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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2025

Cassazione n. 24243/2025

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PDFBox: AULA 'A' 3457 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19379-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1497/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2022 R.G.N. 903/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Oggetto R.G.N. 19379/2022 Cron.

Rep.

Ud. 08/07/2025 [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 19379/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 3457/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 Con sentenza n. 1497/2021, depositata il 17.2.2022, la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 70/2021 del Tribunale di Milano ed ha disposto la condanna degli appellanti in solido a rifondere ad [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite. 1.Il giudizio aveva ad oggetto la richiesta dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Milazzo di annullamento dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale in data 7.10.2015, concernenti la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., per vizio del consenso, specificamente per violenza morale ai sensi dell'art.1435 c.c.

Su tale presupposto era stata richiesta la ricostituzione del rapporto di lavoro, la regolarizzazione delle spettanze retributive e contributive, e il risarcimento dei danni patiti per condotte di mobbing, dirette e indirette, attribuite alla società.

La Corte, nel condividere l’iter decisorio del primo giudice, quanto all'impugnazione dei verbali di conciliazione, aveva escluso la configurabilità di una condotta di violenza morale in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che i ricorrenti avessero manifestato una volontà genuina e consapevole, anche in considerazione dell'assistenza legale e delle loro qualificazioni professionali.

Quanto al dedotto mobbing, aveva ritenuto insussistente la lamentata condotta omissiva consapevole o colposa della società.

2. Per la cassazione di tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidandolo a tre motivi.

3. Resiste, con controricorso, la azienda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 19379/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 3457/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 CONSIDERATO che 1.Va preliminarmente dato atto del rituale deposito di rinuncia al ricorso con contestale accettazione nella quale le parti hanno convenuto, altresì, di ritenere compensate integralmente le spese legali relative al presente grado di giudizio e di esonerarsi reciprocamente dal deposito delle memorie previste dall’art. 380 bis.1 c.p.c..

Alla luce della ritualità del rinuncia, deve dichiararsi l’estinzione del processo.

Nulla per le spese.

P.Q.M La Corte dichiara la estinzione del processo.

Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19379/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 3457/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 19379/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 3457/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' 3457 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19379-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1497/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2022 R.G.N. 903/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Oggetto R.G.N. 19379/2022 Cron. Rep. Ud. 08/07/2025 [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 19379/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 3457/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 Con sentenza n. 1497/2021, depositata il 17.2.2022, la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 70/2021 del Tribunale di Milano ed ha disposto la condanna degli appellanti in solido a rifondere ad [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite. 1.Il giudizio aveva ad oggetto la richiesta dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Milazzo di annullamento dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale in data 7.10.2015, concernenti la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., per vizio del consenso, specificamente per violenza morale ai sensi dell'art.1435 c.c. Su tale presupposto era stata richiesta la ricostituzione del rapporto di lavoro, la regolarizzazione delle spettanze retributive e contributive, e il risarcimento dei danni patiti per condotte di mobbing, dirette e indirette, attribuite alla società. La Corte, nel condividere l’iter decisorio del primo giudice, quanto all'impugnazione dei verbali di conciliazione, aveva escluso la configurabilità di una condotta di violenza morale in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che i ricorrenti avessero manifestato una volontà genuina e consapevole, anche in considerazione dell'assistenza legale e delle loro qualificazioni professionali. Quanto al dedotto mobbing, aveva ritenuto insussistente la lamentata condotta omissiva consapevole o colposa della società. 2. Per la cassazione di tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidandolo a tre motivi. 3. Resiste, con controricorso, la azienda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 19379/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 3457/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 CONSIDERATO che 1.Va preliminarmente dato atto del rituale deposito di rinuncia al ricorso con contestale accettazione nella quale le parti hanno convenuto, altresì, di ritenere compensate integralmente le spese legali relative al presente grado di giudizio e di esonerarsi reciprocamente dal deposito delle memorie previste dall’art. 380 bis.1 c.p.c.. Alla luce della ritualità del rinuncia, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Nulla per le spese. P.Q.M La Corte dichiara la estinzione del processo. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19379/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 3457/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 19379/2022 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 3457/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025
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