CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 31839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/03/2022 della Corte di appello di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è presentato un motivo nuovo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del precedente 24/09/2019, con cui, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di lesioni personali stradali e condannato, per l'effetto, alle pene ritenute di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Antonucci, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. peri., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 41, 42, 590-bis cod. pen. e 145 d.lgs. n. 285 del 1992, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, delle previsioni di cui agli artt. 192, 533 e 5:35 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Rileva al riguardo che la Corte distrettuale, nel confermare la decisione di condanna resa in primo grado, avrebbe fondato il proprio convincimento su una lettura parziale e incompleta delle deposizioni testimoniali, sulle valutazioni effettuate dagli agenti di Polizia municipale, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sul rifiuto di sottoporsi ad esame opposto dall'imputato, senza tener conto, in alcun modo, delle prospettazioni difensive, secondo le quali la verificazione del sinistro avrebbe dovuto ascriversi alla condotta imprudente della parte lesa, che procedeva al centro della carreggiata in sella a un motociclo il cui pneumatico posteriore risultava usurato, così pervenendo a una decisione contrastante con le previsioni di cui agli artt. 41 e ss. cod. pen. e sorretta, inoltre, da un apparato argomentativo carente e illogico. Assume, in particolare, che i giudici del merito avrebbero immotivatamente obliterato la valutazione degli elementi posti in rilievo dal consulente tecnico della difesa nell'elaborato a sua firma (la ridotta visuale di cui disponeva l'imputato, al momento del sinistro, in ragione della conformazione dell'abitacolo e della posizione e dell'elevazione del sole, l'assenza, sul selciato, di tracce di frenata dell'autovettura, le condizioni in cui si presentava il pneumatico posteriore del motociclo in sella al quale viaggiava la persona offesa e le posizioni in cui si trovavano i mezzi al momento dell'impatto), pervenendo, in tal modo, all'affermazione di responsabilità dell'imputato, a dispetto del fatto che non gli si potesse muovere alcun rimprovero, a titolo di colpa, per la mancata concessione della "precedenza" al motociclista, atteso che la causazione del sinistro andava ascritta alla condotta di guida di quest'ultimo, da intendersi, in conformità all'interpretazione dell'art. 41, comma 2, cod. peri., offerta dalla dottrina più avveduta, alla stregua di una causa, concomitante, da sola sufficiente a determinare l'evento. Aggiunge, infine, che la decisione della Corte di appello risulterebbe viziata anche dalla violazione delle norme processuali di cui agli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., perché assunta in base a prove indiziarie prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, intrinsecamente inidonee a sorreggere l'affermazione di colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, della previsione di cui all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione a quanto sancito dall'art. 27 Cost., nonché di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna resa in primo grado, non avrebbe tenuto conto della censura difensiva, a mente della quale l'anzidetta pronunzia sarebbe stata fondata anche sul fatto che l'imputato non aveva fornito una propria ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro, ponendosi così in contrasto sia con il peculiare principio processualpenalistico per cui l'onere della prova grava sulla parte che sostiene l'accusa, sia con il canone interpretativo secondo cui l'esercizio della facoltà di non acconsentire al proprio esame non può essere inteso come comportamento processuale negativo dell'imputato, tanto più ove si consideri che, nel caso concreto, risultava riversata in atti una consulenza tecnica della difesa illustrativa delle deduzioni del predetto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, della previsione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per carenza' e illogicità. Rileva al riguardo che i giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto infondata la doglianza articolata con il motivo nuovo presentato in data 25/02/2022 e basata sull'irrituale notifica alla parte del decreto di citazione in grado di appello, avvenuta presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ancorché l'Antonucci avesse dichiarato domicilio presso la propria residenza e avesse ricevuto presso di esso tutte le precedenti notifiche. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché di vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena. Sostiene, in specie, che la Corte distrettuale, nel confermare la decisione resa dal giudice di prime cure, avrebbe del tutto obliterato la valutazione, pur sollecitata con l'atto di appello, del lieve grado di colpa dell'imputato e della sua incensuratezza, così irragionevolmente denegando tanto la concessione delle attenuanti generiche, quanto la rideterminazione, in senso più favorevole, della pena principale e di quella accessoria.3. Il medesimo difensore, in data 26/04/2023, ha presentato, poi, un motivo nuovo, con il quale invoca il proscioglimento dell'imputato per sopravvenuta improcedibilità del delitto per cui v'è stata condanna nei gradi di merito. Osserva in proposito che l'illecito in oggetto, ove non ricorrano le aggravanti previste dall'art. 590-bis cod. pen. (eventualità che si è verificata nel caso di specie), è divenuto procedibile a querela per effetto della novellazione della disposizione incriminatrice ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, la qual cosa, in difetto della presentazione dell'istanza punitiva nei termini previsti ex lege, ne comporta l'improcedibilità. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituiti di fondamento sono il primo e il secondo motivo di ricorso, che, in quanto intrinsecamente connessi, saranno scrutinati in maniera congiunta e con i quali, per un verso, si lamenta violazione di legge penale in relazione a quanto previsto dagli artt. 41, 42, 590-bis cod. pen. e 145 d.lgs. n. 285 del 1992, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, delle previsioni di cui agli artt. 192, 533 e 535 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la decisione di condanna contrasterebbe con la disciplina codicistica in tema di colpa e, in particolare, con la disposizione relativa alle cause sopravvenute da sole idonee ad escludere il rapporto di causalità, sarebbe stata assunta in base a prove indiziarie prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza e risulterebbe, inoltre, sorretta da un apparato argomentativo lacunoso, incoerente e privo di linearità (primo motivo) e, per altro verso, ci si duole di inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità con riguardo a quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al disposto dell'art. 27 Cost. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, assumendo che la decisione gravata avrebbe del tutto obliterato la censura difensiva, a termini della quale, ai fini della condanna, si sarebbe ingiustificatamente valorizzata la mancata prospettazione, da parte dell'imputato, di una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro, con conseguente violazione del principio processualpenalistico in base al quale l'onere della prova incombe sulla parte che sostiene l'accusa e del canone interpretativo secondo cui l'esercizio della facoltà di non acconsentire al proprio esame non può essere inteso come comportamento processuale suscettibile di valutazione negativa (secondo motivo). Esaminando in primis la doglianza imperniata sulla supposta violazione di legge penale, sub specie di omessa applicazione, nel caso concreto, della regola consacrata dall'art. 41, comma 2, cod. pen. (articolata con il primo motivo di doglianza), si osserva che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della normativa di diritto sostanziale in tema di colpa, affermando segnatamente che l'imputato, giunto ad un incrocio il cui attraversamento era regolato da segnaletica orizzontale e verticale intimante lo stop, aveva omesso di dare la precedenza al motociclo condotto dalla persona offesa, proveniente da diverso senso di marcia, in violazione del disposto di cui all'art. 145 d.lgs. n. 285 del 1992; rilevando, altresì, che tale condotta era connotata da colpa specifica di marcata gravità e risultava dotata di assoluta e assorbente rilevanza e incidenza causale rispetto alla causazione del sinistro; asserendo, ancora, che essa aveva comportato una marcata violazione della norma cautelare specificamente finalizzata ad evitare il verificarsi di sinistri del tipo di quello concretamente occorso; aggiungendo, infine, che difettavano elementi specifici per sostenere che il motociclo in sella al quale viaggiava la persona offesa seguisse una traiettoria e viaggiasse a una velocità tali da renderlo improvvisamente e inevitabilmente presente nella traiettoria di marcia dell'imputato. Orbene, alla stregua di quanto asserito dalla Corte territoriale, appare corretta la ritenuta inapplicabilità della regola di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen., in tema di cause sopravvenute valevoli ex se ad escludere il rapporto di causalità, in quanto difettano in radice le condizioni per la sua operatività, avendo chiarito la Suprema Corte che «Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità nel solo caso in cui innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, ovvero quando, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotano per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori dell'area della normale, ragionevole probabilità» (in tal senso Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 20/02/2023, Lmcciardi c/ Messina, Rv. 284338-02, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846-01 e Sez. 4, n. 42502 del 25/09/2009, Bagnardi e altri, Rv. 245460-01). Né, per altro verso, appare riscontrabile la dedotta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità - segnatamente del disposto di cui all'art.192 cod. proc. pen. - per essersi assunta la decisione di condanna in base a prove indiziarie in tesi prive di gravità, precisione e concordanza (lamentazione di cui al primo motivo) e senza tener conto della censura difensiva secondo cui si sarebbe ingiustamente valorizzata la mancata prospettazione, da parte dell'imputato, di una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro (doglianza articolata con il secondo motivo). Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02, nonché, nello stesso senso, Sez. 6, n. 7336 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Meta e all:ro, Rv. 229159-01 e Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306-01). Da ultimo, ritiene il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non sussistano neanche i dedotti vizi motivazionali (indicati, invero, in entrambi i motivi in disamina), avendo la Corte territoriale esposto, in maniera chiara, lineare e priva di palesi illogicità, le ragioni a fondamento dell'affermata responsabilità dell'Antonucci nella causazione del sinistro stradale, dell'esclusione di profili di colpa a carico della persona offesa e della ritenuta conformità del decisum alle regole processuali in base alle quali è ripartito tra le parti l'onere probatorio. Con tale ordito argomentativo non si è, però, confrontata la difesa, che, con la doglianza di cui trattasi, ha di fatto riproposto lamentazioni in precedenza prospettate con il primo motivo di appello, che la Corte territoriale illo tempore accuratamente vagliò e disattese con un percorso decisionale - come detto - né contraddittorio, né palesemente illogico. Costituisce, d'altro canto, pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la genericità di esso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 3. Privo di pregio è, poi, il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonché del vizio di motivazione per carenza e illogicità, sostenendo che, in grado di appello, sarebbe stata erroneamente ritenuta infondata la doglianza articolata con il motivo nuovo, basata sull'irrituale notifica del decreto introduttivo del giudizio, in tesi avvenuta presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ancorché l'Antonucci avesse dichiarato domicilio presso la propria residenza. Si osserva al riguardo che la consultazione degli atti - ai quali questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale - rivela che, come evidenziato nella decisione gravata, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello fu effettuata, nei confronti dell'imputato, presso il domicilio da lui dichiarato, con consegna dell'atto nelle sue proprie mani, in data 21/02/2022, il che attesta l'assoluta infondatezza della doglianza in oggetto, non riscontrandosi nella specifica decisione della Corte distrettuale né la prospettata inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, né, tantomeno, l'ipotizzato vizio motivazionale. 4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena, assumendo che, nel confermare la decisione di primo grado, i giudici di appello non avrebbero attribuito la giusta rilevanza al lieve grado di colpa dell'imputato e alla sua incensuratezza. Osserva al riguardo il Collegio che con l'agitata doglianza si chiede, in primis, una rivalutazione, in sede di legittimità, delle modalità con cui i giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale concesso dall'ordinamento in funzione del riconoscimento della diminuente de qua, esercizio che - giova sottolinearlo - dev'essere motivato nei limiti strettamente necessari a far emergere gli argomenti sottesi alla decisione relativa all'adeguamento della sanzione alla concreta gravità dei reato e alla personalità del reo. Tale motivazione è riscontrabile nella decisione gravata, posto che la Corte di appello di Firenze ha puntualmente esposto le ragioni della mancata alla concessione della diminuente, indicandole, in maniera sintetica, ma conforme al disposto dell'art. 133 cod. pen., nella totale assenza di elementi favorevoli al soggetto resosi autore del reato. Egualmente infondata risulta la doglianza in disamina nella parte in cui si lamenta la mancata riduzione della sanzione inflitta. Giova, infatti, evidenziare che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se la decisione assunta è sorretta da una motivazione sufficiente e logica, idonea a supportare in misura congrua la valutazione relativa all'adeguamento della sanzione inflitta alla concreta gravità del reato e alla personalità del reo (così Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01). Nella vicenda di cui trattasi, la Corte territoriale ha sinteticamente, ma adeguatamente motivato la propria decisione in punto di dosimetria sanzionatoria, specificando che giustificavano l'inflizione di una pena di entità superiore al minimo edittale l'elevato grado di colpa, generica e specifica, caratterizzante la condotta dell'imputato, la mancata compartecipazione colposa della parte lesa alla causazione del sinistro e l'entità del danno da quest'ultima subito. 5. La manifesta infondatezza di ciascuno dei motivi di ricorso rende inammissibile il motivo nuovo presentato in data 26/04/2023, col quale si invoca il proscioglimento dell'Antonucci per la sopravvenuta improcedibilità del delitto per cui v'è stata condanna nei gradi di merito, essendo lo stesso divenuto perseguibile a querela di parte per effetto della novellazione della norma incriminatrice ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022. Si osserva, infatti, che la mutata procedibilità del delitto per cui è giudizio - divenuta a querela per effetto del novellato art. 590-bis, comma 9, cod. pen. - e la mancata presentazione dell'istanza punitiva, da parte della persona offesa, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, giusta il disposto dell'art. 85 di tale testo normativo, come modificato dall'art. 5- bis, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022, sono circostanze intrinsecamente inidonee a determinare il proscioglimento del ricorrente. Ciò perché, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nel corpo motivazionale della sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273552-01, «... l'art. 129 cod. proc. pen. ... non riveste... una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione». Ne deriva - sempre secondo l'enunciato del [OSCURATO:PERSONA] - che «... è... da escludersi che, in presenza di un ricorso inammissibile,.., possa affermarsi... che... il procedimento sia pendente», così come «... è anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela... possa essere ritenuta idonea ad operare come una ipotesi di "abolitio crirninis"..., capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso», posto che «... la querela, per come disciplinata nel vigente codice di rito, che le ha riservato una collocazione sistematica di univoca significa tività nel Titolo III del Libro V, tra le condizioni di procedibilità, presenta una vocazione essenzialmente processuale...». 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle