CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 37606/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. rispetto alla valutazione della condotta susseguente al reato è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza che con motivazione esente da vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Ritenuto che il secondo e ultimo motivo di ricorso, che lamenta nella rubrica la violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che nella parte espositiva lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione per la intervenuta ritrattazione è del tutto generico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il con « ii5re estensore [OSCURATO:PERSONA]