CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 30 luglio 2015 al 31 maggio 2016 nella forma della custodia in carcere e fino al 18 aprile 2018 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento in cui era gravemente indiziato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti aggravato ai sensi dell'art.7 legge n.203/91 conclusosi con sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il 15 novembre 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza con unico, articolato, motivo per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen. e 4, comma 1 lett.b), d. Igs. 8 novembre 2021, n.188. Secondo la difesa, la Corte territoriale si è basata esclusivamente sulla motivazione del provvedimento cautelare senza tenere conto del percorso motivazionale della sentenza di merito. Pur riportando il contenuto della sentenza di assoluzione, ne ha ignorato le conclusioni con motivazione incongruente, illogica e palesemente contraddittoria facendo rivivere conversazioni ambientali la cui valenza è stata «disintegrata» dal giudice della cognizione. Il processo a carico del Rappazzo era costituito unicamente dagli esiti dell'attività di intercettazione della stessa giornata in cui è stato sequestrato il carico di droga e dall'essere stato il Rappazzo, il 16 giugno 2014, osservato dalla polizia giudiziaria mentre era all'interno dei locali dell'officina Word and Service di proprietà dei fratelli Cimato. 2.1. Era imputato al Rappazzo di aver preso parte attiva, anche con il ruolo di «staffetta» a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], all'organizzazione ed esecuzione del trasporto di un carico di sostanza stupefacente occultata all'interno di un furgone; la Corte di appello aveva, tuttavia, ritenuto che non potesse dirsi dimostrato che in data 16 giugno 2014 presso i locali della Word and Service fosse stato preparato il carico di droga, assolvendo il Rappazzo per non essere stato sufficientemente provato il suo contributo al fatto. 2.2. L'ordinanza impugnata, con motivazione illogica, ha travisato e inventato brani il cui contenuto era stato considerato inidoneo a fondare la pronuncia di condanna. La possibilità di rivalutazione dei fatti consentita al giudice della riparazione ha il limite di poter riguardare i fatti che il giudice del merito abbia ritenuto accertati e non quelli la cui esistenza abbia ritenuto di escludere. Il giudice della riparazione ha evocato spezzoni di dialogo smentiti dal giudice del merito, ignorando che nella ricostruzione della sentenza assolutoria il carico dello stupefacente fosse avvenuto altrove, probabilmente presso una località della Puglia o della Lucania, da parte di [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza. Anche l'ipotesi della «staffetta» è rimasta priva di riscontro secondo la sentenza assolutoria. Nel caso in esame neppure poteva essere evocato l'argomento delle frequentazioni ambigue o l'argomento della condizione di connivenza e contiguità, posto che dalle prove utilizzate è emerso che si sia trattato di un unico incontro casuale tra i soggetti presunti sodali, all'interno dell'officina, ove nessun carico di sostanza stupefacente è stato operato. 2.3. Il giudice della riparazione non ha chiarito in che cosa sia consistito il comportamento dell'interessato idoneo ad assumere i connotati di una condotta ostativa ai sensi dell'art.314, comma 1, cod. proc. pen. e sembra aver valorizzato unicamente il diritto al silenzio azionato dall'indagato, allorché ha ritenuto che l'esercizio della sua facoltà avesse condizionato l'apparenza di una gravità indiziaria. Ma tale argomentazione non può essere condivisa in quanto ai sensi dell'art.4 d. Igs.n.188/2021 l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, l'istante era presente il 16 giugno 2014 all'interno dei locali dell'officina Word and Service di proprietà dei fratelli Cimato. Secondo gli inquirenti, tale incontro era di notevole significato in relazione all'organizzazione di un carico di droga da piazzare fuori dalla Calabria, che quello stesso giorno era stato sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], fermato in possesso di circa 160 chilogrammi di marijuana occultata all'interno di un furgone noleggiato nella medesima data proprio presso la Word and Service. Le telecamere installate dalla polizia giudiziaria avevano ripreso le varie fasi della condotta contestata, la presenza del Rappazzo e l'arrivo di quest'ultimo con il Pizzata nei pressi dell'autosalone, nonché il prelievo dei veicoli dalla ditta Word and Service.2.1. Nell'ordinanza impugnata si è considerato che, tra le conversazioni ambientali intercettate, quelle di cui ai progressivi 5260-5261 erano state dichiarate incomprensibili dal giudice della cognizione, che aveva per tale ragione escluso la prova che i fratelli Cimato avessero dato indicazioni ai giovani in merito al trasporto dello stupefacente e in merito al ruolo di staffetta da effettuare con altra autovettura che si sarebbe dovuta tenere a debita distanza dal furgone. 2.2. Il giudice della riparazione, preso atto che nel giudizio di merito era stato ritenuto non provato che [OSCURATO:PERSONA] fungesse da staffetta al furgone condotto da [OSCURATO:PERSONA] e premesso che la non intelligibilità delle intercettazioni progr. 5260-5261 non consentiva di attribuire al Rappazzo una risposta positiva alle indicazioni del Cimata circa la collocazione della droga, ha comunque ritenuto che gli elementi indiziari non esclusi dal giudice della cognizione rivelassero comunque una condotta dell'istante idonea a indurre l'autorità giudiziaria a ipotizzare il suo coinvolgimento nell'episodio attinente al carico di droga poi sequestrato. 2.3. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il giudice della riparazione ha tenuto conto solo di parte delle conversazioni ambientali intercettate, segnatamente quelle relative al progr.5262, ritenendo che, anche espungendo le frasi che secondo il giudice della cognizione erano incomprensibili, il dialogo mantenesse il suo valore indiziario, dati i riferimenti espliciti al carico, al furgone, al timore di «prendere vent'anni» palesato dal Pizzata, all'affermazione «non la trovano qui» pronunciata dal Cimato, seguita dal timore manifestato da costui «se la trovano?». La Corte territoriale ha anche sottolineato che il Rappazzo fosse costante partecipe del dialogo e fosse peraltro giunto alla Word and Service insieme al Pizzata e allo Strangio, prendendo visione unitamente a questi sia della vettura che del furgone all'interno del quale era stato poi rinvenuto il carico di stupefacente. 2.4. Non corrisponde al tenore del provvedimento impugnato quanto asserito nel ricorso circa il fatto che il giudice della riparazione abbia ignorato che il carico fosse avvenuto altrove, posto che di tale circostanza si è espressamente trattato a pag.9 dell'ordinanza. 3. L'asserito riferimento alla valorizzazione del silenzio serbato dall'imputato non trova riscontro nel provvedimento impugnato, posto che ivi si legge «senza che assuma rilievo in senso favorevole la circostanza che la droga sequestrata sia stata caricata altrove, stanti le inequivoche espressioni che rimandavano ad un contenuto inerente a un affare in materia di stupefacenti e senza che, aggiungasi ad abundantiam, risulti alcuna giustificazione alternativa di quanto emerso». Nessuna esplicita valorizzazione al silenzio serbato dall'imputato può desumersi dal generico riferimento al fatto che non «risulti» una giustificazione alternativa di quanto emerso, che ben avrebbe potuto emergere altrimenti nel corso del giudizio. 4. Conclusivamente, nell'ordinanza impugnata il giudice della riparazione ha tenuto conto della sola intercettazione ambientale ritenuta comprensibile dal giudice della cognizione, ha valorizzato elementi non esclusi nel giudizio di merito, come ad esempio il fatto che il Rappazzo fosse giunto presso la Word and Service insieme al Pizzata e avesse noleggiato insieme a questi i mezzi, uno dei quali utilizzato per il carico di droga, e ha dunque fatto legittimo uso del potere discrezionale di valorizzare elementi indiziari non esclusi nella sentenza assolutoria. Con la precisazione che al giudice della riparazione è consentito di rivalutare tanto i fatti che il giudice del merito abbia ritenuto accertati quanto i fatti che, non espressamente esclusi dal giudice della cognizione, siano stati ritenuti insufficienti a fondare il giudizio di responsabilità penale. 4.1. Nella fase cautelare la formazione della prova è, per così dire, in itinere e tale da giustificare diversi approdi in merito al giudizio di responsabilità; per tale ragione, al giudice della riparazione è consentito valutare gli elementi indiziari che si erano offerti al giudice al momento dell'applicazione della misura cautelare, considerato che quei medesimi elementi, per quanto insufficienti ad affermare la piena prova della colpevolezza, possono essere indicativi di una condotta gravemente colposa o dolosa che abbia contribuito all'adozione di quella misura. 4.2. Va aggiunto che il vizio di manifesta illogicità deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401). Anche per tale profilo, data la congruità del ragionamento seguito, l'ordinanza impugnata risulta esente da vizi. 5. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente in questo giu