CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 giugno 2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, applicata la recidiva specifica e reiterata in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha rideterminato la pena in sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.666,00 di multa. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe illecitamente detenuto, a fini di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 18 grammi, rinvenuta suddivisa in dodici porzioni. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. Si lamenta la carenza di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, formulata nel terzo motivo di appello, con cui la difesa aveva evidenziato che il ricorrente: -) ha consegnato spontaneamente alle Forze dell'Ordine la sostanza stupefacente che aveva occultato nella propria abitazione; -) non risulta avere contatti con alcuna organizzazione criminale; -) non era nella disponibilità di alcun tipo di profitto della supposta attività di spaccio; -) è stato collaborativo in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato accoglimento della richiesta di perizia tossicologica. Si deduce che, nonostante nel primo motivo di gravame il ricorrente avesse richiesto una perizia chimica tossicologica al fine di stabilire l'entità del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente, ritenendo non sufficiente il solo narco-test, idoneo a determinare esclusivamente l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza, la Corte di appello ha omesso di fornire qualsiasi motivazione sul punto, avendo rilevato unicamente che la suddivisione della marijuana in dosi e la disponibilità del bilancino di precisione erano elementi sintomatici di una destinazione ad uso non personale della sostanza. Si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il predetto accertamento tecnico si rivela necessario per quantificare la percentuale di principio attivo presente nella sostanza stupefacente al fine di determinare la capacità drogante della stessa, e pertanto la concreta portata offensiva della condotta (si citano Sez. 3, n. 44420 del 26/09/2013, Dattilo, Rv. 257596-01, e Sez. 6, n. 189405 del 07/02/2017, Spilotros). 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla determinazione dell'aumento di pena applicato per la recidiva. Si deduce che il Giudice di appello, nell'applicare l'incremento di pena per la recidiva specifica e reiterata, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale, ha errato nel calcolare l'aumento, essendo partito da una pena base di sei mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, mentre la pena base determinata dal Tribunale di Patti era pari a quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'omesso esame da parte della Corte d'appello della censura in tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, mentre le censure esposte nel secondo motivo sono inammissibili e quelle enunciate nel terzo motivo sono assorbite. 2. Inammissibili, perché non sorrette da un interesse giuridicamente apprezzabile, sono le censure esposte nel secondo motivo, da esaminare preliminarmente, le quali contestano il mancato esame della richiesta di una perizia chimico-tossicologica sulla sostanza sequestrata per individuare l'entità del principio attivo. Il ricorrente, in effetti, non ha formulato censure sulla natura drogante della sostanza, né ha contestato aggravanti collegabili all'entità del principio attivo (cfr., per l'affermazione, in un caso analogo, dell'esclusione dell'interesse dell'imputato al ricorso, Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680-01). Si può aggiungere, anzi, che il fatto è stato già qualificato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e la pena base è stata determinata nel minimo edittale per quanto riguarda la reclusione, ed in misura molto vicina al minimo edittale con riferimento alla pena pecuniaria. Inoltre, non solo non è contestato, ma non è nemmeno ragionevolmente dubitabile che la sostanza in sequestro abbia natura stupefacente, posti l'esito del narco-test e le dichiarazioni dell'imputato nell'udienza di convalida dell'arresto (cfr., per la sufficienza del narco-test e delle dichiarazioni dell'imputato ai fini della prova della natura drogante della sostanza oggetto dell'addebito, tra le tante, Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680-01, e Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784-01).3.. Fondate, invece, sono le censure formulate nel primo motivo, che contestano l'omesso esame in appello della censura in tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le puntuali indicazioni della difesa sugli elementi favorevolmente valutabili per l'imputato. Va premesso che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, se non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, occorre in ogni caso la valutazione, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693-01, e Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172-01). Inoltre, come evidenziato anche da diverse decisioni, tanto il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., quanto l'applicazione della recidiva non possono costituire implicita e valida motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della diversità dei presupposti di operatività dei diversi istituti (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307-01, e Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018-01). Ciò posto, nella specie, la sentenza impugnata, pur dando atto dell'esistenza di richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nell'atto di appello, nulla ha osservato in proposito. E ciò, sebbene l'atto di gravame avesse addotto, a fondamento delle sue censure, elementi specifici e in linea di principio rilevanti, osservando in particolare che l'imputato: -) aveva consegnato spontaneamente alle Forze dell'Ordine la sostanza stupefacente occultata nella propria abitazione; -) non risulta avere contatti con alcuna organizzazione criminale; -) non era nella disponibilità di alcun tipo di profitto della supposta attività di spaccio; -) è stato collaborativo in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto. 4. La fondatezza delle censure enunciate nel primo motivo impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché il giudice di merito valuti compiutamente, alla luce di tutte le circostanze dedotte dalle parti o comunque rilevabili dagli atti, e fornendo espressa motivazione in proposito, se siano applicabili, nella specie, le circostanze attenuanti generiche. L'accoglimento delle censure concernenti l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., inoltre, assorbe le censure indicate nel terzo motivo, le quali attengono al computo dell'aumento di pena inflitto per la recidiva.In effetti, ferma restando l'applicazione della recidiva, in ordine alla quale vi è espressa motivazione della Corte d'appello, e non è stata proposta alcuna censura nel ricorso, la valutazione in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche è logicamente preliminare al calcolo dell'aumento ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Precisamente, l'eventuale riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. implicherebbe la necessità di un successivo giudizio di comparazione tra questo elemento e quello, negativo, della recidiva, prima di apportare l'aumento di pena per quest'ultima. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità delle circostanze attenuanti gen