva. Il motivo è inammissibile. Infatti,la proroga del termine non ha costituito ragione di decisione. Scrivono i giudici di appello che pur in disparte della ritenuta prorogadel termine per consentire la rimozione dell e cisterne interrate, deve apprezzarsi l’argomentazione difensiva addotta da controparte . Segue l’apprezzamento di tale argomentazione difensiva, che fa leva su circostante di fatto che avrebbero impedito il rispetto del termine, e che qui non possono essere apprezzate diversamenteda come ha fatto il giudice di merito. Entrambi i ricorsivanno dunque rigettati. Le spese del presente giudizio di legittimità di conseguenza compensate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spesedel presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrent i principal i e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo
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