CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21328/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge e motivazione apparente, la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, e ritenuto che le deduzioni sul punto siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, dei motivi della relativa decisione, fondata sulla non occasionalità dell'episodio contestato (a sua volta argomentata con la natura dei precedenti penali, che sono valsi all'imputato l'applicazione della recidiva specifica); rilevato, quanto al secondo motivo, che lo stesso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche/ e ritenuto che le relative censure siano precluse nel presente giudizio, avendo la sentenza impugnata congruamente motivato la relativa decisione con i numerosi episodi di violazione delle prescrizioni in precedenza commessi, in questo modo dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec