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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 47993/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONAefate-avv.iss-a4.1.e-pa-Fti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 32157_22 Rilevato che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice delle Indagini preliminari, presso il Tribunale di Savona, ha applicato, ad [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata, riconosciute le attenuanti generiche in forma equivalente alla recidiva, la continuazione tra tutti i reati contestati, ai sensi dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di anni due e mesi dieci ed euro 21.000,00 di multa, in relazione alle ripetute cessioni della sostanza stupefacente di tipo eroina, dal 18 luglio al 21 agosto 2019.

Rilevato che, avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, con unico motivo di ricorso ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017 che, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., non ammette la proponibilità della violazione di legge e il vizio di motivazione sull'esclusione della fattispecie di cui all'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza.

Quanto alla qualificazione giuridica, anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, essa può costituire motivo di ricorso, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l'accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed esonera l'accusa dall'onere probatorio dei fatti, solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666).

Al di fuori dei casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione non è ammissibile il ricorso per cassazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che si limiti a contestare in definitiva il contenuto dell'accordo prospettando una mancata motivazione sul riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2022 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONAefate-avv.iss-a4.1.e-pa-Fti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 32157_22 Rilevato che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice delle Indagini preliminari, presso il Tribunale di Savona, ha applicato, ad [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata, riconosciute le attenuanti generiche in forma equivalente alla recidiva, la continuazione tra tutti i reati contestati, ai sensi dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di anni due e mesi dieci ed euro 21.000,00 di multa, in relazione alle ripetute cessioni della sostanza stupefacente di tipo eroina, dal 18 luglio al 21 agosto 2019. Rilevato che, avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, con unico motivo di ricorso ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017 che, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., non ammette la proponibilità della violazione di legge e il vizio di motivazione sull'esclusione della fattispecie di cui all'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza. Quanto alla qualificazione giuridica, anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, essa può costituire motivo di ricorso, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l'accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed esonera l'accusa dall'onere probatorio dei fatti, solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Al di fuori dei casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione non è ammissibile il ricorso per cassazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che si limiti a contestare in definitiva il contenuto dell'accordo prospettando una mancata motivazione sul riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il con
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