CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18887/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14432/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco de Sanctis n. 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata – Avverso la sentenza n. 767/2021del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 14 gennaio 2021. OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14432/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 3 maggio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito, adducendo l’omessa notifica della cartella e l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione. All’esito del giudizio di primo grado- svolto in contraddittorio con l’ente creditore, [OSCURATO:PERSONA], e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione – l’adito Giudice di pace di Roma dichiarò inammissibile l’opposizione. 2. L’appello i nterposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto (con declaratoria di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta) dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha tuttavia disposto la compensazione integrale delle spese di ambedue i gradi di giudizio. 3. Ricorre per cassazione PjerinGjoni, affidandosi ad un motivo di ricorso, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese in questo grado Agenzia delle Entrate Riscossione. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la compensazione delle spese di lite, disposta dalla gravata decisione «in ragione del contrasto giurisprudenziale» in r.g. n. 14432/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ordine all’ammissibilità della opposizione avverso cartella di pagamento conosciuta a mezzo estratto di ruolo. Si sostiene che, nell’àmbito di opposizioni avverso estratto di ruolo, la «esperibilità della eccezione di prescrizione non è stata mai posta in discussione da alcun intervento giurisprudenziale», talché erronea sarebbe la giustificazione addotta a fondamento della compensazione. 1.1. Il motivo è infondato. Integrano gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la pronuncia di compensazione delle speseex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. l’obiettiva opinabilità della questione decisa e l’ esistenza di oscillanti soluzioni sul tema offerte dalla giurisprudenza (così Cass. 11/03/2022, n. 7992; Cass. 07/08/2019, n. 21157; Cass. 15/05/2018, n. 11815; Cass. 29/11/2016, n. 24234; da ultimo, Cass. 25/11/2022, n. 34875). Ciò premesso, l’opzione ermeneutica seguita dal giudice territoriale sulla ravvisabilità di un interesse ad agire nel caso in esame si pone in frontale contrasto con orientamento, assolutamente maggioritario, del giudice della nomofilachia secondo cui l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali laprescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass.07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618). Effettivamente, pertanto, sussisteva contrasto giurisprudenziale circa la questione controversa: e tanto è sufficiente a fondare la compensazione delle spese tra le parti, senza necessità di tener conto dello ius superveniens (ovvero dell’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, r.g. n. 14432/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 146, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215) che ha positivamente sancito la regola della inammissibilità (salvo specifiche e tassative eccezioni, qui non ricorrenti) della tutela anticipata avverso cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate (per l’indiretta rilevanza della sopravvenienza normativa ai fini del regolamento delle spese, cfr. Cass. 08/02/2023, n. 3812). 2. Il ricorso è rigettato. 3. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 4. Atteso il rigettodel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello st