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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10746/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da SCICCHITANI Maurizio, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in tema di stupefacenti (capo 1).

2. Ricorre per cassazione lo SCICCHITANI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 1).

Si censura l'ordinanza, anzitutto, per la "scarsa obiettività" dimostrata dal Tribunale per essersi occupato di vicende relative al capo 7), per il quale il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di misura senza impugnazione del P.M.

Inoltre, con riferimento agli altri aspetti valorizzati, la difesa censura l'ordinanza, in primo luogo, per aver ritenuto che lo SCICCHITANI avesse messo a disposizione l'appartamento di proprietà di CIRILLO Vincenza, quando invece il BONFIGLIO, contattato dopo l'accesso della [OSCURATO:PERSONA] (che doveva accertare la residenza di una persona dello [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento e che vi aveva trovato il CANNATA'), aveva a sua contattato non già lo SCICCHITANI, ma CIRILLO Salvatore, fratello della proprietaria.

Si censura altresì la valorizzazione della disponibilità del ricorrente a raggiungere Brescia, su richiesta del BONFIGLIO, per consegnare 200 Euro a tale Jimi, rimasto senza denaro: in particolare, si osserva che la spiegazione difensiva (secondo cui lo SCICCHITANI aveva accettato l'incarico per il compenso di 50 Euro) era confermata dal fatto che la ricarica postepay era stata effettuata dal BONFIGLIO per l'importo di 250 Euro.

Quanto poi alla asserita disponibilità dello SCICCHITANI a fare da garante del BONFIGLIO, per l'adempimento di un debito contratto per una partita di stupefacente acquistata presso LEKA Flamur, la difesa ricorrente osserva, da un lato, che tale episodio non era stato contestato per la violazione dell'art. 73 (capo 80), ma come condotta di favoreggiamento (capo 81) per la quale non era stata richiesta l'applicazione di misure cautelari.

D'altro lato, la difesa censura l'ordinanza per aver ritenuto che lo SCICCHITANI avesse chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di intervenire per farsi garante del BONFIGLIO, e per non aver apprezzato la valenza liberatoria (rispetto all'ipotesi di accusa) del messaggio minatorio inviato dal ricorrente al BONFIGLIO, dato che questi continuava a non onorare il debito contratto.

Si censura infine il passaggio motivazionale secondo cui il periodo di partecipazione al sodalizio, effettivamente ascrivibile allo SCICCHITANI, non rileverebbe nell'apprezzamento della gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella valutazione delle censure rivolte dallo SCICCHITANI all'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (esclusivamente incentrate sul profilo della gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico contestata al capo 1), appare anzitutto opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 -

01. In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 5768 del 19/12/2022, dep. 2023, Fuggiano).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla valenza gravemente indiziante delle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento, peraltro, deve - alla luce dei principi qui appena richiamati -peraltro ritenersi precluso in questa sede.

3. Come già accennato nella precedente esposizione, la difesa ha premesso un rilievo di "scarsa obiettività" palesata dal Tribunale, che aveva ritenuto di valorizzare in senso accusatorio una conversazione telefonica tra i correi BONFIGLIO e [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, identificando nello SCICCHITANI il "Maurizio" oggetto del dialogo, che i due ritenevano trovarsi in difficoltà per non aver voluto se non al prezzo da lui indicato): la difesa lamenta, in particolare, che quella telefonata era stata posta a fondamento della domanda cautelare per il capo 7), e che per tale capo il G.i.p. aveva applicato la misura cautelare al solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche allo SCICCHITANI, ritenendo dubbia l'identificazione in quest'ultimo del "Maurizio" (cfr. pag. 151 dell'ordinanza applicativa).

Tale doglianza non può essere condivisa.

Il fatto che il G.i.p. non abbia disposto la misura cautelare allo SCICCHITANI per il capo 7), senza impugnazione del P.M., avrebbe evidentemente precluso tale applicazione in sede di riesame: tuttavia, tale ovvia constatazione non può ritenersi ostativa alla possibilità, per il Tribunale del riesame, di apprezzare l'intero compendio captativo al ben diverso fine di valutare la sussistenza della gravità indiziaria, in capo all'odierno ricorrente, per il reato associativo sub 1).

In particolare, il Tribunale ha ritenuto (pag. 10 dell'ordinanza) di identificare nello SCICCHITANI il "Maurizio" del dialogo tra il BONFIGLIO e l'[OSCURATO:PERSONA], in forza sia della non marginale considerazione per cui quella conversazione era avvenuta a pochissimi minuti di distanza dalla telefonata con cui lo stesso BONFIGLIO aveva chiesto allo SCHICCHITANI di raggiungere "un suo dipendente" rimasto senza soldi a Brescia (cfr. infra, § 4.2), sia del fatto che lo sviluppo della conversazione e le altre risultanze acquisite non consentivano di ritenere che i due alludessero ad altro correo di nome Maurizio (ovvero al NAPOLI, come ritenuto invece dal G.i.p.).Si tratta, in buona sostanza, di un passaggio motivazionale che, per un verso, non appare dirimente nell'economia della decisione di conferma della gravità indiziaria per il reato associativo (fondata, come subito si vedrà richiamando i rilievi difensivi, su una pluralità di argomenti censurati dalla difesa), e che, per altro verso, si sottrae senz'altro alle censure di "scarsa obiettività" formulate in ricorso.

4. Come già accennato nella esposizione iniziale, la difesa ricorrente ha inteso censurare l'ordinanza del Tribunale reggino in relazione ai vari elementi valorizzati a sostegno dell'appartenenza dello SCICCHITANI al sodalizio di cui al capo 1): la messa a disposizione di un appartamento, utilizzato quale base logistica dell'associazione e deposito dello stupefacente; il viaggio a Brescia per aiutare un "dipendente" del BONFIGLIO, a seguito di richiesta telefonica di quest'ultimo; l'intervento del ricorrente nella vicenda relativa al debito contratto dal BONFIGLIO, nell'interesse del sodalizio, per l'acquisto di una partita di stupefacente da un fornitore albanese; la brevità dell'arco temporale di partecipazione dello SCICCHITANI all'associazione di cui al capo 1).

Ritiene il Collegio che, in relazione a tutti i profili qui ricordati, il Tribunale abbia espresso considerazioni immuni - avuto riguardo ai principi inizialmente ricordati - da censure deducibili in questa sede.

4.1. Con riferimento alla prima questione, il Tribunale ha per un verso riportato ampi stralci di conversazioni tra il BONFIGLIO e il CANNATA' - personaggi centrali nell'attività di acquisto e successivo smercio di sostanze stupefacenti posto in essere dal sodalizio, operativo in Calabria ma con diramazioni anche nel nord Italia (cfr. pag. 5 dell'ordinanza) - comprovanti l'utilizzo dell'appartamento in Mesero, via XVV aprile 2, quale base di appoggio utilizzata anche per il temporaneo deposito dello stupefacente (cfr. pagg. 6 seg.).

Per altro verso, il Tribunale ha riportato gli esiti dell'accesso compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento, per verificare l'effettività della residenza di due cittadini cingalesi (era stata accertata la presenza anche del CANNATA' e dell'[OSCURATO:PERSONA], i quali avevano dichiarato di non conoscere i cingalesi e di essere ospiti del BONFIGLIO), nonchè le risultanze comprovanti il coinvolgimento dello SCICCHITANI: grazie al BONFIGLIO, gli operanti risalirono alla proprietaria CIRILLO Vincenza, che si recò negli uffici accompagnata dall'odierno ricorrente.

Inoltre, dalla mediatrice culturale che si occupava di curare gli interessi dei due cingalesi formalmente residenti nell'appartamento, si apprese che "Maurizio" l'aveva incaricata di regolarizzare la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 5-6).

Si tratta di un percorso argomentativo, ripreso e sviluppato a pag. 24 del provvedimento, che si sottrae alle censure - squisitamente di merito - proposte dal ricorrente, imperniate sul fatto che, nell'immediatezza, il BONFIGLIO aveva contattato non già lo SCICCHITANI, ma CIRILLO Salvatore (fratello della proprietaria).

È invero evidente che tale iniziativa adottata in prima battuta dal BONFIGLIO (quella cioè di evitare il coinvolgimento dello SCICCHITANI, contattando un soggetto che risulta estraneo alla compagine associativa di cui al capo 1) nulla toglie al rilievo indiziante attribuito dal Tribunale agli elementi di fatto qui appena richiamati (anche perché sarebbe stato logico attendersi che, negli uffici della Polizia locale, la donna si presentasse con il fratello, anziché con l'odierno ricorrente, "la cui presenza altrimenti non si spiegherebbe": cfr. pag. 24, cit.).

4.2. Per ciò che riguarda il secondo elemento valorizzato dal Tribunale, deve osservarsi che il tenore testuale della conversazione tra il BONFIGLIO e lo SCICCHITANI, integralmente riportata nell'ordinanza (pag. 9 seg.), evidenzia una totale, assoluta disponibilità del ricorrente a mettersi immediatamente in viaggio verso Brescia per risolvere il problema del "dipendente" del BONFIGLIO, rimasto senza soldi e senza un posto dove dormire (v. anche pag. 11, in cui si sintetizzano le ulteriori conversazioni tra il ricorrente, il CANNATA' ed il BONFIGLIO, comprovanti l'avvenuta ricarica della carta Postepay dello SCICCHITANI da parte del BONFIGLIO, l'immediata partenza del ricorrente alla volta di Brescia, nonché l'avvenuta consegna del danaro a "Ami").

Il ricorrente ha censurato l'ordinanza per avere il Tribunale disatteso la spiegazione difensiva, stando alla quale il ricorrente avrebbe accettato l'incarico dal BONFIGLIO per guadagnare 50 euro, versando gli altri 200 della ricarica al "dipendente" di quest'ultimo (cfr. pag. 24, in cui il Tribunale motiva il proprio convincimento sottolineando anche che, dalle conversazioni, non era emerso alcun tipo di ritorno economico a favore dell'odierno ricorrente).

Deve peraltro rilevarsi, in primo luogo, che - anche in questo caso - il ricorrente prospetta interpretazioni alternative delle risultanze acquisite che non possono, in questa sede, trovare l'auspicato apprezzamento per le ragioni già esposte.

Inoltre, ed anzi soprattutto, va qui evidenziato il carattere atomistico e parcellizzato dell'impostazione difensiva, che evita di confrontarsi con il più ampio contesto emerso dalle conversazioni intercettate e tutt'altro che illogicamente valorizzate dal Tribunale: un contesto dimostrativo non solo del diretto coinvolgimento dello SCHICCHITANI nelle questioni relative ai traffici materialmente portati avanti dal BONFIGLIO (cfr. infra, § seg.), ma anche delle ragioni alla base del viaggio compiuto in tarda serata dal ricorrente per recarsi a soccorrere "Jilmi" a Brescia (cfr. pag. 7 seg. del provvedimento impugnato, da cui emerge che tale soggetto era stato abbandonato nella città lombarda dai correi, a seguito dell'esito negativo dell'affare legato all'importazione di 30 kg di stupefacente dalla Spagna, per la quale il BONFIGLIO aveva trattato con l'intermediazione dell'[OSCURATO:PERSONA]).

4.3. In relazione poi all'intervento dello SCICCHITANI nell'ambito della complessa vicenda che aveva visto il BONFIGLIO impegnato in una affannosa ricerca del danaro necessario per il pagamento della fornitura di stupefacente dal trafficante albanese, va anzitutto evidenziato che il Tribunale ha assai diffusamente riportato (pagg. 13-21) gli esiti delle risultanze captative comprovanti lo svolgimento dei fatti ed il ruolo del ricorrente.La difesa ha censurato l'ordinanza, anzitutto, perché tale intervento era stato giuridicamente qualificato non già come concorso nel reato, ma come favoreggiamento (capo 81) per il quale il G.i.p. non aveva accolto la richiesta cautelare del P.M.

Deve peraltro osservarsi - non diversamente da quanto già osservato a proposito della conversazione tra il BONFIGLIO e il CANNATA, di pochi minuti successiva all'incarico dato dal BONFIGLIO allo SCICCHITANI di partire per Brescia (cfr. supra, § 3) - che da tale rigetto del G.i.p. non può in alcun modo farsi discendere una preclusione, per il giudice del riesame, all'apprezzamento della vicenda in chiave associativa.

Quanto alle residue doglianze, occorre - ancora una volta - evidenziare che la difesa finisce per riproporre una lettura alternativa del compendio acquisito, stando alla quale, da un lato, non sarebbe stato il ricorrente a chiedere l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] quale garante dell'adempimento delle obbligazioni da parte del BONFIGLIO e, dall'altro, la conversazione con toni minatori, rivolta dallo SCICCHITANI a quest'ultimo, sarebbe incompatibile con l'ipotesi accusatoria di una comune appartenenza al medesimo sodalizio.

Si tratta di un'ipotesi ricostruttiva che - per le ragioni più volte richiamate - non può essere presa in considerazione in questa sede, avendo tra l'altro il Tribunale esaustivamente motivato la propria valutazione, basata su un collegamento, tutt'altro che illogico, tra il ruvido invito rivolto dallo SCICCHITANI al BONFIGLIO di saldare finalmente il debito (cfr. pag. 15), e le conversazioni indicative sia del fatto che lo stesso ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] si erano trovati ad assumere una posizione di garanti, sia dell'atteggiamento assunto dal [OSCURATO:PERSONA] di volersi liberare, dinanzi all'inadempimento del BONFIGLIO, da un impegno che aveva assunto proprio per l'intercessione dello SCICCHITANI (cfr. pag. 18, anche in relazione alle considerazioni svolte a pag. 22 sulla valenza indiziante di quei colloqui).

4.4. Infine, quanto alla brevità dell'arco temporale di coinvolgimento dello SCICCHITANI (dal febbraio 2018 fino al suo arresto eseguito nel marzo 2019), non solo perché trattasi di periodo all'evidenza non minimale, ma anche perché questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo» (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698 - 01).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da SCICCHITANI Maurizio, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in tema di stupefacenti (capo 1). 2. Ricorre per cassazione lo SCICCHITANI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 1). Si censura l'ordinanza, anzitutto, per la "scarsa obiettività" dimostrata dal Tribunale per essersi occupato di vicende relative al capo 7), per il quale il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di misura senza impugnazione del P.M. Inoltre, con riferimento agli altri aspetti valorizzati, la difesa censura l'ordinanza, in primo luogo, per aver ritenuto che lo SCICCHITANI avesse messo a disposizione l'appartamento di proprietà di CIRILLO Vincenza, quando invece il BONFIGLIO, contattato dopo l'accesso della [OSCURATO:PERSONA] (che doveva accertare la residenza di una persona dello [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento e che vi aveva trovato il CANNATA'), aveva a sua contattato non già lo SCICCHITANI, ma CIRILLO Salvatore, fratello della proprietaria. Si censura altresì la valorizzazione della disponibilità del ricorrente a raggiungere Brescia, su richiesta del BONFIGLIO, per consegnare 200 Euro a tale Jimi, rimasto senza denaro: in particolare, si osserva che la spiegazione difensiva (secondo cui lo SCICCHITANI aveva accettato l'incarico per il compenso di 50 Euro) era confermata dal fatto che la ricarica postepay era stata effettuata dal BONFIGLIO per l'importo di 250 Euro. Quanto poi alla asserita disponibilità dello SCICCHITANI a fare da garante del BONFIGLIO, per l'adempimento di un debito contratto per una partita di stupefacente acquistata presso LEKA Flamur, la difesa ricorrente osserva, da un lato, che tale episodio non era stato contestato per la violazione dell'art. 73 (capo 80), ma come condotta di favoreggiamento (capo 81) per la quale non era stata richiesta l'applicazione di misure cautelari. D'altro lato, la difesa censura l'ordinanza per aver ritenuto che lo SCICCHITANI avesse chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di intervenire per farsi garante del BONFIGLIO, e per non aver apprezzato la valenza liberatoria (rispetto all'ipotesi di accusa) del messaggio minatorio inviato dal ricorrente al BONFIGLIO, dato che questi continuava a non onorare il debito contratto. Si censura infine il passaggio motivazionale secondo cui il periodo di partecipazione al sodalizio, effettivamente ascrivibile allo SCICCHITANI, non rileverebbe nell'apprezzamento della gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella valutazione delle censure rivolte dallo SCICCHITANI all'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (esclusivamente incentrate sul profilo della gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico contestata al capo 1), appare anzitutto opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01. In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 5768 del 19/12/2022, dep. 2023, Fuggiano). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla valenza gravemente indiziante delle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento, peraltro, deve - alla luce dei principi qui appena richiamati -peraltro ritenersi precluso in questa sede. 3. Come già accennato nella precedente esposizione, la difesa ha premesso un rilievo di "scarsa obiettività" palesata dal Tribunale, che aveva ritenuto di valorizzare in senso accusatorio una conversazione telefonica tra i correi BONFIGLIO e [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, identificando nello SCICCHITANI il "Maurizio" oggetto del dialogo, che i due ritenevano trovarsi in difficoltà per non aver voluto se non al prezzo da lui indicato): la difesa lamenta, in particolare, che quella telefonata era stata posta a fondamento della domanda cautelare per il capo 7), e che per tale capo il G.i.p. aveva applicato la misura cautelare al solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche allo SCICCHITANI, ritenendo dubbia l'identificazione in quest'ultimo del "Maurizio" (cfr. pag. 151 dell'ordinanza applicativa). Tale doglianza non può essere condivisa. Il fatto che il G.i.p. non abbia disposto la misura cautelare allo SCICCHITANI per il capo 7), senza impugnazione del P.M., avrebbe evidentemente precluso tale applicazione in sede di riesame: tuttavia, tale ovvia constatazione non può ritenersi ostativa alla possibilità, per il Tribunale del riesame, di apprezzare l'intero compendio captativo al ben diverso fine di valutare la sussistenza della gravità indiziaria, in capo all'odierno ricorrente, per il reato associativo sub 1). In particolare, il Tribunale ha ritenuto (pag. 10 dell'ordinanza) di identificare nello SCICCHITANI il "Maurizio" del dialogo tra il BONFIGLIO e l'[OSCURATO:PERSONA], in forza sia della non marginale considerazione per cui quella conversazione era avvenuta a pochissimi minuti di distanza dalla telefonata con cui lo stesso BONFIGLIO aveva chiesto allo SCHICCHITANI di raggiungere "un suo dipendente" rimasto senza soldi a Brescia (cfr. infra, § 4.2), sia del fatto che lo sviluppo della conversazione e le altre risultanze acquisite non consentivano di ritenere che i due alludessero ad altro correo di nome Maurizio (ovvero al NAPOLI, come ritenuto invece dal G.i.p.).Si tratta, in buona sostanza, di un passaggio motivazionale che, per un verso, non appare dirimente nell'economia della decisione di conferma della gravità indiziaria per il reato associativo (fondata, come subito si vedrà richiamando i rilievi difensivi, su una pluralità di argomenti censurati dalla difesa), e che, per altro verso, si sottrae senz'altro alle censure di "scarsa obiettività" formulate in ricorso. 4. Come già accennato nella esposizione iniziale, la difesa ricorrente ha inteso censurare l'ordinanza del Tribunale reggino in relazione ai vari elementi valorizzati a sostegno dell'appartenenza dello SCICCHITANI al sodalizio di cui al capo 1): la messa a disposizione di un appartamento, utilizzato quale base logistica dell'associazione e deposito dello stupefacente; il viaggio a Brescia per aiutare un "dipendente" del BONFIGLIO, a seguito di richiesta telefonica di quest'ultimo; l'intervento del ricorrente nella vicenda relativa al debito contratto dal BONFIGLIO, nell'interesse del sodalizio, per l'acquisto di una partita di stupefacente da un fornitore albanese; la brevità dell'arco temporale di partecipazione dello SCICCHITANI all'associazione di cui al capo 1). Ritiene il Collegio che, in relazione a tutti i profili qui ricordati, il Tribunale abbia espresso considerazioni immuni - avuto riguardo ai principi inizialmente ricordati - da censure deducibili in questa sede. 4.1. Con riferimento alla prima questione, il Tribunale ha per un verso riportato ampi stralci di conversazioni tra il BONFIGLIO e il CANNATA' - personaggi centrali nell'attività di acquisto e successivo smercio di sostanze stupefacenti posto in essere dal sodalizio, operativo in Calabria ma con diramazioni anche nel nord Italia (cfr. pag. 5 dell'ordinanza) - comprovanti l'utilizzo dell'appartamento in Mesero, via XVV aprile 2, quale base di appoggio utilizzata anche per il temporaneo deposito dello stupefacente (cfr. pagg. 6 seg.). Per altro verso, il Tribunale ha riportato gli esiti dell'accesso compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento, per verificare l'effettività della residenza di due cittadini cingalesi (era stata accertata la presenza anche del CANNATA' e dell'[OSCURATO:PERSONA], i quali avevano dichiarato di non conoscere i cingalesi e di essere ospiti del BONFIGLIO), nonchè le risultanze comprovanti il coinvolgimento dello SCICCHITANI: grazie al BONFIGLIO, gli operanti risalirono alla proprietaria CIRILLO Vincenza, che si recò negli uffici accompagnata dall'odierno ricorrente. Inoltre, dalla mediatrice culturale che si occupava di curare gli interessi dei due cingalesi formalmente residenti nell'appartamento, si apprese che "Maurizio" l'aveva incaricata di regolarizzare la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 5-6). Si tratta di un percorso argomentativo, ripreso e sviluppato a pag. 24 del provvedimento, che si sottrae alle censure - squisitamente di merito - proposte dal ricorrente, imperniate sul fatto che, nell'immediatezza, il BONFIGLIO aveva contattato non già lo SCICCHITANI, ma CIRILLO Salvatore (fratello della proprietaria). È invero evidente che tale iniziativa adottata in prima battuta dal BONFIGLIO (quella cioè di evitare il coinvolgimento dello SCICCHITANI, contattando un soggetto che risulta estraneo alla compagine associativa di cui al capo 1) nulla toglie al rilievo indiziante attribuito dal Tribunale agli elementi di fatto qui appena richiamati (anche perché sarebbe stato logico attendersi che, negli uffici della Polizia locale, la donna si presentasse con il fratello, anziché con l'odierno ricorrente, "la cui presenza altrimenti non si spiegherebbe": cfr. pag. 24, cit.). 4.2. Per ciò che riguarda il secondo elemento valorizzato dal Tribunale, deve osservarsi che il tenore testuale della conversazione tra il BONFIGLIO e lo SCICCHITANI, integralmente riportata nell'ordinanza (pag. 9 seg.), evidenzia una totale, assoluta disponibilità del ricorrente a mettersi immediatamente in viaggio verso Brescia per risolvere il problema del "dipendente" del BONFIGLIO, rimasto senza soldi e senza un posto dove dormire (v. anche pag. 11, in cui si sintetizzano le ulteriori conversazioni tra il ricorrente, il CANNATA' ed il BONFIGLIO, comprovanti l'avvenuta ricarica della carta Postepay dello SCICCHITANI da parte del BONFIGLIO, l'immediata partenza del ricorrente alla volta di Brescia, nonché l'avvenuta consegna del danaro a "Ami"). Il ricorrente ha censurato l'ordinanza per avere il Tribunale disatteso la spiegazione difensiva, stando alla quale il ricorrente avrebbe accettato l'incarico dal BONFIGLIO per guadagnare 50 euro, versando gli altri 200 della ricarica al "dipendente" di quest'ultimo (cfr. pag. 24, in cui il Tribunale motiva il proprio convincimento sottolineando anche che, dalle conversazioni, non era emerso alcun tipo di ritorno economico a favore dell'odierno ricorrente). Deve peraltro rilevarsi, in primo luogo, che - anche in questo caso - il ricorrente prospetta interpretazioni alternative delle risultanze acquisite che non possono, in questa sede, trovare l'auspicato apprezzamento per le ragioni già esposte. Inoltre, ed anzi soprattutto, va qui evidenziato il carattere atomistico e parcellizzato dell'impostazione difensiva, che evita di confrontarsi con il più ampio contesto emerso dalle conversazioni intercettate e tutt'altro che illogicamente valorizzate dal Tribunale: un contesto dimostrativo non solo del diretto coinvolgimento dello SCHICCHITANI nelle questioni relative ai traffici materialmente portati avanti dal BONFIGLIO (cfr. infra, § seg.), ma anche delle ragioni alla base del viaggio compiuto in tarda serata dal ricorrente per recarsi a soccorrere "Jilmi" a Brescia (cfr. pag. 7 seg. del provvedimento impugnato, da cui emerge che tale soggetto era stato abbandonato nella città lombarda dai correi, a seguito dell'esito negativo dell'affare legato all'importazione di 30 kg di stupefacente dalla Spagna, per la quale il BONFIGLIO aveva trattato con l'intermediazione dell'[OSCURATO:PERSONA]). 4.3. In relazione poi all'intervento dello SCICCHITANI nell'ambito della complessa vicenda che aveva visto il BONFIGLIO impegnato in una affannosa ricerca del danaro necessario per il pagamento della fornitura di stupefacente dal trafficante albanese, va anzitutto evidenziato che il Tribunale ha assai diffusamente riportato (pagg. 13-21) gli esiti delle risultanze captative comprovanti lo svolgimento dei fatti ed il ruolo del ricorrente.La difesa ha censurato l'ordinanza, anzitutto, perché tale intervento era stato giuridicamente qualificato non già come concorso nel reato, ma come favoreggiamento (capo 81) per il quale il G.i.p. non aveva accolto la richiesta cautelare del P.M. Deve peraltro osservarsi - non diversamente da quanto già osservato a proposito della conversazione tra il BONFIGLIO e il CANNATA, di pochi minuti successiva all'incarico dato dal BONFIGLIO allo SCICCHITANI di partire per Brescia (cfr. supra, § 3) - che da tale rigetto del G.i.p. non può in alcun modo farsi discendere una preclusione, per il giudice del riesame, all'apprezzamento della vicenda in chiave associativa. Quanto alle residue doglianze, occorre - ancora una volta - evidenziare che la difesa finisce per riproporre una lettura alternativa del compendio acquisito, stando alla quale, da un lato, non sarebbe stato il ricorrente a chiedere l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] quale garante dell'adempimento delle obbligazioni da parte del BONFIGLIO e, dall'altro, la conversazione con toni minatori, rivolta dallo SCICCHITANI a quest'ultimo, sarebbe incompatibile con l'ipotesi accusatoria di una comune appartenenza al medesimo sodalizio. Si tratta di un'ipotesi ricostruttiva che - per le ragioni più volte richiamate - non può essere presa in considerazione in questa sede, avendo tra l'altro il Tribunale esaustivamente motivato la propria valutazione, basata su un collegamento, tutt'altro che illogico, tra il ruvido invito rivolto dallo SCICCHITANI al BONFIGLIO di saldare finalmente il debito (cfr. pag. 15), e le conversazioni indicative sia del fatto che lo stesso ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] si erano trovati ad assumere una posizione di garanti, sia dell'atteggiamento assunto dal [OSCURATO:PERSONA] di volersi liberare, dinanzi all'inadempimento del BONFIGLIO, da un impegno che aveva assunto proprio per l'intercessione dello SCICCHITANI (cfr. pag. 18, anche in relazione alle considerazioni svolte a pag. 22 sulla valenza indiziante di quei colloqui). 4.4. Infine, quanto alla brevità dell'arco temporale di coinvolgimento dello SCICCHITANI (dal febbraio 2018 fino al suo arresto eseguito nel marzo 2019), non solo perché trattasi di periodo all'evidenza non minimale, ma anche perché questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo» (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698 - 01). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 10746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris