CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16555-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro QUESTURA della PROVINCIA di MILANO, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimati - avverso il decreto n. R.G. 2884/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 17/04/2020; Sez. VI-RG 16555/2020 camera di consiglio 18.11.2021 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — E' impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Torino ha prorogato di quindici giorni il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino. 2. — Il ricorso si fonda su tre motivi. L'Amministrazione non ha rassegnato difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, in violazione del combinato disposto degli ara. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, 135 c.p.c. e 111 Cost.. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, commi 5 e 5 bis, d.lgs. n. 286/1998, per non avere il Giudice di pace disposto l'immediato rilascio dello straniero per mancanza dei presupposti richiesti ai fini della proroga del trattenimento. Il terzo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 15.4 dir. 2008/115/CE e dell'art. 14, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998, per non avere il Giudice di pace disposto l'immediato rilascio dello straniero in ragione dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19. 2. — [OSCURATO:PERSONA] di pace ha argomentato la propria decisione sulla proroga del trattenimento ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla Questura di Torino, «alla luce della assenza di criticità per l'emergenza Sez. VI-RG 16555/2020 camera di consiglio 18.11.2021 2 Covid-19 ed alla luce della richiesta di identificazione inoltrata dalla P.A. alla rappresentanza diplomatica della Tunisia». Il primo e il terzo motivo si prestano a una trattazione congiunta e sono fondati nei termini che si vengono a esporre. Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, il giudice investito, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del dIgs. n. 286 del 1998, della richiesta, da parte del questore, della proroga del trattenimento finalizzato all'identificazione dello straniero da espellere o all'organizzazione del viaggio di rimpatrio, è chiamato a valutare l'esistenza del rischio pandemico non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto, ma in quanto evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o di organizzazione del viaggio di rimpatrio, giustificando o meno la concessione della proroga al trattenimento (Cass. 25 giugno 2021, n. 18319). Nella specie, il provvedimento impugnato manca di confrontarsi col rilievo, formulato dal ricorrente in sede di merito, secondo cui, dal 20 marzo 2020 — da prima, cioè, che fosse pronunciato il provvedimento impugnato (17 aprile 2020) il Marocco (paese di origine del ricorrente) aveva chiuso le frontiere, sospendendo ogni collegamento con l'estero; mette conto di aggiungere, per completezza, che, a fronte di detta deduzione, l'Amministrazione aveva obiettato che Oussi fosse di nazionalità tunisina: ebbene, difetta alcuna presa di posizione del Giudice di pace pure in proposito alla sospensione dei collegamenti con la Tunisia. Il provvedimento risulta dunque sprovvisto di idonea motivazione Sez. VI-RG 16555/2020 camera di consiglio 18.11.2021 con riguardo al cruciale profilo di cui si è detto. Resta assorbito il secondo motivo, il quale investe il diverso tema delle ragioni che avrebbero dovuto far presumere l'imminenza dell'acquisizione della documentazione necessaria ai fini dell'identificazione dello straniero e dell'esecuzione della espulsione del medesimo. 3. — Il decreto è dunque cassato; decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte annulla il provvedimento di proroga del trattenimento. Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità gravano, secondo soccombenza, sulla parte intimata. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di proroga del tratteniniento; condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna la stessa intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile,