CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 19162/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminata la memoria del ricorrente in cui ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e chiesto la sua assegnazione ad altra Sezione; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo motivo è stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione e prospetta una questione di inutilizzabilità delle fotografie dei messaggi Whatsapp che omette di valutare la loro provenienza, non dal telefono in uso all'imputato, ma dalia persona offesa; b) il secondo motivo ripropone, in termini meramente congetturali, la medesima doglianza dedotta in appello in merito alla genuinità di tali messaggi, doglianza esaminata e rigettata dalla Corte territoriale con argomenti immuni da vizi logici, considerando anche il comportamento dell'imputato e l'inverosimiglianza delle sue argomentazioni (si veda pagina 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] a te