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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13443/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure svolte, riguardanti il percorso giustificativo sotteso alla ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp giudizio sono manifestamente infondate avendo la Corte del merito reso una valutazione supportata da argomenti giuridicamente corretti, puntuali e coerenti rispetto al portato delle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, ovviando in tal modo ai vizi in precedenza riscontrati da questa stessa Corte annullando sul punto la prima sentenza di appello, il tutto con una motivazione che, articolata nei termini sopra riferiti, rende il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure svolte, riguardanti il percorso giustificativo sotteso alla ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp giudizio sono manifestamente infondate avendo la Corte del merito reso una valutazione supportata da argomenti giuridicamente corretti, puntuali e coerenti rispetto al portato delle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, ovviando in tal modo ai vizi in precedenza riscontrati da questa stessa Corte annullando sul punto la prima sentenza di appello, il tutto con una motivazione che, articolata nei termini sopra riferiti, rende il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13443/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris