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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 19330/2023

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sizione ad ordinanza ingiunzione R.G.N.18654/2019 Ud.15/03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18654/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'a vvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], DELLE P [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn.432/2018 R.G.N. 325/2016 depositata i l 18/12/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Caltanisetta, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava il ricorso in opposizione che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto contro l’ordinanza-ingiunzione n. 15/0182 dell’1.7.2012, relativa ad una sanzione amministrativa di € 36.845,68, per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 7, 9, comma 1, della L. n. 68/1999; confermava nel resto l’impugnata sentenza quanto alla regolamentazione delle spese del primo grado, e condannava l’appellante alle spese del secondo grado, come liquidate.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva fondato il primo motivo dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], circa la statuizione di primo grado con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso in opposizione.

Tuttavia, premettendo che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quale obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, era chiamata a rispondere delle sanzioni per la violazione delle norme suddette, “per non aver provveduto a coprire la quota d’obbligo di cui all’art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo di assunzione, per cause imputabili al datore di lavoro, non avendo inviato al competente ULP la richiesta di andamento relativa a: n. 1 unità di personale disabile nel periodo dal 01.10.2006 al 31.12.2007, per complessive n. 288 giornate lavorative di scopertura; n. 2 unità di personale disabile nel periodo dal 01.01.2008 al 30.10.2008, per complessive n. 178 giornate lavorative di scopertura”, respingeva nel merito l’opposizione della società.

Considerava, infatti, che la compensazione c.d. automatica – che riteneva invocata dall’opponente - , delle eccedenze a compenso del minor numero delle altre unità produttive o imprese del gruppo è stata attuata solo con la circolare n. 24 del 27.10.2011 e che, pertanto, la contestazione basata sull’art. 5 della L. n. 68/99 non prevedeva la compensazione automatica delle eccedenze, tant’è che la stessa società si richiamava al decreto di compensazione ottenuto il 12.7.2002, che, tuttavia, non portava ad escludere le “scoperture” contestate.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

4. L’intimata amministrazione ha resistito con controricorso.

5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto/art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c., in relazione all’art. 5, comma 8, della legge 12.03.1999, n. 68”.

Secondo l’impugnante, la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato quest’ultima norma, nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 9 d.l. n. 138 del 13.8.2011, che prevede la cd. compensazione territoriale, avendo ritenuto che nella fattispecie in esame non possa operare l’apposita autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 77 del 12 luglio 2002.

2. Con il secondo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto/art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c., in relazione all’art. 28 della legge n. 689 del 1981”.

Per la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato quest’ultimo articolo, secondo il quale il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative si prescrive entro 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, poiché, secondo la giurisprudenza della Cassazione, le legge considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall’esaurimento di ognuno dei vari segmenti che lo compongono, ma dall’inizio del procedimento, sicché la notifica del verbale di accertamento non può sortire l’effetto di allungare i termini di conclusione del procedimento amministrativo.

3. Con un terzo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto/ art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c., in relazione all’art. 2943, quarto comma, del cod. civ.”.

Per la ricorrente, sarebbe stato violato anche quest’ultimo articolo, poiché l’inciso “… è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa …”, contenuto nel verbale di accertamento, non è sufficiente ad attribuire a detto verbale il valore di un formale atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in termini di pertinenza rispetto all’effettiva motivazione resa dalla Corte distrettuale.

4.1. Al di là del riferimento normativo su cui la Corte ha ritenuto che fosse fondata l’opposizione, emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata che la Corte territoriale ha esaminato il provvedimento di compensazione adottato dall’Amministrazione competente il 12/7/2002, così sostanzialmente rispondendo alla censura sollevata dalla società opponente e inquadrando la fattispecie nell’alveo normativo dell’art. 5, comma 8, della legge 12.03.1999, n. 68, nel testo vigente pro tempore, che escludeva la compensazione automatica (v. pag. 6, secondo e terzo capoverso, della sentenza).

E in proposito occorre chiarire che l’originario disposto di cui all’art. 5, comma 8, L. n. 68/1999, prevedeva che: “I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse”.

Il meccanismo della compensazione c.d. automatica, vale a dire, senza l’intermediazione di apposito provvedimento autorizzativo su richiesta dei datori di lavoro, è stato introdotto dall’art. 5, comma 8, L. n. 68/1999, come sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a), d.l. 13.8.2011, n. 138, il quale ha previsto appunto che i datori di lavoro privati possano portare “in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia”.

4.2. Ciò chiarito e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale non ha “ritenuto che nella fattispecie non possa operare l’apposita autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 77 del 12 luglio 2002”.

I giudici d’appello, piuttosto, ritenendo applicabile al caso il testo originario dell’art. 5, comma 8, L. n. 68/1999 (il che la ricorrente non pone ora in discussione), hanno considerato che, nonostante l’emanazione di quell’apposito provvedimento, senz’altro esaminato, per gli anni 2006, 2007 e 2008, oggetto di contestazione, ricorressero le scoperture addebitate (cfr. pag. 6 dell’impugnata sentenza).

Pertanto, le ulteriori considerazioni della ricorrente, peraltro del tutto generiche (cfr. pagg. 8-9 del ricorso), paiono fondarsi su un diverso accertamento in punto di fatto in forza del quale non ricorrerebbero le cennate scoperture; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

5. Possono essere congiuntamente esaminati, per stretta connessione, il secondo ed il terzo motivo, che sono privi di fondamento.

5.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione – compreso quello con cui l’Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore – ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (così, di recente, Cass. civ., sez.

II, 12.1.2022, n. 787).

In particolare, è stato deciso che la notifica del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 (in tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez.

V, 20.7.2016, n. 14886).

Esattamente, perciò, la Corte territoriale ha annesso valore di atto interruttivo del corso della prescrizione quinquennale alla notifica del verbale di accertamento, avvenuta in data 11.10.2011 (cfr. pag. 7 della sua sentenza).

Per completezza, mette conto aggiungere che, secondo altro costante indirizzo di questa Corte, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall’articolo 6 della legge 689/1981, produce effetti non solo per quest’ultimo, ma anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell’art.1310 del codice civile, stante il richiamo contenuto nell’articolo 28 della legge 689/1981, alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione (così, ad es., Cass. civ., sez.

II, 15.12.2021, n. 40099).

5.2. Erroneamente, infine, circa il dies a quo del termine prescrizionale la ricorrente fa riferimento a Cass. civ., sez. un., n. 9591/2006, decisione che non riguardava la questione della decorrenza di tale termine, ma il differente problema del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

6. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sizione ad ordinanza ingiunzione R.G.N.18654/2019 Ud.15/03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18654/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'a vvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], DELLE P [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn.432/2018 R.G.N. 325/2016 depositata i l 18/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Caltanisetta, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava il ricorso in opposizione che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto contro l’ordinanza-ingiunzione n. 15/0182 dell’1.7.2012, relativa ad una sanzione amministrativa di € 36.845,68, per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 7, 9, comma 1, della L. n. 68/1999; confermava nel resto l’impugnata sentenza quanto alla regolamentazione delle spese del primo grado, e condannava l’appellante alle spese del secondo grado, come liquidate. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva fondato il primo motivo dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], circa la statuizione di primo grado con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso in opposizione. Tuttavia, premettendo che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quale obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, era chiamata a rispondere delle sanzioni per la violazione delle norme suddette, “per non aver provveduto a coprire la quota d’obbligo di cui all’art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo di assunzione, per cause imputabili al datore di lavoro, non avendo inviato al competente ULP la richiesta di andamento relativa a: n. 1 unità di personale disabile nel periodo dal 01.10.2006 al 31.12.2007, per complessive n. 288 giornate lavorative di scopertura; n. 2 unità di personale disabile nel periodo dal 01.01.2008 al 30.10.2008, per complessive n. 178 giornate lavorative di scopertura”, respingeva nel merito l’opposizione della società. Considerava, infatti, che la compensazione c.d. automatica – che riteneva invocata dall’opponente - , delle eccedenze a compenso del minor numero delle altre unità produttive o imprese del gruppo è stata attuata solo con la circolare n. 24 del 27.10.2011 e che, pertanto, la contestazione basata sull’art. 5 della L. n. 68/99 non prevedeva la compensazione automatica delle eccedenze, tant’è che la stessa società si richiamava al decreto di compensazione ottenuto il 12.7.2002, che, tuttavia, non portava ad escludere le “scoperture” contestate. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. L’intimata amministrazione ha resistito con controricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto/art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c., in relazione all’art. 5, comma 8, della legge 12.03.1999, n. 68”. Secondo l’impugnante, la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato quest’ultima norma, nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 9 d.l. n. 138 del 13.8.2011, che prevede la cd. compensazione territoriale, avendo ritenuto che nella fattispecie in esame non possa operare l’apposita autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 77 del 12 luglio 2002. 2. Con il secondo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto/art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c., in relazione all’art. 28 della legge n. 689 del 1981”. Per la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato quest’ultimo articolo, secondo il quale il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative si prescrive entro 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, poiché, secondo la giurisprudenza della Cassazione, le legge considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall’esaurimento di ognuno dei vari segmenti che lo compongono, ma dall’inizio del procedimento, sicché la notifica del verbale di accertamento non può sortire l’effetto di allungare i termini di conclusione del procedimento amministrativo. 3. Con un terzo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto/ art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c., in relazione all’art. 2943, quarto comma, del cod. civ.”. Per la ricorrente, sarebbe stato violato anche quest’ultimo articolo, poiché l’inciso “… è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa …”, contenuto nel verbale di accertamento, non è sufficiente ad attribuire a detto verbale il valore di un formale atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in termini di pertinenza rispetto all’effettiva motivazione resa dalla Corte distrettuale. 4.1. Al di là del riferimento normativo su cui la Corte ha ritenuto che fosse fondata l’opposizione, emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata che la Corte territoriale ha esaminato il provvedimento di compensazione adottato dall’Amministrazione competente il 12/7/2002, così sostanzialmente rispondendo alla censura sollevata dalla società opponente e inquadrando la fattispecie nell’alveo normativo dell’art. 5, comma 8, della legge 12.03.1999, n. 68, nel testo vigente pro tempore, che escludeva la compensazione automatica (v. pag. 6, secondo e terzo capoverso, della sentenza). E in proposito occorre chiarire che l’originario disposto di cui all’art. 5, comma 8, L. n. 68/1999, prevedeva che: “I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse”. Il meccanismo della compensazione c.d. automatica, vale a dire, senza l’intermediazione di apposito provvedimento autorizzativo su richiesta dei datori di lavoro, è stato introdotto dall’art. 5, comma 8, L. n. 68/1999, come sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a), d.l. 13.8.2011, n. 138, il quale ha previsto appunto che i datori di lavoro privati possano portare “in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia”. 4.2. Ciò chiarito e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale non ha “ritenuto che nella fattispecie non possa operare l’apposita autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 77 del 12 luglio 2002”. I giudici d’appello, piuttosto, ritenendo applicabile al caso il testo originario dell’art. 5, comma 8, L. n. 68/1999 (il che la ricorrente non pone ora in discussione), hanno considerato che, nonostante l’emanazione di quell’apposito provvedimento, senz’altro esaminato, per gli anni 2006, 2007 e 2008, oggetto di contestazione, ricorressero le scoperture addebitate (cfr. pag. 6 dell’impugnata sentenza). Pertanto, le ulteriori considerazioni della ricorrente, peraltro del tutto generiche (cfr. pagg. 8-9 del ricorso), paiono fondarsi su un diverso accertamento in punto di fatto in forza del quale non ricorrerebbero le cennate scoperture; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 5. Possono essere congiuntamente esaminati, per stretta connessione, il secondo ed il terzo motivo, che sono privi di fondamento. 5.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione – compreso quello con cui l’Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore – ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (così, di recente, Cass. civ., sez. II, 12.1.2022, n. 787). In particolare, è stato deciso che la notifica del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 (in tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez. V, 20.7.2016, n. 14886). Esattamente, perciò, la Corte territoriale ha annesso valore di atto interruttivo del corso della prescrizione quinquennale alla notifica del verbale di accertamento, avvenuta in data 11.10.2011 (cfr. pag. 7 della sua sentenza). Per completezza, mette conto aggiungere che, secondo altro costante indirizzo di questa Corte, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall’articolo 6 della legge 689/1981, produce effetti non solo per quest’ultimo, ma anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell’art.1310 del codice civile, stante il richiamo contenuto nell’articolo 28 della legge 689/1981, alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione (così, ad es., Cass. civ., sez. II, 15.12.2021, n. 40099). 5.2. Erroneamente, infine, circa il dies a quo del termine prescrizionale la ricorrente fa riferimento a Cass. civ., sez. un., n. 9591/2006, decisione che non riguardava la questione della decorrenza di tale termine, ma il differente problema del termine di conclusione del procedimento amministrativo. 6. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de
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