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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13667/2024

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ha pronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso 37617/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sandro Salvadore; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1379/2019 del 30/09/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2011 i proprietari fondiari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con- vengono dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli attori allegano: nel maggio 2009 [OSCURATO:PERSONA] piantato arbitrariamente undici picchetti sulla strada di accesso al loro fondo, impedendo ai mezzi agricoli l'ingresso; ilfondo di [OSCURATO:PERSONA] (ricavato da un frazionamento ) come 2di 4 – 37617/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pure quello di [OSCURATO:PERSONA], hanno accesso alla via pubblica tramite la strada privata posta a nord delfondo poi frazionato , che corre per tutta la lunghezza del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] .

Su questa base gli attori propongono azione negatoria servitutis al fine di accertare che il loro fondo è libero da pesi e servitù in favore dei fondi confinanti e chiedono il risarcimento dei danni.

Anna e [OSCURATO:PERSONA] domandano il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la costituzione di servitù coattiva per interclusione del lorofondo, previa determinazione dell'indennità una tan- tum, con cessazione di ogni turbativa da parte degli attori, condanna al risarcimento dei danni e rimozione di un palo infisso illegittimamente dagli attori sul fondo di [OSCURATO:PERSONA].

Intervengono volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non si oppongono alla costituzione di servitù coattiva (a favore dei convenuti) an- che a carico del loro fondo.

Nel 2016 il Tribunale rigetta le domande attoree e lericonvenzionali.

La Corte di appello riforma parzialmente, dichiara ndo la costituzione ex art. 1051 c.c. della servitù coattiva di passaggio verso la via pubblica in favore dei fondi degli appellati Paolo e [OSCURATO:PERSONA] e a carico del fondo di proprietà Guindani e di quello degli intervenienti Pa- chera/Bellini/Sandrini.

Ricorrono in cassazione gli attori con quattro motivi, illustrati da memo- ria.

Resistono i convenuti con controricorso e memoria.

Il consigliere dele- gato propone di definire il ricorso per inammissibilità o manifesta infonda- tezza.

I ricorrenti ne chiedono la decisione.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 9) denuncia la violazione dell’art. 105 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile l’intervento adesivo dipen- dente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto (p. 8) «l'interventoin causa dei [OSCURATO:PERSONA] […] e la loro chiara presa di posizione in merito alla vicenda per cui è causa fa sì che tutti i contraddittori ipoteticamente coinvolti nel dare il passaggio verso la 3di 4 – 37617/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. via pubblica ai fondi dei […] Buccella, siano presenti in giudizio», cosicché ha potuto provvedere sulla domanda.In particolare, il motivo censura che gli intervenienti non hanno titolo per intervenire, poiché non spiegano in- tervento principale, né intervento litisconsortile, né intervento adesivo.

Co- storo intervengono soloper dichiarare che non si oppongono alla costitu- zione di una servitù a proprio danno ed in favore del fondo dei Buccella, mentre avrebbero dovuto sostenere la domanda degli odierni ricorrenti di negatoria servitutis.

Il secondo motivo (p. 13) denuncia la falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. al caso in cui l’interclusione sia stata volontaria.

Il terzo motivo (p. 15) fa valere che, a seguito del frazionamento, trova applicazione l'art. 1054 c.c., cosicché si eracostituita una servitù di transito funzionale all’accesso alla pubblica via in favore del fondo del convenuto, poi oggetto di rinunzia in un atto del 2003.

Il frazionamento è attestato da un documento prodotto in giudizio, mai citato dalla sentenza in esame.

Si fanno valere anche ammissioni del convenuto nello stesso senso, con de- nuncia la violazione degli artt. 1051 e 1054 c.c., in particolarea causa della mancata applicazione del secondo dei due.

Il quarto motivo (p. 19) denuncia l’omessa valutazione di documento de- cisivo, cioè un negozio di accertamento intervenuto nel marzo 1988 tra i precedenti proprietari dei mappali in questione, con il quale è stata deter- minata l'area asservita.

2. – La questione proposta dal primo motivo è tra quelle sulle quali le Sezioni Unitesono state chiamate a pronunciarsi dall’ordinanza interlocuto- ria n. 32528/2023di questa sezione.

Pertanto, il ricorso è da rinviare a nuovo ruolo in attesa dell’intervento delle Sezioni Unite.

P.Q.M. 4di 4 – 37617/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

La Corte rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso in attesa dell’in- tervento delle Sezioni Unitesulla questione rimessa dal Col

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso 37617/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sandro Salvadore; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1379/2019 del 30/09/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2011 i proprietari fondiari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con- vengono dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori allegano: nel maggio 2009 [OSCURATO:PERSONA] piantato arbitrariamente undici picchetti sulla strada di accesso al loro fondo, impedendo ai mezzi agricoli l'ingresso; ilfondo di [OSCURATO:PERSONA] (ricavato da un frazionamento ) come 2di 4 – 37617/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pure quello di [OSCURATO:PERSONA], hanno accesso alla via pubblica tramite la strada privata posta a nord delfondo poi frazionato , che corre per tutta la lunghezza del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] . Su questa base gli attori propongono azione negatoria servitutis al fine di accertare che il loro fondo è libero da pesi e servitù in favore dei fondi confinanti e chiedono il risarcimento dei danni. Anna e [OSCURATO:PERSONA] domandano il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la costituzione di servitù coattiva per interclusione del lorofondo, previa determinazione dell'indennità una tan- tum, con cessazione di ogni turbativa da parte degli attori, condanna al risarcimento dei danni e rimozione di un palo infisso illegittimamente dagli attori sul fondo di [OSCURATO:PERSONA]. Intervengono volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non si oppongono alla costituzione di servitù coattiva (a favore dei convenuti) an- che a carico del loro fondo. Nel 2016 il Tribunale rigetta le domande attoree e lericonvenzionali. La Corte di appello riforma parzialmente, dichiara ndo la costituzione ex art. 1051 c.c. della servitù coattiva di passaggio verso la via pubblica in favore dei fondi degli appellati Paolo e [OSCURATO:PERSONA] e a carico del fondo di proprietà Guindani e di quello degli intervenienti Pa- chera/Bellini/Sandrini. Ricorrono in cassazione gli attori con quattro motivi, illustrati da memo- ria. Resistono i convenuti con controricorso e memoria. Il consigliere dele- gato propone di definire il ricorso per inammissibilità o manifesta infonda- tezza. I ricorrenti ne chiedono la decisione. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 9) denuncia la violazione dell’art. 105 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile l’intervento adesivo dipen- dente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto (p. 8) «l'interventoin causa dei [OSCURATO:PERSONA] […] e la loro chiara presa di posizione in merito alla vicenda per cui è causa fa sì che tutti i contraddittori ipoteticamente coinvolti nel dare il passaggio verso la 3di 4 – 37617/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. via pubblica ai fondi dei […] Buccella, siano presenti in giudizio», cosicché ha potuto provvedere sulla domanda.In particolare, il motivo censura che gli intervenienti non hanno titolo per intervenire, poiché non spiegano in- tervento principale, né intervento litisconsortile, né intervento adesivo. Co- storo intervengono soloper dichiarare che non si oppongono alla costitu- zione di una servitù a proprio danno ed in favore del fondo dei Buccella, mentre avrebbero dovuto sostenere la domanda degli odierni ricorrenti di negatoria servitutis. Il secondo motivo (p. 13) denuncia la falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. al caso in cui l’interclusione sia stata volontaria. Il terzo motivo (p. 15) fa valere che, a seguito del frazionamento, trova applicazione l'art. 1054 c.c., cosicché si eracostituita una servitù di transito funzionale all’accesso alla pubblica via in favore del fondo del convenuto, poi oggetto di rinunzia in un atto del 2003. Il frazionamento è attestato da un documento prodotto in giudizio, mai citato dalla sentenza in esame. Si fanno valere anche ammissioni del convenuto nello stesso senso, con de- nuncia la violazione degli artt. 1051 e 1054 c.c., in particolarea causa della mancata applicazione del secondo dei due. Il quarto motivo (p. 19) denuncia l’omessa valutazione di documento de- cisivo, cioè un negozio di accertamento intervenuto nel marzo 1988 tra i precedenti proprietari dei mappali in questione, con il quale è stata deter- minata l'area asservita. 2. – La questione proposta dal primo motivo è tra quelle sulle quali le Sezioni Unitesono state chiamate a pronunciarsi dall’ordinanza interlocuto- ria n. 32528/2023di questa sezione. Pertanto, il ricorso è da rinviare a nuovo ruolo in attesa dell’intervento delle Sezioni Unite. P.Q.M. 4di 4 – 37617/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso in attesa dell’in- tervento delle Sezioni Unitesulla questione rimessa dal Col
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