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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 21227/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13633-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MANRICO; Sez.

VI-RG 13633/2021 camera di consiglio 3.2.2022 1 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1225/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio chiedendo di essere risarcito del danno sofferto per il mancato incasso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], oggi Banca del [OSCURATO:PERSONA], di un assegno giratogli da [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 3.400,00: titolo che la banca si era rifiutata di pagare in ragione di una irregolarità nell'indicazione della data.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda.

2. — Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avanti alla Corte di appello di Ancona è stato poi rigettato. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha nella sostanza escluso il nesso di causalità tra il comportamento della banca trattaria e il pregiudizio lamentato avendo riguardo a due circostanze: il fatto che l'attore avesse perduto, per propria negligenza, l'azione causale, facendo decorrere il termine semestrale di prescrizione; la mancanza di prova quanto al fatto che lo stesso istante avesse anche solo sollecitato, in forza del rapporto causale, il proprio debitore al pagamento dell'importo recato dal titolo.

3. — Avverso la pronuncia della Corte anconetana Carassai ha svolto un ricorso basato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Piceno non ha svolto difese.

Sez.

VI-RG 13633/2021 camera di consiglio 3.2.2022 2 [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione, con l'inversione dell'onere probatorio, dell'art. 2697, c.c., oltre che la violazione degli artt. 1175 e 2909 c.c..

Assume l'istante che il rifiuto di pagare della banca doveva ritenersi ingiustificato e che egli null'altro aveva da dimostrare.

Il secondo mezzo oppone la violazione dell'art. 1218 c.c..

Osserva il ricorrente che la responsabilità della banca in caso di rifiuto ingiustificato di pagamento assume natura contrattuale, in ragione del rapporto diretto esistente tra il negoziatore e il trattario, e che nella fattispecie la banca aveva omesso di adempiere, facendo valere «una scusa infondata in ordine ad una non meglio specificata irregolarità nella data».

Col terzo motivo è lamentata la violazione degli artt. 1176, comma 2, 1992 e 2003 c.c..

E' dedotto che il nesso di causalità «non poteva non essere rinvenuto che nelle ingiustificate motivazioni dell'omesso pagamento dell'assegno», giacché esso istante risultava munito della legittimazione cartolare.

2. — I tre motivi sono inammissibili, in quanto non aggrediscono in modo adeguato la ratio decidendi dell'impugnata pronuncia.

La giurisprudenza di questa Corte è venuta superando l'affermazione, contenuta in propri precedenti assai remoti, alla stregua dei quali la banca trattaria non sarebbe tenuta, né in via cambiaria, né in via extracambiaria, indipendentemente dall'esistenza di fondi presso il conto del traente, nei confronti del terzo possessore del titolo, rimanendo invece obbligata ad onorarlo nei confronti del traente (così Sez.

VI-RG 13633/2021 carriera di consiglio 3.2.2022 3 Cass. 9 ottobre 1972, n. 2938, secondo cui il rifiuto di pagare malgrado l'esistenza di sufficiente provvista non configura nemmeno una responsabilità extracontrattuale della banca stessa; sulla stessa linea cfr. pure Cass. 29 settembre 1960, n. 2524).

Il mutamento di rotta si è basato sul rilievo per cui la responsabilità della banca nei confronti del creditore cartolare discende dai principi della tutela aquiliana (della tutela aquiliana del credito, in particolare): sicché — si è detto — la banca stessa incorre in illecito se, dolosamente o anche solo colposamente, «sottrae la provvista alla sua destinazione funionale in viola ione della legittima aspettativa del beneficiario dell'assegno» (Cass. 18 ottobre 1994, n. 8496; cfr. pure Cass. 27 novembre 2001, n. 15024).

Nel caso di specie la Corte di appello non ha escluso la responsabilità della banca per il rifiuto di pagamento, ma ha individuato le ragioni per le quali non poteva dirsi a suo avviso provato il nesso causale tra la condotta della stessa banca e il danno lamentato.

Rammentato che sfugge al sindacato di legittimità l'apprezzamento, compiuto dal giudice del merito, quanto alla sussistenza del nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso (Cass. 9 novembre 2005, n. 21684; Cass. 10 maggio 2005, n. 9754), potendo il giudice di legittimità solo controllare, nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., l'idoneità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, verificando la congruenza logica e la sufficienza delle argomentazioni relative alla potenzialità dannosa del comportamento illecito e l'effettiva attuazione in concreto di tale potenzialità (Cass. 26 febbraio 2013, n. 4809, non massimata in CED), i tre motivi di ricorso non paiono concludenti.

Il primo e il secondo si incentrano su questioni estranee alla ratio decidendi, Sez.

VI-RG 13633/2021 camera di consiglio 3.2.2022 4 occupandosi dell'illegittimità della condotta tenuta dalla banca, che avrebbe rifiutato il pagamento in assenza di una situazione di irregolarità del titolo che ne precludesse la circolazione.

Una doglianza incentrata sul nesso di causa è formulata, dal ricorrente, all'interno del terzo motivo: ma la censura pecca di totale astrattezza, in quanto, lungi dal confrontarsi con gli elementi che, ad avviso della Corte di appello, assumevano rilievo sul piano eziologico, si risolve in un'affermazione che inerisce all'an della pretesa, limitandosi l'istante a ribadire il diritto alla prestazione spettante al possessore dall'assegno che lo presenti per il pagamento.

3. — Non vi sono spese su cui statuire.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13633-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MANRICO; Sez. VI-RG 13633/2021 camera di consiglio 3.2.2022 1 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1225/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio chiedendo di essere risarcito del danno sofferto per il mancato incasso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], oggi Banca del [OSCURATO:PERSONA], di un assegno giratogli da [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 3.400,00: titolo che la banca si era rifiutata di pagare in ragione di una irregolarità nell'indicazione della data. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda. 2. — Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avanti alla Corte di appello di Ancona è stato poi rigettato. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha nella sostanza escluso il nesso di causalità tra il comportamento della banca trattaria e il pregiudizio lamentato avendo riguardo a due circostanze: il fatto che l'attore avesse perduto, per propria negligenza, l'azione causale, facendo decorrere il termine semestrale di prescrizione; la mancanza di prova quanto al fatto che lo stesso istante avesse anche solo sollecitato, in forza del rapporto causale, il proprio debitore al pagamento dell'importo recato dal titolo. 3. — Avverso la pronuncia della Corte anconetana Carassai ha svolto un ricorso basato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Piceno non ha svolto difese. Sez. VI-RG 13633/2021 camera di consiglio 3.2.2022 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione, con l'inversione dell'onere probatorio, dell'art. 2697, c.c., oltre che la violazione degli artt. 1175 e 2909 c.c.. Assume l'istante che il rifiuto di pagare della banca doveva ritenersi ingiustificato e che egli null'altro aveva da dimostrare. Il secondo mezzo oppone la violazione dell'art. 1218 c.c.. Osserva il ricorrente che la responsabilità della banca in caso di rifiuto ingiustificato di pagamento assume natura contrattuale, in ragione del rapporto diretto esistente tra il negoziatore e il trattario, e che nella fattispecie la banca aveva omesso di adempiere, facendo valere «una scusa infondata in ordine ad una non meglio specificata irregolarità nella data». Col terzo motivo è lamentata la violazione degli artt. 1176, comma 2, 1992 e 2003 c.c.. E' dedotto che il nesso di causalità «non poteva non essere rinvenuto che nelle ingiustificate motivazioni dell'omesso pagamento dell'assegno», giacché esso istante risultava munito della legittimazione cartolare. 2. — I tre motivi sono inammissibili, in quanto non aggrediscono in modo adeguato la ratio decidendi dell'impugnata pronuncia. La giurisprudenza di questa Corte è venuta superando l'affermazione, contenuta in propri precedenti assai remoti, alla stregua dei quali la banca trattaria non sarebbe tenuta, né in via cambiaria, né in via extracambiaria, indipendentemente dall'esistenza di fondi presso il conto del traente, nei confronti del terzo possessore del titolo, rimanendo invece obbligata ad onorarlo nei confronti del traente (così Sez. VI-RG 13633/2021 carriera di consiglio 3.2.2022 3 Cass. 9 ottobre 1972, n. 2938, secondo cui il rifiuto di pagare malgrado l'esistenza di sufficiente provvista non configura nemmeno una responsabilità extracontrattuale della banca stessa; sulla stessa linea cfr. pure Cass. 29 settembre 1960, n. 2524). Il mutamento di rotta si è basato sul rilievo per cui la responsabilità della banca nei confronti del creditore cartolare discende dai principi della tutela aquiliana (della tutela aquiliana del credito, in particolare): sicché — si è detto — la banca stessa incorre in illecito se, dolosamente o anche solo colposamente, «sottrae la provvista alla sua destinazione funionale in viola ione della legittima aspettativa del beneficiario dell'assegno» (Cass. 18 ottobre 1994, n. 8496; cfr. pure Cass. 27 novembre 2001, n. 15024). Nel caso di specie la Corte di appello non ha escluso la responsabilità della banca per il rifiuto di pagamento, ma ha individuato le ragioni per le quali non poteva dirsi a suo avviso provato il nesso causale tra la condotta della stessa banca e il danno lamentato. Rammentato che sfugge al sindacato di legittimità l'apprezzamento, compiuto dal giudice del merito, quanto alla sussistenza del nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso (Cass. 9 novembre 2005, n. 21684; Cass. 10 maggio 2005, n. 9754), potendo il giudice di legittimità solo controllare, nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., l'idoneità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, verificando la congruenza logica e la sufficienza delle argomentazioni relative alla potenzialità dannosa del comportamento illecito e l'effettiva attuazione in concreto di tale potenzialità (Cass. 26 febbraio 2013, n. 4809, non massimata in CED), i tre motivi di ricorso non paiono concludenti. Il primo e il secondo si incentrano su questioni estranee alla ratio decidendi, Sez. VI-RG 13633/2021 camera di consiglio 3.2.2022 4 occupandosi dell'illegittimità della condotta tenuta dalla banca, che avrebbe rifiutato il pagamento in assenza di una situazione di irregolarità del titolo che ne precludesse la circolazione. Una doglianza incentrata sul nesso di causa è formulata, dal ricorrente, all'interno del terzo motivo: ma la censura pecca di totale astrattezza, in quanto, lungi dal confrontarsi con gli elementi che, ad avviso della Corte di appello, assumevano rilievo sul piano eziologico, si risolve in un'affermazione che inerisce all'an della pretesa, limitandosi l'istante a ribadire il diritto alla prestazione spettante al possessore dall'assegno che lo presenti per il pagamento. 3. — Non vi sono spese su cui statuire. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovut
Sentenza Cassazione n. 21227/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris