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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22870/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Arzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 22/9/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Gip del locale Tribunale, rideterminando in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e ricettazione ascritti al Vettosi. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate.

La Corte di merito, infatti, ha scrutinato le allegazioni difensive negando rilievo, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, alla tardiva ammissione di responsabilità del prevenuto e alla pretesa marginale partecipazione ai fatti contestati.

I giudici d'appello hanno valorizzato in senso ostativo ad una più radicale rivisitazione dell'apparato sanzionatorio la gravità degli illeciti giudicati e la negativa personalità del ricorrente, dimostrata dai precedenti di^ a suo carico e dalla commissione dei fatti mentre trovavasi sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, esprimendo un giudizio che sfugge a censura in questa sede in quanto espressione di un ponderato apprezzamento dei criteri dosimetrici, trasfuso in una motivazione priva di criticità giustificative. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D Santis c2()....., A redo Mantovano cf, P 9_,...0~-,f ct-i-w DF..{-,1:73.;•;[OSCURATO:PERSONA] CAt's .

A 13t1IJ 1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Arzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 22/9/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Gip del locale Tribunale, rideterminando in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e ricettazione ascritti al Vettosi. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. La Corte di merito, infatti, ha scrutinato le allegazioni difensive negando rilievo, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, alla tardiva ammissione di responsabilità del prevenuto e alla pretesa marginale partecipazione ai fatti contestati. I giudici d'appello hanno valorizzato in senso ostativo ad una più radicale rivisitazione dell'apparato sanzionatorio la gravità degli illeciti giudicati e la negativa personalità del ricorrente, dimostrata dai precedenti di^ a suo carico e dalla commissione dei fatti mentre trovavasi sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, esprimendo un giudizio che sfugge a censura in questa sede in quanto espressione di un ponderato apprezzamento dei criteri dosimetrici, trasfuso in una motivazione priva di criticità giustificative. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D Santis c2()....., A redo Mantovano cf, P 9_,...0~-,f ct-i-w DF..{-,1:73.;•;[OSCURATO:PERSONA] CAt's . A 13t1IJ 1,
Sentenza Cassazione n. 22870/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris