CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 17466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2026, corretto l'errore materiale in data 14 gennaio 2026, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 2 febbraio 2018, irrevocabile in data 18 febbraio 2018; preso atto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo il giudice dell'esecuzione fatto corretta applicazione della previsione normativa atteso che a seguito della irrevocabilità della sentenza, il ricorrente è stato condannato per fatti commessi in data 7 luglio 2021, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 7 novembre 2022, divenuta irrevocabile in data 23 novembre 2023; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara P.Q.M