CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 15155/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7651/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], lo rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro BERNI S.R.L., C.L.L.A.T. ( [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. COOP, CASEIFICIO E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., COMISA S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., G.I. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., EUROPA 2000 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E GABRIELLA S.N.C, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., PUBBLIACQUA S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], FIP S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C., L M LAVORO MEDICINA S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] E FIGLI S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., RELASE S.P.A., UNICREDIT S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - SO. RI. S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] C., STILAUTO S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], EQUITALIA S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., EUROCAR S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E C. S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., EUROTERM S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] 3G S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] O.E P. -intimati- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di FIRENZE , in RG n. 723/2022,depositato i l 31/01/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In data 31 marzo 2014 veniva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]. La procedura veniva chiusa in data 1 aprile 2021 per intervenuta ripartizione dell’attivo a norma degli artt. 118, comma 3, e 119 l.fall. 1.1. – Con decreto del 29 settembre 2022 , i l Tribunale di Prato, acquisito il parere del curatore fallimentare e riscontrata la sussistenza dei requisiti comportamentali di cui all’art. 142, comma 1, l.fall., rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto all’ammissione al beneficio dell'esdebitazione ex artt. 142 e 143 l.fall., per insussistenza del requisito oggettivo di cui all’art. 142, comma 2, l.fall., in ragione «della mancata attribuzione di alcuna somma ai creditori concorsuali», essendo destinato «l’intero attivo fallimentare» alla copertura delle «spese di procedura». 1.2. –[OSCURATO:PERSONA] interponeva reclamo ex art. 26 l.fall. 1.3. – La Corte di Appello di Firenze ha rigettato il r eclamo per difetto del presupposto di cui all’art. 142, comma 2, l.fall., «essendo stato possibile pagare solamente le spese in prededuzione e due creditori fondiari insinuatisi al passivo, già soddisfatti in via provvisoria in sede esecutiva ex art. 41 TUB». In particolare, la corte territoriale ha dato atto che: i) dall’ultimo rapporto riepilogativo del curatore fallimentare e dall’ultima relazione periodica ex art. 33 l.fall. l’attivo realizzato risulta pari ad € 2.929,52; ii) tutte le spese di prededuzione sono state pagate; iii) il passivo totale ammonta ad € 1.157.508,05, di cui € 628.713,37 per domande tempestive accertate ed € 528.794,68 per domande tardive non accertate (ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2,l.fall.) iv) nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa innanzi al Tribunale di Prato dalla Soc. Coop. CO.PR.A.S. in liquidazione – cui è subentrata, come creditore procedente, la curatela del [OSCURATO:PERSONA] – la somma ricavata dalla vendita del complesso immobiliare pignorato, pari ad € 119.950,00, è stata assegnata in via provvisoria ai creditori procedenti e intervenuti, insinuati al passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 41,comma 2, TUB ; v) «poiché il passivo del fallimento è pari ad € 1.157.508,05 (di cui € 628.713,37 per insinuazioni tempestive ed € 528.794,68 per insinuazioni tardive)», la somma di € 83.350,43 assegnata in via provvisoria ai creditori concorsuali, «al netto delle somme in prededuzione», «risulta essere pari allo 0,13 % del passivo». 2. –Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione in due motivi. Gli intimati non svolgono difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Il primo motivo è rubricato « ART. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 142 L.F.». 2.2. – Il secondo è rubricato « ART. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. omessa/errata individuazione del totale passivo accertato nella procedura fallimentare in relazione al presupposto normativo di cui all’art. 142 L.F.». 3. –In sostanza, con entrambi i mezzi il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 l.fall. per l’erroneo calcolo della percentuale di pagamento dei creditori concorsuali. Difatti, rispetto al totale passivo indicato di € 1.157.508,05, la somma di € 83.350,43 attribuita ai creditori concorsuali sarebbe in realtà pari al 7,2008% (e non allo 0,13%). Inoltre, considerando il passivo effettivamente accertato – che ammonta a soli € 628.713,37 per le domande tempestive, stante la mancata verifica delle domande tardive ai sensi dell’art. 102 l.fall. di cui dà atto la stessa corte d’appello – la suddetta percentuale di soddisfacimento ascenderebbeal 13,28%. Conclude allora il ricorrente che l’errata valutazione dei dati acquisiti, e l’omessa considerazione dei fatti decisivi rappresentati , ha comportato la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 l.fall. in ordine al presupposto normativo del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, determinando il mancato assolvimento dell’onere motivazionale necessario alla luce della giurisprudenza di legittimità, che, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 11279del 2011 , si è via via consolidata nel senso di una interpretazione estensiva del presupposto in esame, in linea con il favor debitorische caratterizza l’istituto. 4. –Il ricorso va accolto. Più volte questa Corte ha affermato che la circostanza ostativa al beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142, comma 2, l.fall. – la quale ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali» – pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. U, 24214/2011), deve però essere valutata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l ’istituto nazionale, a sua volta in linea con il favor per il discharge of debts di cui al Tit. III della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva Restructuring and Insolvency). 4.1. – Al riguardo si precisa che, secondo la giurisprudenza unionale, l'obbligo generale dei giudici nazionali di interpretare il diritto interno in modo conforme ad una direttiva – cd. “ obbligo di interpretazione coerente”, derivazione del principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, T.U.E.) – riguarda tutte le disposizioni del diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva interessata, pur non essendo applicabile a d una situazione in cui i fatti si sono verificati dopo la data di entrata in vigore della direttiva medesima – nel caso di specie, “ direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa al quadri per la ristrutturazione preventiva, la remissione dei debiti e le confische, e misure da adottare per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e remissione dei debiti, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)” entrata in vigore il 17 luglio 2019 – m a prima del la scadenza del termine per il suo recepimento nel diritto nazionale ( nel caso in esame il 17 luglio 2021, poi prorogato al 17 luglio 2022). Si vedano, in tal senso, Corte giust., sent . 23 aprile 2009, Angelidaki e a . ; 4 luglio 2006, Adeneler e a.; 11 aprile 2024, Julieta e a. , proprio in tema di esdebitazione ai sensi dell’art. 23 della direttiva citata). E’ allora appena il caso di ricordare che, tra l’altro, l'art. 20 della direttiva (UE) 2019/1023 impone agli SM di assicurare all'imprenditore -persona fisica l'accesso ad almeno una procedura che porti all’integrale discharge of debts, precisando che, qualora gli Stati membri condizionino l'esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è per l’art. 142 l.fall.), è necessario che la misura di tale pagamento sia proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore , e che nel fissarla si tenga conto «dell'equo interesse dei creditori»; inoltre il successivo art. 23, che riserva una larga autonomia agli Stati membri, indica esemplificativamente, tra le varie ipotesi che possono giustificarela negazione o la limitazione del beneficio, quella in cui «non è coperto il costo della procedura che porta all’esdebitazione» (assimilabile all’ipotesi di insufficienza dell’attivo a coprire i costi prededucibili). 4.2. –In ogni caso, il formante giurisprudenziale nazionale di legittimità è da tempo stabilmente indirizzato a far sì che, in presenza degli ulteriori presupposti, il beneficio dell’esdebitazione debba essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale «affatto irrisoria» (Cass. 15703/2023, 15359/2023, 15246/2022, 15586/2018, 7550/2018 , 11307/2017 ; cfr. Cass. Sez. U, 24214/2011). Nel caso in esame, la Corte territoriale è pervenuta ad un simile giudizio di irrisorietà sulla base di un calcolo errato della percentuale di soddisfazione dei crediti concorsuali soddisfatti, rispetto al totale del passivo fallimentare, oltre che sulla non condivisibile considerazione, a tal fine, anche del passivo scaturente dalle domande tardive depositate ma non esaminate, e quindi non accertate in sede fallimentare. 5. – Il decreto va quindi cassato con rinvio, affinché la corte territoriale, alla luce degli aspetti sopra evidenziati, e tenendo conto dei richiamati principi di diritto, esamini nuovamente il presupposto oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali, al fine di valutare la sua eventuale irrisorietà, da considerarsi tale quando parametrata a percentuali talmente minime da considerarsi irrilevanti e tali che, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non siano in grado di rappresentare in concreto, neppure parzialmente, il concetto di «soddisfacimento» (cfr. Cass. 15246/2022).Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Firenze, i