CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 11/05/2023 della Corte di Appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del tribunale di Enna, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai delitti di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., 55 quinquies del Dlgs. 165/2001, 61 n. 2 cod. pen., 81 e 640 comma 2 n. 1 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, propone ricorso deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 55 quinquies del Dlgs. 165/2001. Si osserva che la circostanza per cui all'atto della perquisizione i figli del ricorrente erano dormienti, non sarebbe incompatibile con la tesi difensiva per cui l'imputato era stato poco prima avvisato dai predetti figli della imminente perquisizione. Nulla sarebbe stato poi dedotto in ordine all'elemento soggettivo, alla luce dell'immediato rientro nel posto di lavoro e del fatto che comunque l'imputato fu trovato presso casa e non in altro luogo, dopo avere timbrato il cartellino. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla contestata truffa. Sarebbe assertiva la tesi del danno come presunto, in assenza di ogni danno patrimoniale cagionato all'ente di pertinenza, e si osserva l'assenza di ogni danno apprezzabile a fronte del breve lasso di tempo interessato, alla luce delle contestazioni, e inoltre l'assenza di danno sarebbe stata conseguente alla disposta sospensione cautelare con privazione dello stipendio. E conseguirebbe da tutto ciò anche l'assenza del danno all'immagine. Da qui la apoditticità della motivazione. 5. Con il terzo motivo, deduce vizi di violazione di legge in ordine all'art. 131 bis cod. pen. e di illogicità della motivazione. Sarebbe apodittica l'esclusione della predetta fattispecie a fronte di una motivazione cumulativa rispetto ai vari profili esaminati, assunta anche in violazione dei principi che disciplinano la verifica relativa alla fattispecie evocata. Sarebbe anche esiguo il danno all'immagine della amministrazione a fronte del breve allontanamento dal posto di lavoro, e anzi non sarebbe emerso alcun danno alla stessa. Irrilevanti sarebbero poi i precedenti penali, assolutamente risalenti. 6. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, non essendosi considerato il contesto in cui avvennero i fatti e l'occasionalità della condotta, oltre al modesto arco temporale interessato. Si sarebbe dovuta fissare al minimo edittale la pena base e anche ridurre l'aumento edittale, non motivato. Né sarebbe motivata la applicazione di aumento per l'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, a fronte di una motivazione che valorizzando - anche con rilievi logici inerenti il carattere tipicamente a sorpresa dell'atto di ricerca della prova realizzato -, il racconto dell'ufficiale di p.g. in ordine allo stato dei figli del ricorrente, che dormivano al momento della perquisizione, ha ragionevolmente escluso la validità del racconto dell'imputato (per cui era stato poco prima avvisato dai predetti figli della imminente perquisizione), che viene riproposto in questa sede, quindi, in termini meramente rivalutativi del merito e come tali non consentiti in sede di legittimità. Quanto all'elemento soggettivo, va precisato che, alla luce del riepilogo dei motivi di gravame contenuto in sentenza, l'assenza di dolo è correlata dalla difesa alla tesi per cui il ricorrente si sarebbe repentinamente allontanato dal posto di lavoro in ragione di una sopraggiunta telefonata dei figli. La coerente sconfessione di tale ricostruzione, come immediatamente sopra evidenziato, costituisce allora anche una coerente risposta allo specifico motivo di doglianza e una sia pur implicita attestazione della esistenza di una consapevole quanto volontaria astensione dal lavoro. 2. E' manifestamente infondato il secondo motivo alla luce del condivisibile principio, qui ribadito, per cui integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del pubblico dipendente che violi l'obbligo di prestare servizio secondo l'orario d'ufficio, dal momento che, essendo l'orario di lavoro prestabilito in funzione delle esigenze dell'amministrazione, la sua violazione determina di per sè un danno per quest'ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta di un medico, assegnato al servizio di guardia medica, il quale poneva in essere prolungati ritardi, assenze ed allontanamenti dal luogo di lavoro, mediante apposizione sul registro delle presenze di firme con indicazione di orari di presenza non veritieri). (Sez. 2, n. 34773 del 17/06/2016 Ud. (dep. 10/08/2016) Rv. 267855 - 01). Si tratta di principio che di per sé supporta il ritenuto reato al di là di ogni altra disquisizione sull'ulteriore aspetto costituito dalla citazione in sentenza anche di un danno all'immagine. Va anche aggiunto che con la prima condivisa sentenza i giudici hanno anche evidenziato che l'avvenuta erogazione, nonostante l'assenza, di un compenso patrimoniale in favore dell'imputato da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 3. E' fondato il terzo motivo atteso che i giudici hanno escluso l'invocata fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. con motivazione assolutamente carente siccome del tutto estranea alla valutazione dei criteri da esaminare per stabilire o escludere la speciale tenuità del fatto. In proposito va rammentato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., con sufficiente indicazione degli elementi ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01 Milone) oltre che, alla luce della più recente novella, in ragione anche della condotta susseguente al reato. Consegue l'assorbimento dell'ultimo motivo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di