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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01578/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Armungia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Arnnungia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili costituite nel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 30602/2025 del 15/04/2025 nel procedimento n. 2249/2025, nel cui dispositivo non è stata prevista la liquidazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La richiesta di correzione errore materiale proveniente dal difensore delle parti civili ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla omessa liquidazione delle spese delle parti civili è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. La sentenza 30602 del 15/04/2025 ha disposto l'annullamento con rinvio con riferimento ai capi C) (ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed E) (ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarando nel resto inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili.

Dopo la richiesta di correzione dell'errore materiale sono state presentate, oltre alle conclusioni del P.G. che ha chiesto procedersi alla richiesta correzione, memorie da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in senso contrario all'accoglimento dell'istanza.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che non è stato citato il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che era parte dei giudizi di merito nella duplice veste di parte civile e responsabile civile, difesa, rispettivamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Ritiene la Corte che non si versi in un'ipotesi di errore materiale, bensì di una statuizione che implica valutazioni discrezionali circa la fondatezza o meno della richiesta, anche alla luce della parziale soccombenza delle parti civili, e che rientra pertanto nell'ambito di competenza del giudice del rinvio.

Donde l'inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Armungia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Arnnungia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili costituite nel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 30602/2025 del 15/04/2025 nel procedimento n. 2249/2025, nel cui dispositivo non è stata prevista la liquidazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione. Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La richiesta di correzione errore materiale proveniente dal difensore delle parti civili ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla omessa liquidazione delle spese delle parti civili è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La sentenza 30602 del 15/04/2025 ha disposto l'annullamento con rinvio con riferimento ai capi C) (ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed E) (ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarando nel resto inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili. Dopo la richiesta di correzione dell'errore materiale sono state presentate, oltre alle conclusioni del P.G. che ha chiesto procedersi alla richiesta correzione, memorie da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in senso contrario all'accoglimento dell'istanza. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che non è stato citato il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che era parte dei giudizi di merito nella duplice veste di parte civile e responsabile civile, difesa, rispettivamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ritiene la Corte che non si versi in un'ipotesi di errore materiale, bensì di una statuizione che implica valutazioni discrezionali circa la fondatezza o meno della richiesta, anche alla luce della parziale soccombenza delle parti civili, e che rientra pertanto nell'ambito di competenza del giudice del rinvio. Donde l'inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Co
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