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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16571/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria a firma del difensore che ne ribadisce i contenuti; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo, per la prima volta, il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché, in tal modo, il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema introdotto in sede di legittimità; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", può essere dedotto il vizio del travisamento della prova solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, evenienza che non si ravvisa nella specie giacché il primo giudice ( pag. 1) a sostegno della responsabilità ha richiamato la comunicazione della notizia di reato e la "documentazione alla stessa allegata", acquisite agli atti "sull'accordo delle parti" mentre nell'atto d'appello il difensore contestava genericamente la riferibilità della condotta al ricorrente; osservato che l'ulteriore doglianza, con la quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 493,comma 3, cod.proc.pen.), è manifestamente infondata, emergendo a pag. 5 del verbale di trascrizione dell'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prodotto in allegato al ricorso, che in esito all'esame dell'operante le parti concordavano l'acquisizione al fascicolo dibattimentale della C.N.R. e della documentazione a corredo, comprensiva della querela; considerato che l'ultimo motivo, inerente l'ipotetico coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto, oltre a non essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594), secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria a firma del difensore che ne ribadisce i contenuti; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo, per la prima volta, il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché, in tal modo, il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema introdotto in sede di legittimità; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", può essere dedotto il vizio del travisamento della prova solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, evenienza che non si ravvisa nella specie giacché il primo giudice ( pag. 1) a sostegno della responsabilità ha richiamato la comunicazione della notizia di reato e la "documentazione alla stessa allegata", acquisite agli atti "sull'accordo delle parti" mentre nell'atto d'appello il difensore contestava genericamente la riferibilità della condotta al ricorrente; osservato che l'ulteriore doglianza, con la quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 493,comma 3, cod.proc.pen.), è manifestamente infondata, emergendo a pag. 5 del verbale di trascrizione dell'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prodotto in allegato al ricorso, che in esito all'esame dell'operante le parti concordavano l'acquisizione al fascicolo dibattimentale della C.N.R. e della documentazione a corredo, comprensiva della querela; considerato che l'ultimo motivo, inerente l'ipotetico coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto, oltre a non essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594), secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2
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