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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 18147/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22299/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA - SEZ.ST.

CATANIA n.3320/17/15 depositata il 27/07/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3320/17/15 del 27/07/2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 245/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di parrucchiera per signora, avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2002. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) l’avviso di accertamento non aveva proceduto ad un acritico recepimento del processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di finanza, ma aveva analizzato i rilievi dei verificatori ricostruendo induttivamente i ricavi sulla base media del corrispettivo occultato moltiplicato il numero delle prestazioni rese; b) del resto l’importo medio per ricevuta fiscale che sarebbe stato incassato dalla contribuente e che si otteneva dividendo il reddito dichiarato per il numero delle ricevute fiscali del 2002 (euro 2,81) era inverosimile e diverso da quello indicato nel listino delle prestazioni rese; c) l’avviso di accertamento era stato regolarmente notificato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; d) la preclusione di cui all’art. 10, comma 4 bis, della l. 8 maggio 1998, n. 146 non operava nei confronti dei contribuenti responsabili di omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a settemotivi. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sette motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla mancata allegazione e/o produzione della ricevuta di spedizione del ricorso, dalla inammissibilità dell’appello per tardività e dalla inammissibilità dell’appello per mera riproposizione dei motivi di primo grado. 1.2.Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, commi 1 e 2, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello in assenza del deposito, entra trenta giorni dalla notificazione del ricorso, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello, non essendo idonea a sanare il vizio la produzione, in udienza, del documento mancante. 1.3.Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la tempestività dell’appello, sebbene lo stesso sia stato notificato (31/05/2011) oltre l’anno dal deposito della sentenza impugnata (12/04/2011). 1.4.Con il sesto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente: a) ritenuto la correttezza della ricostruzione meramente induttiva dei ricavi operata dall’Ufficio; b) escluso la violazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta, avendo ricostruito i ricavi a mezzo ricevute dell’anno 2003; c) ritenuto che l’avviso di accertamento sia fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. 1.5.Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento, pedissequamente riproduttivo del PVC, acriticamente richiamato. 2.La decisione sui motivi quarto e quinto implica in necessario esame del fascicolo d’ufficio, di cui va disposta l’acquisizione. 2.1.La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22299/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA - SEZ.ST. CATANIA n.3320/17/15 depositata il 27/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3320/17/15 del 27/07/2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 245/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di parrucchiera per signora, avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2002. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) l’avviso di accertamento non aveva proceduto ad un acritico recepimento del processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di finanza, ma aveva analizzato i rilievi dei verificatori ricostruendo induttivamente i ricavi sulla base media del corrispettivo occultato moltiplicato il numero delle prestazioni rese; b) del resto l’importo medio per ricevuta fiscale che sarebbe stato incassato dalla contribuente e che si otteneva dividendo il reddito dichiarato per il numero delle ricevute fiscali del 2002 (euro 2,81) era inverosimile e diverso da quello indicato nel listino delle prestazioni rese; c) l’avviso di accertamento era stato regolarmente notificato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; d) la preclusione di cui all’art. 10, comma 4 bis, della l. 8 maggio 1998, n. 146 non operava nei confronti dei contribuenti responsabili di omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a settemotivi. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sette motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla mancata allegazione e/o produzione della ricevuta di spedizione del ricorso, dalla inammissibilità dell’appello per tardività e dalla inammissibilità dell’appello per mera riproposizione dei motivi di primo grado. 1.2.Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, commi 1 e 2, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello in assenza del deposito, entra trenta giorni dalla notificazione del ricorso, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello, non essendo idonea a sanare il vizio la produzione, in udienza, del documento mancante. 1.3.Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la tempestività dell’appello, sebbene lo stesso sia stato notificato (31/05/2011) oltre l’anno dal deposito della sentenza impugnata (12/04/2011). 1.4.Con il sesto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente: a) ritenuto la correttezza della ricostruzione meramente induttiva dei ricavi operata dall’Ufficio; b) escluso la violazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta, avendo ricostruito i ricavi a mezzo ricevute dell’anno 2003; c) ritenuto che l’avviso di accertamento sia fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. 1.5.Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento, pedissequamente riproduttivo del PVC, acriticamente richiamato. 2.La decisione sui motivi quarto e quinto implica in necessario esame del fascicolo d’ufficio, di cui va disposta l’acquisizione. 2.1.La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la
Sentenza Cassazione n. 18147/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris