CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 25666/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 14/09/2023 della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe,la Corte di appello di Bari - decidendo a seguito di annullamento con rinvio – rideterminava il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ritenuti responsabili in via definitiva del reato di estorsione aggravata ai sensi del comma 2 dell’art. 629 cod. pen. e dell’art. 416 -bis 1 cod. pen. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso deducendo: -violazione di legge, in relazione agli artt. 63,69 e 629 cod. pen., per avere la Corte di appello disatteso il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. I Giudici del rinvio avevano erroneamente determinato la pena, considerando come pena base quellaprevista per il delitto di estorsione aggravata exart. 629, comma 2, cod. pen., anzichè quella prevista per il reato di estorsione semplice; -violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ridotto la pena in misuraprossima al minimo edittale per effetto del riconoscimento dell e circostanze attenuanti generiche edi quella prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen., in violazione del necessario obbligo di motivazione enunciato nella sentenza rescindente. 3. Alla odierna udienza –che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioniscritte, richiamate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èfondato e va accolto. 2.La Corte di appello , decidendo in funzione di giudice di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata dalle più persone riunite ai sensi del comma 2 dell’art. 629 cod. proc. pen e dal metodo mafiosoex art. 416 – bis 1 cod. pen.- in anni quattro di reclusione ed euro 1.778,00 di multa . I Giudici di meritoindividuavano la pena base in quella prevista per l ’ipotesi aggravata di cui alcomma 2 dell’art. 629 cod. pen. e - su detta pena - opera vano dapprima l’aumento per effetto della circostanza aggravante delmetodo mafioso e poi, per effetto del giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen., la riduzione in misura prossima al minimo edittale in forza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generichee della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.; sulla pena così determinata procedevano riduzione per la scelta del rito. 2.1. Osserva il Collegio che la procedura seguita per la determinazione del trattamento sanzionatorio non sia corretta e non si adegui ai criteri di calcolo indicati nella sentenza rescindente (pag. 4), che - nel richiamare il principio di diritto enunciato delle Sez. Un. Cena (cfr sent. n 42414 del 29/04/2021) –ha così statuito: «… la diminuzione conseguente al giudizio in termini di prevalenza delle attenuanti – che conduce ad individuare la pena base in quella prevista per la ipotesi non aggravata del reato contestato-deve essere calcolata dopo l’aumento applicato per la circostanza aggravante sottratta al giudizio di bilanciamento…» 2.2. Dunque, ne consegue che nel caso in esame, nella definizione del trattamento sanzionatorio, i Giudici di merito dovevano individuare lapena base in quella prevista dalla norma perl’estorsione semplice ex art. 629, comma 1, cod. pen., ratione temporisvigente,e non in quella prevista per la fattispecie aggravata del cui al comma 2 del cit. articolo. 3.E’ f ondato anche il secondo motivo di ricorso . 3.1.E’ principio consolidato quello secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione anche agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti ed aggravanti, è espressione del potere discrezionale del giudice di merito, che -sulla scorta dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. - è tenuto ad esprimere un giudizio di adeguatezza e proporzionalità della pena rispetto al fatto complessivamenteconsiderato. Nondimeno è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, là dove la pena si discosti in modo apprezzabile dalla media edittale (ex multis, Sez. 3 n 29968 del 22/02/20019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276788). 3.2. Nel caso in esame, l a diminuzion e della pena , operat a per effetto dell a ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno, è stata disposta in misuraprossima al minimo edittale con una riduzione esigua, senza che una tale valutazione fosse sorretta da specifica motivazione. 4. Sulla base di tali premesse va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione della pena. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso, il 11/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].s