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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06707/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico, in quanto si limita a richiedere una pronuncia assolutoria senza argomentare né articolare censure specifiche; rilevato, infatti, che il motivo è diretto a contestare la decisione di condanna senza il minimo confronto con la congrua e completa motivazione resa in sentenza (v. pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Anna i cuoio [OSCURATO:PERSONA] !' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico, in quanto si limita a richiedere una pronuncia assolutoria senza argomentare né articolare censure specifiche; rilevato, infatti, che il motivo è diretto a contestare la decisione di condanna senza il minimo confronto con la congrua e completa motivazione resa in sentenza (v. pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Anna i cuoio [OSCURATO:PERSONA] !' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris