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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20325/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA],2099 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 44/2025 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 04/04/2025 R.G.N. 20/2024;Numero registro generale 18914/2025Numero sezionale 2099/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 20325/2026Data pubblicazione 17/06/202628/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Potenza,pronunciando all’esito del giudizio di rinvio, conseguenteall’ordinanza di questa Corte n. 780/2024, ha rigettato ilgravame proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza n. 106/2018del tribunale di Matera, dichiarando compensate le spese.2.

Propone ricorso per cassazione il signor Tubito, articolandodue motivi, a cui l’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Il ricorrenteha depositato memoria.4.

Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 28 aprile2026.5.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo peril rigetto del ricorso.6.

All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria e i difensori delle partihanno svolto le loro difese, formulando le richieste riportate inepigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo, viene dedotta la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, num.3, degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte di appello diPotenza, nel giudizio di rinvio, compensato integralmente lecompetenze legali della parte totalmente vittoriosa nel doppiogrado di giudizio e con assoluta mancanza di “soccombenzaNumero registro generale 18914/2025reciproca” e delle “gravi ed eccezionali ragioni” che avrebberoN umero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 20325/2026giustificato l'integrale compensazione delle spese di liteData pubblicazione 17/06/20262.

Col secondo motivo, viene lamentata la violazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., degli artt. 132 c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione mancante o apparente sulmedesimo capo della sentenza della Corte di Appello di Potenzache, ha disposto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, lacompensazione integrale delle spese di lite dell'odierna partericorrente in cassazione, vittoriosa in entrambi i gradi digiudizio.3.

Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è fondato,nei termini di seguito chiariti ed assorbe il primo.4.

Costituisce principio acquisito, in giurisprudenza, quellosecondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spesedell'intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primogrado, ovvero sulle spese delle sole fasi d'impugnazione serigetta l'appello (Cass. nn. 16645/2025; 15506/2018; 5535 del2014; n. 50 del 2009).5.

Nel caso in esame, il giudice di rinvio non si è attenuto aquesto principio perché, pur avendo respinto l’appello e, quindi,pur avendo confermato in toto la sentenza di primo grado, dopoavere in motivazione fatto riferimento genericamente al “doppiogrado del giudizio”, ha, nel dispositivo, provveduto allacompensazione delle «spese di tutti i gradi di giudizio», mentrenon avrebbe potuto che provvedere sulle spese del giudiziorelativo alle fasi rescindente e rescissoria (di recente, per uncaso analogo, v.

Cass., n. 4191/2026).6.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata nella parterelativa alla regolamentazione delle spese, attinta dal motivoaccolto.

Il nuovo giudice di rinvio rimedierà all'erroreNumero registro generale 18914/2025Numero sezionale 2099/20267.

Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'AppNuemleloro ddi rai ccolta generale 20325/2026Data pubblicazione 17/06/2026Potenza, in diversa composizione, provvederà, all'esito, anchesulle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diPotenza, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica del 28 aprile2026.La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],2099 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 44/2025 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 04/04/2025 R.G.N. 20/2024;Numero registro generale 18914/2025Numero sezionale 2099/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 20325/2026Data pubblicazione 17/06/202628/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Potenza,pronunciando all’esito del giudizio di rinvio, conseguenteall’ordinanza di questa Corte n. 780/2024, ha rigettato ilgravame proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza n. 106/2018del tribunale di Matera, dichiarando compensate le spese.2. Propone ricorso per cassazione il signor Tubito, articolandodue motivi, a cui l’I.N.P.S. resiste con controricorso. Il ricorrenteha depositato memoria.4. Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 28 aprile2026.5. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo peril rigetto del ricorso.6. All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria e i difensori delle partihanno svolto le loro difese, formulando le richieste riportate inepigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo, viene dedotta la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, num.3, degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte di appello diPotenza, nel giudizio di rinvio, compensato integralmente lecompetenze legali della parte totalmente vittoriosa nel doppiogrado di giudizio e con assoluta mancanza di “soccombenzaNumero registro generale 18914/2025reciproca” e delle “gravi ed eccezionali ragioni” che avrebberoN umero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 20325/2026giustificato l'integrale compensazione delle spese di liteData pubblicazione 17/06/20262. Col secondo motivo, viene lamentata la violazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., degli artt. 132 c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione mancante o apparente sulmedesimo capo della sentenza della Corte di Appello di Potenzache, ha disposto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, lacompensazione integrale delle spese di lite dell'odierna partericorrente in cassazione, vittoriosa in entrambi i gradi digiudizio.3. Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è fondato,nei termini di seguito chiariti ed assorbe il primo.4. Costituisce principio acquisito, in giurisprudenza, quellosecondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spesedell'intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primogrado, ovvero sulle spese delle sole fasi d'impugnazione serigetta l'appello (Cass. nn. 16645/2025; 15506/2018; 5535 del2014; n. 50 del 2009).5. Nel caso in esame, il giudice di rinvio non si è attenuto aquesto principio perché, pur avendo respinto l’appello e, quindi,pur avendo confermato in toto la sentenza di primo grado, dopoavere in motivazione fatto riferimento genericamente al “doppiogrado del giudizio”, ha, nel dispositivo, provveduto allacompensazione delle «spese di tutti i gradi di giudizio», mentrenon avrebbe potuto che provvedere sulle spese del giudiziorelativo alle fasi rescindente e rescissoria (di recente, per uncaso analogo, v. Cass., n. 4191/2026).6. La sentenza deve, pertanto, essere cassata nella parterelativa alla regolamentazione delle spese, attinta dal motivoaccolto. Il nuovo giudice di rinvio rimedierà all'erroreNumero registro generale 18914/2025Numero sezionale 2099/20267. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'AppNuemleloro ddi rai ccolta generale 20325/2026Data pubblicazione 17/06/2026Potenza, in diversa composizione, provvederà, all'esito, anchesulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diPotenza, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica del 28 aprile2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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