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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 41218/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 14 febbraio 2024 dal Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine al reato di riciclaggio contestato a [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto la trasmissione degli atti al GUP del medesimo Tribunale per la celebrazione dell'udienza preliminare.

Il pubblico ministero, a cui gli atti sono stati trasmessi dal GUP per la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, ha impugnato il provvedimento, affermando che il predetto deve ritenersi abnorme in quanto affetto da anomalia funzionale, radicale e congenita, poiché presenta una forma non prevista, la sentenza in luogo di un'ordinanza, e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare, che non poteva celebrarla per la mancanza dell'atto di impulso, e cioè della richiesta di rinvio a giudizio, che il GUP infatti doveva chiedere al pubblico ministero di formulare.

A causa del provvedimento impugnato si era determinata una stasi processuale non eliminabile, in quanto il pubblico ministero non sarebbe stato più in grado di depositare la richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito di un procedimento che non era stato fatto regredire, come prevede l'art. 550 comma 3 cod.proc.pen., ma era stato definito con sentenza a conclusione della fase del dibattimento.

A ciò si aggiunga che l'incompetenza per materia è stata rilevata d'ufficio dal giudice dopo la fase delle questioni preliminari, in assenza della tempestiva eccezione, quando le parti avevano rassegnato le conclusioni nel merito, chiedendo rispettivamente condanna e assoluzione.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Occorre rilevare che i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso atti abnormi, salvo che l'atto sia affetto da anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza materiale e giuridica. (Sez. 4 n. 3939 del 02/12/2021 Ud. (dep. 04/02/2022 ) Rv. 282578 - 01) In una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte di legittimità ha rilevato la tardività del ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la celebrazione dell'udienza preliminare in relazione ad un reato per il quale è prevista la citazione diretta. (Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019 Rv. 276477 - 01) Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 Marzo 2024 e comunicata alla Procura della Repubblica il 20 Marzo 2024, sicché il ricorso depositato il 23 maggio 2024 deve ritenersi tardivo, anche se il provvedimento impugnato dovesse ritenersi abnorme, come prospettato dal ricorrente.

4. Alla stregua di questi principi si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]. weitrani POSITATO i I NOV 2024 LutL PENA:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 14 febbraio 2024 dal Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine al reato di riciclaggio contestato a [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto la trasmissione degli atti al GUP del medesimo Tribunale per la celebrazione dell'udienza preliminare. Il pubblico ministero, a cui gli atti sono stati trasmessi dal GUP per la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, ha impugnato il provvedimento, affermando che il predetto deve ritenersi abnorme in quanto affetto da anomalia funzionale, radicale e congenita, poiché presenta una forma non prevista, la sentenza in luogo di un'ordinanza, e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare, che non poteva celebrarla per la mancanza dell'atto di impulso, e cioè della richiesta di rinvio a giudizio, che il GUP infatti doveva chiedere al pubblico ministero di formulare. A causa del provvedimento impugnato si era determinata una stasi processuale non eliminabile, in quanto il pubblico ministero non sarebbe stato più in grado di depositare la richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito di un procedimento che non era stato fatto regredire, come prevede l'art. 550 comma 3 cod.proc.pen., ma era stato definito con sentenza a conclusione della fase del dibattimento. A ciò si aggiunga che l'incompetenza per materia è stata rilevata d'ufficio dal giudice dopo la fase delle questioni preliminari, in assenza della tempestiva eccezione, quando le parti avevano rassegnato le conclusioni nel merito, chiedendo rispettivamente condanna e assoluzione. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Occorre rilevare che i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso atti abnormi, salvo che l'atto sia affetto da anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza materiale e giuridica. (Sez. 4 n. 3939 del 02/12/2021 Ud. (dep. 04/02/2022 ) Rv. 282578 - 01) In una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte di legittimità ha rilevato la tardività del ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la celebrazione dell'udienza preliminare in relazione ad un reato per il quale è prevista la citazione diretta. (Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019 Rv. 276477 - 01) Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 Marzo 2024 e comunicata alla Procura della Repubblica il 20 Marzo 2024, sicché il ricorso depositato il 23 maggio 2024 deve ritenersi tardivo, anche se il provvedimento impugnato dovesse ritenersi abnorme, come prospettato dal ricorrente. 4. Alla stregua di questi principi si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]. weitrani POSITATO i I NOV 2024 LutL PENA:
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