CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33839/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava il non luogo a provvedere sul reclamo di [OSCURATO:PERSONA] in tema di liberazione anticipata, causa l'intervenuta espiazione della pena. 2. Ricorre l'interessato per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. e 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e deducendo di avere tuttora interesse alla definizione del procedimento in quanto dalla concessione della liberazione anticipata deriverebbe un "credito di pena" che, per fungibilità, potrebbe detrarsi dall'esecuzione di pene detentive future. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha di recente ribadito (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825-01) che l'intervenuta liberazione del condannato, per intervenuta espiazione della pena, determina il venir meno dell'interesse ad ottenere la liberazione anticipata, o a coltivare il relativo giudizio di impugnazione. Il requisito dell'interesse deve infatti configurarsi in termini di concretezza e attualità, e quindi deve sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione, sia in quello della sua decisione, affinché questa possa avere un'incidenza effettiva sulla situazione giuridica del condannato in rapporto alla sua pretesa di anticipare la data del suo fine pena. 3. L'interesse in questione non può essere neppure sostenuto da astratte prospettive di fungibilità (Sez. 1, n. 10863 del 10/01/2020, Antonacci), tenuto anche conto che i periodi di detenzione valutabili ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non possono precedere il reato, ma solo seguirlo, con la conseguenza che tale disciplina non può essere applicata a reati che non risultano ancora commessi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435-01; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101-01; Sez. 1, n. 8109 dell11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383-01).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a