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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 15313/2026

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competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] GENOVA con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'assise d'appello di Genova. [OSCURATO:PERSONA]

1. La persona detenuta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) C.U.I. 02Y088Y con dichiarazione manoscritta redatta in data 16 ottobre 2025 trasmessa ai sensi dall'art. 123 cod. proc. pen. dalla Direzione della Casa di reclusione di Padova ha formulato alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] di appello di Genova ("rif. sentenza n. 10 del 27/10/2008 versione depositata 26/01/2009 e tutt'ora non corretta") e al giudice dell'esecuzione [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Brescia ("rif. sent. n. 477/2025 per [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - C.U.I. 02Y88Z) istanza di correzione dell'errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza n. 10 della Corte d'assise 1d'appello di Genova del 27 novembre 2008 depositata il 26 gennaio 2009 irrevocabile dal 30 gennaio 2009, errore consistente nell'omissione delle annotazioni delle "correzioni già disposte dalla Cassazione, sia con dispositivo del 01/07/2009 ex art. 619 c.p.p., che con successiva ordinanza n. 35553/2020, nella sentenza n. 10/2008 versione 26/01/2009 Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Genova, uniformandola alle decisioni della Cassazione in modo univoco" (pagg. 2-3 istanza 16 ottobre 2025).

2. In data 17 ottobre 2025 la Corte d'assise d'appello di Genova, in persona del Presidente di Sezione, ha disposto la trasmissione dell'istanza, come trasmessa dalla Casa circondariale di Padova, al «G.E.

Tribunale di Brescia».

3. In data 29 ottobre 2025 il Tribunale di Brescia, in persona del giudice monocratico [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la trasmissione della suddetta istanza al «giudice che ha emesso il provvedimento competente ai sensi dell'art. 130 c.p.p. (Corte d'assise d'appello di Genova)».

4. In data 11 novembre 2025, la Corte d'assise d'appello di Genova, in persona del Presidente di Sezione, ha disposto la trasmissione «per competenza al Tribunale di Brescia quale giudice dell'esecuzione competente» di altra analoga istanza manoscritta a firma del detenuto [OSCURATO:PERSONA], redatta in data 6 novembre 2025 e trasmessa anch'essa ai sensi dall'art. 123 cod. proc. pen. dalla Direzione della Casa di reclusione di Padova, recante "denuncia del conflitto di incompetenza inerente correzione sentenza C. App.

Ass.

Genova", vertente su "omonimia e uso alias dei due soggetti fisicamente differenti pur parenti", proposto in qualità di "prossimo congiunto del condannato e spesso con egli confuso" come "fosse condannato con sentenza in redazione errata, pur già da tempo dal [OSCURATO:PERSONA] modificata".

5. Il Tribunale di Brescia, Sezione terza penale e del riesame, in persona del giudice [OSCURATO:PERSONA], rilevata la sussistenza di un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., con ordinanza del 20 novembre 2025 ha rimesso ai sensi degli artt. 30 e 31 cod. proc. pen. a questa Corte copia degli atti necessari per la risoluzione del conflitto negativo.

Successivamente trasmetteva, per unione atti, sollecito proveniente dalla stessa persona detenuta istante, trasmesso dalla Casa di reclusione di Padova il 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. 26. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 20/02/2026, ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'assise d'appello di Genova che ha emesso la sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo di competenza - ammissibile in rito per avere entrambi gli organi giurisdizionali, contemporaneamente, nell'ambito del medesimo procedimento, vertente sulle medesime istanze, ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro - deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione.

2. Rileva questa Corte come alcuno dei giudici in conflitto abbia espressamente argomentato le ragioni per le quali si ritiene incompetente a provvedere sull'istanza di correzione materiale asseritannente contenuto nella sentenza della Corte d'assise di appello di Genova del 27 novembre 2008 (irrevocabile il 30 giugno 2009), essendosi, entrambi, limitati a trasmettere gli atti con note manoscritte a penna sulla copertina delle istanze succedutesi tra i due uffici giudiziari.

2.1. Per quel che è dato comprendere dalla sequenza degli atti trasmessi dalla Casa di reclusione di Padova agli uffici giudiziari in conflitto, la Corte d'assise d'appello di Genova in data 17 ottobre 2025 ha disposto la trasmissione della prima istanza, avanzata personalmente dalla persona detenuta suindicata, di correzione di errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza emessa dalla stessa Corte d'assise d'appello di Genova in data 27 novembre 2008 (irrevocabile il 30 giugno 2009: sub 1 casellario giudiziale) al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione [nell'implicito rilievo che l'ufficio bresciano,q4d-a4e giudice 1,2_ che ha emesso l'ultima sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - Nepal il [OSCURATO:DATA_NASCITA] cod. fisc.

NTNRMN73E16234M: sub 23 del casellario

2.2. A sua volta il Tribunale di Brescia, in persona del giudice monocratico [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la trasmissione degli atti relativi alla prima istanza correttiva all'ufficio giudiziario genovese ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. [quindi quale giudice che ha emesso la sentenza da correggere].

2.3. Successivamente si è sovrapposta l'ulteriore istanza correttiva del 6 novembre 2025, (ri)formulata dalla persona detenuta istante in termini di "conflitto", in relazione alla quale la Corte d'assise d'appello di Genova, in persona del Presidente di sezione, ha del pari disposto in data 11 novembre 2025 la 3trasmissione per competenza al Tribunale di Brescia quale giudice dell'esecuzione competente.

3. Ciò premesso, nella vicenda di specie il provvedimento asseritamente da correggere, ed in disparte la fondatezza dell'istanza medesima, è costituito dalla sentenza n. 10 del 27 novembre 2009 della Corte d'assise di appello di Genova (sub 1 casellario giudiziale a nome di [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/05/1073 a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] correlato a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Katmandu - Nepal), divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2009 dopo che l'interposto ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza resa da Sez. 1, n. 30308 del 30/06/2009, [OSCURATO:PERSONA] e altro; sentenza, quest'ultima, a sua volta oggetto di correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione (nel senso che dopo le parole «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» si legga «a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])»: cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 35553 del 28/10/2020, dep. il 11/10/2020); correzione, quest'ultima, sulla quale la persona detenuta sembra fondare le proprie ragioni.

3.1. Dovendosi procedere a dar corso ad istanze di correzione dell'errore materiale contenuto in una sentenza divenuta irrevocabile, trovano applicazione i principi di diritto espressi di recente da questa Corte secondo i quali «dal momento in cui ha inizio la fase esecutiva non residuano competenze correttive sulla sentenza (o del provvedimento) della cui esecuzione si tratta in capo al giudice che ne è l'autore perché ogni attribuzione, entro l'ambito delineato per legge, spetta al giudice dell'esecuzione.

Quest'ultimo esercita le sue attribuzioni unicamente attraverso lo strumento correttivo del procedimento di esecuzione e non può, rispetto alla sentenza - o al provvedimento - in esecuzione, che sono atti del giudizio di cognizione e quindi di una fase del tutto diversa e autonoma, fare ricorso al modulo procedimentale della correzione dell'errore materiale» (in termini, Sez. 1, n. 3627 del 11/01/2022, Nicosia, Rv. 282497-01, in motiv. § 5, ove si precisa che il giudice dell'esecuzione non può intervenire sul titolo ex officio ma necessita di una richiesta di parte, presupposto necessario per dare avvio al procedimento di esecuzione in ogni sua forma).

3.2. Detti principi, avuto riguardo alle ragioni sottostanti che sembrano evincersi dalle istanze correttive avanzate dalla persona detenuta (ove si paventerebbe un asserito errore di persona), sono perfettamente coerenti - in punto di competenza a provvedere sempre in capo al giudice dell'esecuzione - con altro indirizzo di questa Corte secondo il quale, quando è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, è il giudice dell'esecuzione che procede alla correzione dell'errore materiale della sentenza, ove sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene 4sotto altro nome, del soggetto - fisicamente individuato - cui il fatto è stato attribuito (Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014, dep. 2015, Liguoro, Rv. 263091-01; conf.

Sez. 1, n. 48349 del 15/11/2012, Ambrosoni, Rv. 254079-01, secondo cui «è legittima l'instaurazione della procedura di incidente di esecuzione per la correzione dell'errore materiale della sentenza di condanna contenente l'erronea indicazione delle generalità del condannato, a condizione che sia stato regolarmente citato come imputato nel giudizio di merito, anche se con altro nome»).

3.3. Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali è, pertanto, il Tribunale di Brescia che ha sollevato il conflitto il giudice competente a provvedere, in funzione di giudice dell'esecuzione, alla stregua del disposto di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. essendo quello che ha emesso il titolo divenuto irrevocabile per ultimo a carico della persona detenuta istante [nella specie costituito dalla sentenza del Tribunale di Brescia in composizione monocratica n. 477 emessa il 10/02/2025, irrevocabile il 4/04/2025, pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nepal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: sub 23 del casellario giudiziale].

4. In conclusione va affermata ai sensi dell'art. 32, comma 1, cod. proc. pen. la competenza a provvedere del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, cui va disposta la trasmissione degli atti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della presente sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

P.Q.M P.Q.MDei:',e,,.,,it -,:!•, -,Rorrie, !i 2 a APR-2026... [OSCURATO:PERSONA] ,'5 IL F , (71/4,7^7T F -p,..\rARTO 7T i (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] GENOVA con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'assise d'appello di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 1. La persona detenuta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) C.U.I. 02Y088Y con dichiarazione manoscritta redatta in data 16 ottobre 2025 trasmessa ai sensi dall'art. 123 cod. proc. pen. dalla Direzione della Casa di reclusione di Padova ha formulato alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] di appello di Genova ("rif. sentenza n. 10 del 27/10/2008 versione depositata 26/01/2009 e tutt'ora non corretta") e al giudice dell'esecuzione [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Brescia ("rif. sent. n. 477/2025 per [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - C.U.I. 02Y88Z) istanza di correzione dell'errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza n. 10 della Corte d'assise 1d'appello di Genova del 27 novembre 2008 depositata il 26 gennaio 2009 irrevocabile dal 30 gennaio 2009, errore consistente nell'omissione delle annotazioni delle "correzioni già disposte dalla Cassazione, sia con dispositivo del 01/07/2009 ex art. 619 c.p.p., che con successiva ordinanza n. 35553/2020, nella sentenza n. 10/2008 versione 26/01/2009 Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Genova, uniformandola alle decisioni della Cassazione in modo univoco" (pagg. 2-3 istanza 16 ottobre 2025). 2. In data 17 ottobre 2025 la Corte d'assise d'appello di Genova, in persona del Presidente di Sezione, ha disposto la trasmissione dell'istanza, come trasmessa dalla Casa circondariale di Padova, al «G.E. Tribunale di Brescia». 3. In data 29 ottobre 2025 il Tribunale di Brescia, in persona del giudice monocratico [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la trasmissione della suddetta istanza al «giudice che ha emesso il provvedimento competente ai sensi dell'art. 130 c.p.p. (Corte d'assise d'appello di Genova)». 4. In data 11 novembre 2025, la Corte d'assise d'appello di Genova, in persona del Presidente di Sezione, ha disposto la trasmissione «per competenza al Tribunale di Brescia quale giudice dell'esecuzione competente» di altra analoga istanza manoscritta a firma del detenuto [OSCURATO:PERSONA], redatta in data 6 novembre 2025 e trasmessa anch'essa ai sensi dall'art. 123 cod. proc. pen. dalla Direzione della Casa di reclusione di Padova, recante "denuncia del conflitto di incompetenza inerente correzione sentenza C. App. Ass. Genova", vertente su "omonimia e uso alias dei due soggetti fisicamente differenti pur parenti", proposto in qualità di "prossimo congiunto del condannato e spesso con egli confuso" come "fosse condannato con sentenza in redazione errata, pur già da tempo dal [OSCURATO:PERSONA] modificata". 5. Il Tribunale di Brescia, Sezione terza penale e del riesame, in persona del giudice [OSCURATO:PERSONA], rilevata la sussistenza di un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., con ordinanza del 20 novembre 2025 ha rimesso ai sensi degli artt. 30 e 31 cod. proc. pen. a questa Corte copia degli atti necessari per la risoluzione del conflitto negativo. Successivamente trasmetteva, per unione atti, sollecito proveniente dalla stessa persona detenuta istante, trasmesso dalla Casa di reclusione di Padova il 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. 26. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 20/02/2026, ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'assise d'appello di Genova che ha emesso la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza - ammissibile in rito per avere entrambi gli organi giurisdizionali, contemporaneamente, nell'ambito del medesimo procedimento, vertente sulle medesime istanze, ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro - deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione. 2. Rileva questa Corte come alcuno dei giudici in conflitto abbia espressamente argomentato le ragioni per le quali si ritiene incompetente a provvedere sull'istanza di correzione materiale asseritannente contenuto nella sentenza della Corte d'assise di appello di Genova del 27 novembre 2008 (irrevocabile il 30 giugno 2009), essendosi, entrambi, limitati a trasmettere gli atti con note manoscritte a penna sulla copertina delle istanze succedutesi tra i due uffici giudiziari. 2.1. Per quel che è dato comprendere dalla sequenza degli atti trasmessi dalla Casa di reclusione di Padova agli uffici giudiziari in conflitto, la Corte d'assise d'appello di Genova in data 17 ottobre 2025 ha disposto la trasmissione della prima istanza, avanzata personalmente dalla persona detenuta suindicata, di correzione di errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza emessa dalla stessa Corte d'assise d'appello di Genova in data 27 novembre 2008 (irrevocabile il 30 giugno 2009: sub 1 casellario giudiziale) al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione [nell'implicito rilievo che l'ufficio bresciano,q4d-a4e giudice 1,2_ che ha emesso l'ultima sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - Nepal il [OSCURATO:DATA_NASCITA] cod. fisc. NTNRMN73E16234M: sub 23 del casellario 2.2. A sua volta il Tribunale di Brescia, in persona del giudice monocratico [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la trasmissione degli atti relativi alla prima istanza correttiva all'ufficio giudiziario genovese ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. [quindi quale giudice che ha emesso la sentenza da correggere]. 2.3. Successivamente si è sovrapposta l'ulteriore istanza correttiva del 6 novembre 2025, (ri)formulata dalla persona detenuta istante in termini di "conflitto", in relazione alla quale la Corte d'assise d'appello di Genova, in persona del Presidente di sezione, ha del pari disposto in data 11 novembre 2025 la 3trasmissione per competenza al Tribunale di Brescia quale giudice dell'esecuzione competente. 3. Ciò premesso, nella vicenda di specie il provvedimento asseritamente da correggere, ed in disparte la fondatezza dell'istanza medesima, è costituito dalla sentenza n. 10 del 27 novembre 2009 della Corte d'assise di appello di Genova (sub 1 casellario giudiziale a nome di [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/05/1073 a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] correlato a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Katmandu - Nepal), divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2009 dopo che l'interposto ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza resa da Sez. 1, n. 30308 del 30/06/2009, [OSCURATO:PERSONA] e altro; sentenza, quest'ultima, a sua volta oggetto di correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione (nel senso che dopo le parole «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» si legga «a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])»: cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 35553 del 28/10/2020, dep. il 11/10/2020); correzione, quest'ultima, sulla quale la persona detenuta sembra fondare le proprie ragioni. 3.1. Dovendosi procedere a dar corso ad istanze di correzione dell'errore materiale contenuto in una sentenza divenuta irrevocabile, trovano applicazione i principi di diritto espressi di recente da questa Corte secondo i quali «dal momento in cui ha inizio la fase esecutiva non residuano competenze correttive sulla sentenza (o del provvedimento) della cui esecuzione si tratta in capo al giudice che ne è l'autore perché ogni attribuzione, entro l'ambito delineato per legge, spetta al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo esercita le sue attribuzioni unicamente attraverso lo strumento correttivo del procedimento di esecuzione e non può, rispetto alla sentenza - o al provvedimento - in esecuzione, che sono atti del giudizio di cognizione e quindi di una fase del tutto diversa e autonoma, fare ricorso al modulo procedimentale della correzione dell'errore materiale» (in termini, Sez. 1, n. 3627 del 11/01/2022, Nicosia, Rv. 282497-01, in motiv. § 5, ove si precisa che il giudice dell'esecuzione non può intervenire sul titolo ex officio ma necessita di una richiesta di parte, presupposto necessario per dare avvio al procedimento di esecuzione in ogni sua forma). 3.2. Detti principi, avuto riguardo alle ragioni sottostanti che sembrano evincersi dalle istanze correttive avanzate dalla persona detenuta (ove si paventerebbe un asserito errore di persona), sono perfettamente coerenti - in punto di competenza a provvedere sempre in capo al giudice dell'esecuzione - con altro indirizzo di questa Corte secondo il quale, quando è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, è il giudice dell'esecuzione che procede alla correzione dell'errore materiale della sentenza, ove sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene 4sotto altro nome, del soggetto - fisicamente individuato - cui il fatto è stato attribuito (Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014, dep. 2015, Liguoro, Rv. 263091-01; conf. Sez. 1, n. 48349 del 15/11/2012, Ambrosoni, Rv. 254079-01, secondo cui «è legittima l'instaurazione della procedura di incidente di esecuzione per la correzione dell'errore materiale della sentenza di condanna contenente l'erronea indicazione delle generalità del condannato, a condizione che sia stato regolarmente citato come imputato nel giudizio di merito, anche se con altro nome»). 3.3. Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali è, pertanto, il Tribunale di Brescia che ha sollevato il conflitto il giudice competente a provvedere, in funzione di giudice dell'esecuzione, alla stregua del disposto di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. essendo quello che ha emesso il titolo divenuto irrevocabile per ultimo a carico della persona detenuta istante [nella specie costituito dalla sentenza del Tribunale di Brescia in composizione monocratica n. 477 emessa il 10/02/2025, irrevocabile il 4/04/2025, pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nepal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: sub 23 del casellario giudiziale]. 4. In conclusione va affermata ai sensi dell'art. 32, comma 1, cod. proc. pen. la competenza a provvedere del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, cui va disposta la trasmissione degli atti. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della presente sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. P.Q.M P.Q.MDei:',e,,.,,it -,:!•, -,Rorrie, !i 2 a APR-2026... [OSCURATO:PERSONA] ,'5 IL F , (71/4,7^7T F -p,..\rARTO 7T i (
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