CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 22305/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 13/09/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello, trasmesso a mezzo PEC/depositato nella cancelleria del Tribunale ordinario di Modena in data 22 maggio 2024, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del GIP del Tribunale ordinario di Modena (recilus Bologna come dedotto col ricorso in esame ) del 9 maggio 2024 che lo aveva condannato alla pena di mesi dieci e giorni 20 di reclusione per violazione degli artt. 81 cod. pen. e 7, comma 1, D.L. n. 2/2019. 2. Ullah ha proposto, a mezzo di difensore di fiducia, tempestivo ricorso con cui si deducono, ex art. 606, comma 1, lett c) ed e) cod proc pen, inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale con riferimento agli artt. 581, comma 1 -ter, 161 cod proc pén, e carenza e illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria dì inammissibilità della impugnazione per mancata elezione di domicilio. Premessa la rilevanza costituzionale del diritto all'impugnazione ai sensi degli artt. 24, 27 e 111 Cost., la centralità sistematica e costituzionale della disposizione generale di cui all'art. 571 cod proc pen in tema di legittimazione all'impugnazione, le concrete limitazioni introdotte dall'art. 581, comma 1 -ter, cod proc pen in tema di forma dell'impugnazione, e l'irragionevolezza della disciplina che postulava la necessità dell'elezione di domicilio a pena di inammissibilità del ricorso, invoca il ricorrente declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 -ter, cod proc pen, in relazione agli artt. 3,24, 27 e 111 Cost.. Lamenta poi la difesa, ex art. 606 comma 1, lett c) ed e) cod proc pen, nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale con riferimento agli artt. 581, comma 1 -ter, 161 cod proc pen, e per carenza e illogicità di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per mancata elezione di domicilio. In sede di deposito dell'atto di appello il precedente difensore e procuratore speciale dell'odierno ricorrente aveva dato specificamente atto della elezione di domicilio del prevenuto, "come da nomina in atti", nomina con elezione di domicilio prodotta e depositata in uno con l'atto di appello. L'imputato è stato presente in udienza per il grado di appello e l'elezione di domicilio è stata effettuata in udienza. L'ordinanza impugnata contiene, inoltre, chiari errori materiali (indicazione errata del Tribunale e della data dell'atto di appello). L'ordinanza, basata sul falso presupposto della non esistenza dell'elezione di domicilio, è in ogni caso viziata per mancanza e illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui di seguito. 1. Si premette che, come è noto, con legge 9 agosto 2024, n. 114 -art. 2, comma 1, lettera o)- entrata in vigore il 25 agosto 2024, l'art 581, comma 1 -ter cod.proc.pen («Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia") è stato abrogato. Nelle more dell'intervento normativo abrogativo, le Sezioni Unite della Corte erano state investite della questione. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno affermato il principio secondo il quale la disciplina dettata dalla norma abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2023. Nella medesima pronuncia, tuttavia, è stato affermato l'ulteriore importante principio, che la norma «deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Ne consegue che, per la fase transitoria, la sanzione processuale della inammissibilità dell'impugnazione non può discendere dal mancato deposito, contestuale alla proposizione dell'appello, di una rinnovata elezione di domicilio dopo la pronuncia della sentenza, ma impone la concreta verifica della suddetta indicazione. 2. Nella fattispecie, il ricorrente evidenzia come il difensore che assisteva l'imputato nel giudizio di primo grado ed aveva redatto l'appello, avesse dato atto dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato "come da nomina in atti". 3. In ossequio al principio del favor impugnationis, tale 'indicazione' può ritenersi idonea a soddisfare i requisiti richiesti dalla norma, secondo l'interpretazione risultante dall'informazione provvisoria n.15/24 della citata decisione delle Sezioni Unite in data 24 novembre 2024, in quanto il riferimento alla esistenza dell'elezione di domicilio nel corpo dell'atto di impugnazione depone a favore dell'esistenza del documento, la nomina, datata 22 maggio 2024 come l'atto di appello, nomina con elezione di domicilio prodotta e depositata agli atti. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. 4. Da quanto fin qui osservato consegue quanto meno l'assenza del requisito della rilevanza della questione di costituzionalità di cui in via principale la difesa invoca la proposizione, per difetto della concreta influenza della norma impugnanda, non più applicabile, nel giudizio principale. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulte