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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33710/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14359/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIATRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.183/2024, depositata l’08 / 01 /20 24 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Appello –termine – sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010, recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini Irpef ed Iva in ragione della ricostruzione induttiva di maggiori ricavi.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Agrigento che rigettava il ricorso.

Proposto appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza in epigrafe, lo dichiarava inammissibile in quanto tardivo.Osservava in proposito che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 23febbraio 2017 mentre l’appello risulta va spedito il 20 marzo 2018. 3.Il contribuente propone ricorso a vverso detta sentenza e l’Agenzia delle entratesi difende a mezzocontroricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 Assume che il giudice dell’appello non ha tenuto conto della sospensione per seimesi dei termini per impugnare ex art. 11 , c omma 9, d.l. n. 50 del 2017.

Osserva in primo luogo, che l a controversia rientrava tra quelle definibili in ragione della disciplina dettata dal medesimo d.l., in quanto riguardante un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate (quindi soggetto allagiurisdizione del giudice tributario) relativo a tributi liquidati su un maggior reddito rideterminato.

Per l’effetto, evidenzia che il termine naturale per proporre appellospirava il 24 settembre 2017; che, tuttavia, in ragione della predetta sospensione, andava a scadere il 24 marzo 2018, sicché l’appello era stato notificato tempestivamente il 20 marzo 2018.

2. Il motivo è fondato.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2.1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente la quale assume, senza tuttavia esplicitare l’eccezione, se no con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non parrebbe «autosufficiente».

Il ricorso, al contrario, contiene una puntuale ricostruzione della disciplina invocata e della fattispecie concreta, con esatta indicazione dei termini in ragione dei quali doveva escludersi la tardività dell’appello. 2.2.Nel merito, l’art. 11, comma 1, d.l. n. 50 del 2017 prevedeva che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui fosse parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, potevano essere definitealle condizioni ivi disciplinate.

Il successivo, comma 9, stabiliva che per le controversie definibilierano sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore dell’art. 11 fino al 30 settembre 2017.

2.3. La controversia in esame, avente ad oggetto atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate,era certamente tra quelle definibili.

I criteri di computo della sospensione in parola sono stati già chiariti da questa Corte che ha affermato che, ove il termine di impugnazione exart. 327 cod. proc. civ. scade nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 (entrata in vigore del d.l. n. 50 del 2017) ed il 30 settembre 2017, lo stesso si prolunga di sei mesi; ha escluso, di contro, che il termine rimanga sospeso fino a quest'ultima data, per poi riprendere a decorrere per il suo residuo periodo di tempo non consumato.

Si è precisato che la sospensione legale in questione comporta il cumulo del termine exart. 327 cod. proc. civ. (se scadente in quell'arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame; che (come ritenuto dall'amministrazione finanziaria con la Circ. n.22/E del 28 luglio 2017) la durata della sospensione è predeterminata in sei mesi, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo dal 1° al 31 agosto di sospensione feriale.

Inoltre, la durata della sospensione resta pari a sei mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali; (Cfr. Cass. 20/03/2024, n. 7510 che, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata in data 27/02/2017, con scadenza del termine semestrale c.d. lungo exart. 327 cod. proc. civ. per impugnare in data 27/09/2017 tenuto conto della sospensione feriale avuto riguardo alla sospensione di sei mesi di cui all'art. 11, comma 9, cit. ha ritenuto che il termine per proporre appello dovesse ritenersi prorogato fino al 27/03/2018).

3.3. Nella fattispecie in esame a fronte della sentenza depositata il 23 febbraio 2017, con scadenza del temine semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, al 23 settembre 2017, il termine doveva ritenersi prorogato sino al 23 marzo 2018.

3.4. L’appello, proposto con ricorso notificato il 20 marzo 2018, come confermato anche in controricorsoera, pertanto, tempestivo.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione, la quale provvederà all’esame dell’appello ed anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie i l ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la qua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14359/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIATRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.183/2024, depositata l’08 / 01 /20 24 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Appello –termine – sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010, recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini Irpef ed Iva in ragione della ricostruzione induttiva di maggiori ricavi. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Agrigento che rigettava il ricorso. Proposto appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza in epigrafe, lo dichiarava inammissibile in quanto tardivo.Osservava in proposito che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 23febbraio 2017 mentre l’appello risulta va spedito il 20 marzo 2018. 3.Il contribuente propone ricorso a vverso detta sentenza e l’Agenzia delle entratesi difende a mezzocontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 Assume che il giudice dell’appello non ha tenuto conto della sospensione per seimesi dei termini per impugnare ex art. 11 , c omma 9, d.l. n. 50 del 2017. Osserva in primo luogo, che l a controversia rientrava tra quelle definibili in ragione della disciplina dettata dal medesimo d.l., in quanto riguardante un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate (quindi soggetto allagiurisdizione del giudice tributario) relativo a tributi liquidati su un maggior reddito rideterminato. Per l’effetto, evidenzia che il termine naturale per proporre appellospirava il 24 settembre 2017; che, tuttavia, in ragione della predetta sospensione, andava a scadere il 24 marzo 2018, sicché l’appello era stato notificato tempestivamente il 20 marzo 2018. 2. Il motivo è fondato. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2.1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente la quale assume, senza tuttavia esplicitare l’eccezione, se no con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non parrebbe «autosufficiente». Il ricorso, al contrario, contiene una puntuale ricostruzione della disciplina invocata e della fattispecie concreta, con esatta indicazione dei termini in ragione dei quali doveva escludersi la tardività dell’appello. 2.2.Nel merito, l’art. 11, comma 1, d.l. n. 50 del 2017 prevedeva che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui fosse parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, potevano essere definitealle condizioni ivi disciplinate. Il successivo, comma 9, stabiliva che per le controversie definibilierano sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore dell’art. 11 fino al 30 settembre 2017. 2.3. La controversia in esame, avente ad oggetto atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate,era certamente tra quelle definibili. I criteri di computo della sospensione in parola sono stati già chiariti da questa Corte che ha affermato che, ove il termine di impugnazione exart. 327 cod. proc. civ. scade nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 (entrata in vigore del d.l. n. 50 del 2017) ed il 30 settembre 2017, lo stesso si prolunga di sei mesi; ha escluso, di contro, che il termine rimanga sospeso fino a quest'ultima data, per poi riprendere a decorrere per il suo residuo periodo di tempo non consumato. Si è precisato che la sospensione legale in questione comporta il cumulo del termine exart. 327 cod. proc. civ. (se scadente in quell'arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame; che (come ritenuto dall'amministrazione finanziaria con la Circ. n.22/E del 28 luglio 2017) la durata della sospensione è predeterminata in sei mesi, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo dal 1° al 31 agosto di sospensione feriale. Inoltre, la durata della sospensione resta pari a sei mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali; (Cfr. Cass. 20/03/2024, n. 7510 che, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata in data 27/02/2017, con scadenza del termine semestrale c.d. lungo exart. 327 cod. proc. civ. per impugnare in data 27/09/2017 tenuto conto della sospensione feriale avuto riguardo alla sospensione di sei mesi di cui all'art. 11, comma 9, cit. ha ritenuto che il termine per proporre appello dovesse ritenersi prorogato fino al 27/03/2018). 3.3. Nella fattispecie in esame a fronte della sentenza depositata il 23 febbraio 2017, con scadenza del temine semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, al 23 settembre 2017, il termine doveva ritenersi prorogato sino al 23 marzo 2018. 3.4. L’appello, proposto con ricorso notificato il 20 marzo 2018, come confermato anche in controricorsoera, pertanto, tempestivo. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione, la quale provvederà all’esame dell’appello ed anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i l ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la qua
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