CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8460/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrentesuccessivo (incidentale) contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGABRIELLA MANGANO -controricorrential ricorso principale- e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente al ricorso principale ed al ricorso successivo (incidentale)- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO TORINO n. 294/2020depositata il 24/09/2020 , NRG 49/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 24 settembre 2020, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta dai lavoratori meglio indicati in epigrafe nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, anche: il Comune) per l'accertamento del diritto a mantenere, all'esito della riassunzione alle dipendenze dello stesso, il livello retributivo goduto presso il precedente datore di lavoro — Consorzio per lo Sviluppo dell'Elettronica e dell'Automazione (in prosieguo: CSEA), con condanna dell’ente locale al pagamento delle relative differenze retributive. Con la medesima pronuncia la sentenza di primo grado veniva invece riformata, con riguardo al solo [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui essa aveva ritenuto il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti, rispetto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in ragione della diversa retribuzione accertata come spettante, pronunciandosi quindi corrispondente condanna nei riguardi dell’ente di previdenza. 2.La Corte territoriale in fatto esponeva che: - i lavoratori , già dipendent i del [OSCURATO:PERSONA] ed addett i ai Centri di formazione professionale, eranostati trasferit i dal maggio 1997 al CSEA, al quale il Comune aveva affidato l'attività di formazione professionale, giusta convenzione decennale dell'anno 1996, rinnovata nell'anno 2007; -la convenzione dell'anno 1996, all' articolo 14, prevedeva, in caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti della convenzione, la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 cod.civ.; -tale impegno era stato ribadito nella convenzione del 2007; - nell'anno 2012 il CSEA era stato dichiarato fallito ed il Comune aveva revocato la convenzione; -con sentenze della Corte d’Appello di Torino, passate in giudicato, i lavoratori avevano ottenuto il riconoscimento del diritto alla prosecuzione del rapporto con il Comune ed alla riammissione in servizio. 3. A fondamento della decisione, il giudice dell'appello osservava che le precedenti pronunce avevano ad oggetto due domande: la prima, accolta, riguardante il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il Comune; la seconda, respinta, diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità solidale del Comune per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal CSEA, poi fallito, ai sensi dell'articolo 2112, comma due, cod.civ. 4.Le domande oggetto della presente causa erano diverse tanto nel petitum che nella causa petendi , rispetto alle domande definite dalle pronunce in giudicato, né le questioni in trattazione erano deducibili nel giudizio in cui tale giudicato si era formato, non essendo all'epoca avvenuta l'assunzione da parte del Comune. 5. Gli accertamenti contenuti nella motivazione del la pronunce in giudicato non costituivano precedenti logici essenziali e necessari delle domande proposte nel successivo e presente giudizio. 6. La clausola della convenzione del 2007 doveva essere intesa nel senso del riconoscimento del diritto dei lavoratori non solo alla riammissione in servizio ma anche alla conservazione del trattamento economico goduto presso il CSEA. 7. Infine, il principio di parità di trattamento economico di cui all'art. 45 D.Lgs nr. 165/2001 era garantito dalla previsione di riassorbibilità dell'assegno ad personam. 8.Quanto alle differenze pensionistiche, la Corte d’Appello riteneva la giurisdizione ordinaria, sulla scorta di Cass. S.U. 29396/2018 e condannava quindi l’ente, con pronuncia generica, al corrispondente pagamentoin favore del Giunta. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro ragioni di censura, cui ha nno resistito i lavoratori con controricorso. Anche l’INPS ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo riguardante il tema della giurisdizione, anch’esso resistito da controricorso dellavoratore. Sono in atti memorie del Comune e dei lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve premettere che il ricorso dell’INPS, in quanto successivo al ricorso proposto dal Comune, è da considerare come avente valore di impugnazione incidentale (principio costante, da ultimo v. Cass. 23 novembre 2021, n. 36057. 2. Ciò posto, in ordine logico, va esaminato per primo il ricorso incidentale dell’INPS nel quale viene ribadita la censura di difetto di giurisdizione dell’AGO in favore della Corte dei conti (già respinta dalla Corte d’appello). Al riguardo, in via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la suddetta questione di giurisdizione in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte. 2.1. La censura è da respingere. Infatti, come ricordato anche dalla Corte d’appello, per un consolidato orientamento di questa Corte, la controversia in cui si discuta del trattamento economico di un dipendente pubblico , rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella del giudice contabile, quando la domanda, ancorché proposta in epoca successiva al collocamento in quiescenza, non sia finalizzata al mero ricalcolo della pensione, ma sia diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Infatti, in una simile controversia (quale è quella in oggetto) il petitum sostanziale non investe né l'an, né il quantum, né la decorrenza della pensione (Vedi, per tutte: Cass. SU n. 15746 del 12/06/2019 nonché Cass. SU n. 29396 del 15/11/2018). 3. Quanto al ricorso principale, con il primo motivo il Comune ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod.proc.civ. — erronea e falsa applicazione dell'articolo 2909 cod.civ. e dell'articolo 324 cod.proc.civ., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la efficacia preclusiva del giudicato di cui all e precedenti sentenze inter partes, che avevano già esaminato — e risolto in senso negativo— la questione dell'applicabilità del regime di cui all'articolo 2112 cod.civ. 4. Ha dedotto che i diversi giudizi tra le medesime parti fondavano sul medesimo presupposto, fattuale e normativo, dell'applicabilità dell'articolo 2112 cod.civ. sicché sul punto i fatti costitutivi delle rispettive domande erano identici; a nulla rilevava il fatto che nelle cause definit e dal giudicato gli stessi fossero invocati ai fini della riammisssione in servizio e della solidarietà tra condebitori e nel giudizio in trattazione per la rivendicazione delle differenze retributive. 5. I l motiv o è fondat o , come già ritenuto dai precedenti di questa S.C. riguardanti altri lavoratori ed analoghe vicende processuali e fattuali(Cass. 29 dicembre 2021, n. 41895; Cass. 4 gennaio 2022, n. 70; Cass. 17 gennaio 2022, n. 1301; Cass. 17 gennaio 2022, n. 1305). 6. Va premesso –per rispondere a difese svolte nel controricorso e confermate in memoria - che le pregresse sentenze del cui effetto di giudicato si discute non sono le medesime per tutte le parti. Rispetto a tutte le predette sentenze il ricorso per cassazione individua – a pag. 1 6 - il momento della produzione (c.d. localizzazione) e fa seguire la trascrizione di uno stralcio a fini argomentativi. In proposito vale oramai il principio, in superamento di un approccio più formale del passato, secondo cui la c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere intesa in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950). Il ricorso non può dunque dirsi inammissibile e, del resto, il contenuto delle sentenze in giudicato di cui si discute è riferito dalla stessa Corte d’Appello ed è sostanzialmente pacifico tra le parti, mentre il dissenso ruota attorno alla portata giuridica di tali pronunce. Né può dirsi – ad evitare equivoci – che il giudicato della cui interpretazione qui si discute sia quello di cui alla sentenza 1316/2013 o di altre sentenze non rese tra le parti di questo giudizio. Infatti la Corte d’Appello ha dato atto del sostanziale sovrapporsi delle motivazioni tra tali sentenze e quelle riguardanti le odierne parti, ma la decisione è da riferire a queste ultime ed alle pronunce in giudicato che le hanno riguardate, così come il ricorso per cassazione. 7. Ciò posto, richiamando quanto argomentato n egli analoghi precedenti di cui si è detto, in via preliminare giova distinguere il divieto di riproporre la stessa domanda già definita con pronuncia passata in giudicato— al quale si riferisce la regola secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile— rispetto al principio secondo cui l'assetto del rapporto giuridico fissato dal giudicato ha efficacia oggettiva anche rispetto a domande nuove, nascenti dal medesimo rapporto. 8. In relazione a detto rilievo oggettivo del giudicato, non vi è questione di identità o meno della domanda in decisione rispetto a quella definita dal giudicato, ma, piuttosto, di identità del rapporto sostanziale cui due domande, tra loro diverse, si riferiscono. 9. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. sez. III 15 maggio 2018 nr. 11754 e giurisprudenza ivi citata; Cass. sez. lav., 28 novembre 2017 nr. 28415; 9 dicembre 2016 nr. 25269; 16 dicembre 2015, n.25304). 10. La formazione di tale giudicato esterno sul «punto fondamentale comune ad entrambe le cause» prescinde dalla proposizione di una specifica domanda di parte. 11. Alla base della giurisprudenza richiamata vi è la distinzione tra: - pregiudizialità tecnica (o tecnico - giuridica o pregiudizialità in senso stretto), che si verifica qualora vengano in considerazione due o più rapportigiuridici, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro, che dipende da esso (quello pregiudicato); -pregiudizialità logica, che si verifica, invece, quando nell'ambito di un unico rapporto giuridico l'accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica che è comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto. 12. Nel primo caso l'accertamento di un diritto presuppone l'accertamento di un altro «diritto»; ad esso si riferisce l'articolo 34 cod.proc.civ., secondo cui l'accertamento di una questione pregiudiziale non è idoneo a passare in giudicato, salvi i casi in cui una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti. 13. Nel secondo caso, invece, vi è un «punto pregiudiziale»— ovvero un antecedente logico necessario— comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico; la pronuncia resa al riguardo acquista l'efficacia del giudicato, indipendentemente da una domanda di parte. Si è detto al riguardo che il giudicato copre le questioni che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, alle quali si riferisce la locuzione «pregiudiziale in senso logico». 14. Nella fattispecie di causa ricorre questa seconda eventualità: viene in questione l'unico rapporto giuridico tra il Comune ed i lavoratori disciplinato prima dalla convenzione dell'anno 1996 e poi, scaduta la prima, dalla convenzione dell'anno 2007, applicabile in causa. 15. Tale convenzione è stata oggetto del giudicato di cui all e diverse sentenze, di cui si è detto, che nell'esaminare la disposizione dell'articolo 5 della convenzione del 2007, qui rilevante, hannoaffermato (v. anche gli stralci riportati nel ricorso per cassazione) che il richiamo all'art. 2112 cod.civ. da parte della convenzione era effettuato in senso «atecnico», a prescindere, cioè, da un effettivo ri-trasferimento al Comune dell'attività della formazione professionale ed era diretto a garantire i lavoratori dalla eventuale perdita del posto di lavoro ed ad assicurare loro, in ogni caso di cessazione degli effetti della convenzione, il riassorbimento alle dipendenze del COMUNE. 16. Sulla base di questo accertamento, il giudicato ha respinto la domanda dei lavoratori diretta ad affermare la solidarietà del Comune per il pagamento delle retribuzioni maturate presso il CSEA, secondo il regime di cui al comma due dell'articolo 2112 cod.civ. 17. In sostanza, il giudicato ha accertato che il richiamo all'articolo 2112 cod.civ. da parte della convenzione del 2007 era effettuato al solo fine di assicurare ai lavoratori il rientro alle dipendenze del Comune, non per estendere ad essi il regime previsto dalla stessa norma. 18. Trattandosi di un punto pregiudiziale comune ad entrambe le cause, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che esso non fosse coperto dal giudicato. 19. Invero, una volta stabilito dal giudicato che il richiamo all'articolo 2112 cod.civ. contenuto nella convenzione del 2007 si riferiva unicamente alla garanzia dei lavoratori ad essere riassunti dal Comune (anche in mancanza di riassorbimento dell'attività trasferita) il giudice del merito non avrebbe potuto procedere ad una nuova interpretazione della convenzione, preclusa dal giudicato. 20. Non può poi ritenersi che il richiamo nelle convenzioni all’art.2112 c.c. si dovesse estendere agli altri effetti di cui alla citata norma e che analoga estensione dovesse attribuirsi al rinvio “atecnico”,quale ritenuto dai precedenti passati in giudicato. La sentenze – che sono l’unico dato che oramai rileva – hanno infatti chiaramente ritenuto, non a caso escludendo la solidarietà, che il rinvio all’art. 2112 c.c. valesse solo al fine di assicurare salvaguardia al posto di lavoro e dunque non può essere condivisa una loro diversa interpretazione. 21. Sulla base di quanto sopra la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata dovendo respingersi il ricorso incidentale e, invece, accogliersi il primo motivo del ricorso principale , restando assorbiti i restanti motivi ulteriormente riguardanti l’interpretazione (diretta) da attribuire alle Convenzioni menzionate. 22. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Invero la domanda originaria era fondata esclusivamente sulla applicazione dell'articolo 2112 cod.civ. in forza del richiamo a tale disposizione contenuto nella convenzione (è pacifica la inapplicabilità in via diretta alla fattispecie di causa della norma codicistica); dalla interpretazione della convenzione consacrata dal giudicato discende dunque il rigetto della domanda. Il venir meno, nel litisconsorzio unitario qui instaurato, dell’accertamento in relazione al presupposto logico della spettanza del maggior trattamento retributivo comporta inevitabilmente il rigetto anche della pretesa pensionistica del Giunta , senza che vi sia luogo ad ulteriormente disquisire, anche per evidenti ragioni di liquiditàdel decidere, sull’assetto della giurisdizione in proposito. 23. Le spese dell'intero giudizio si compensano tra le parti per la complessità della questione trattata, quale risulta anche dal contrasto di giurisprudenza emerso in seno alla Corte d'Appello di Torino. 24. Al rigetto del ricorso incidentale dell’INPS consegue che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, che si debba dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza nei confronti dell’Istituto delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato per il ricorso incidentale, se dovuto. P.Q.M. respinge il ricorso incidentale e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi di tale ricorso. C assa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dai lavoratori. Compensa le spese dell’intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 d