CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato - unitamente ad altri soggetti - per il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. úip Riteneva il Tribunale che le censure difensive, riferite al difetto di gravi indizi di colpevolezza a carico del Campolongo, fossero infondate, in quanto dalla lettura di alcune frasi pronunciate dal ricorrente nel corso di un dialogo oggetto di intercettazione, in cui si discuteva dell'attività estorsiva messa in atto e riferibile alle determinazioni assunte da D'[OSCURATO:PERSONA], nell'imminenza della scarcerazione del fratello D'[OSCURATO:PERSONA] (soggetto posto al vertice di una cosca ndranghetista operante nel territorio di Rende), risultava la consapevolezza da parte del Campolongo dell'attività estorsiva diretta dai D'Ambrosio, ma soprattutto il rafforzamento dell'altrui proposito criminale; tanto sia per le esplicite censure dirette nei confronti dell'imprenditore vittima del piano estorsivo (che non avrebbe considerato la protezione già assicurata in passato dal gruppo criminale), sia per la disponibilità mostrata nell'assicurare aiuto materiale (mettendo a disposizione la propria vettura per evitare pericoli scaturenti da controlli sul territorio) al soggetto incaricato di veicolare le richieste estorsive recandosi presso l'imprenditore. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione (carente rispetto al contenuto del materiale raccolto nelle indagini) con riguardo all'affermazione del concorso morale da parte dell'indagato nell'altrui attività estorsiva. Il provvedimento avrebbe messo in rilievo esclusivamente alcune frasi estrapolate dal contesto complessivo del dialogo cui prendeva parte il ricorrente, omettendo però di indicare la capacità di quelle espressioni nel contribuire, in termini di causalità efficiente, alla realizzazione della condotta estorsiva, considerato che: a) la condotta contestata ai promotori e agli esecutori materiali riguardava un arco di tempo di gran lunga più ampio (dal settembre 2018 al febbraio 2020) rispetto all'isolato momento in cui si sarebbe manifestata l'attività di compartecipazione dell'indagato (nel corso di una cena avvenuta il 22 maggio 2019); b) i correi, per come emerso dalle indagini, possedevano spiccate capacità criminali - tanto da vedersi addebitati plurimi episodi di attività estorsive in danno di diversi imprenditori, esercenti attività di commercio e privati cittadini (capi 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103) - rispetto alle quali il rafforzamento del proposito criminoso risultava già in astratto del tutto irrilevante. Inoltre, l'interpretazione utilizzata dal Tribunale per individuare il rafforzamento dell'altrui condotta illecita era frutto di un palese travisamento del contenuto dell'espressione considerata ("non si sputa nel piatto dove si mangia") in quanto isolatamente considerata senza collegarla alla frase immediatamente precedente, nel corso della quale l'indagato aveva fatto riferimento all'interessamento di uno dei responsabili dell'impresa ([OSCURATO:PERSONA]), di cui si stava discorrendo, per l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], volendo così rimarcare l'indagato. la scarsa gratitudine del Sangineto nei confronti dello Stigliano; ancora, l'ipotesi del contributo assicurato mediante la manifestata disponibilità a prestare la propria autovettura (condotta peraltro usuale per l'indagato, come attestato attraverso le dichiarazioni dei testi escussi in sede di indagini difensive) era anch'essa smentita, quanto alla sua rilevanza in termini di elemento causalmente efficiente, dall'immediata replica del D'Ambrosio che aveva affermato la superfluità dell'offerta (circostanza confermata dal fatto storico che la vettura non era poi stata utilizzata dal latore delle richieste estorsive). Infine, la difesa lamentava l'omesso esame del rilievo, espressamente illustrato con la memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale del riesame, concernente l'illogicità della tesi di accusa rispetto ad un dato conclamato dagli stessi esiti delle indagini; l'indagato aveva ottenuto un prestito da terzi mercè l'intermediazione del D'Ambrosio (che aveva lucrato insieme all'erogatore del prestito una provvigione all'insaputa del Campolongo), avendo poi difficoltà nel restituire le somme dovute; nel commentare la vicenda, il D'Ambrosio aveva etichettato come un "cretinetto" il Cannpolongo, circostanza che rendeva inverosimile l'ipotesi che quello stesso soggetto potesse essere considerato dai correi come soggetto in grado di rafforzare i propositi criminali dei soggetti che già da tempo avevano avviato l'attività estorsiva. Egualmente ignorata la deduzione difensiva che, alla stregua della complessiva lettura del dialogo intercettato, evidenziava come il ricorrente avesse manifestato con più espressioni difficoltà nel comprendere a quali vicende e a quali circostanze stessero facendo riferimento i suoi interlocutori, così minando la tesi della "consapevolezza" da parte del Campolongo dell'attività estorsiva in corso in danno della società [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., e vizio della motivazione (per mancanza e illogicità) in ragione dell'indimostrata conoscenza, da parte del ricorrente, della fama criminale di D'[OSCURATO:PERSONA], con la conseguente impossibilità di ritenere dimostrata la componente soggettiva dell'aggravante rappresentata dall'agevolazione del gruppo mafioso. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.273, 274 e 292 cod. proc. pen., e vizio della motivazione (per mancanza e manifesta illogicità); la motivazione con cui il Tribunale aveva sostenuto l'esistenza di esigenze cautelari concrete e attuali si fondava su mere congetture (quali la gravità della condotta ascritta al ricorrente, il suo inserimento nelle dinamiche criminali, la conoscenza delle attività criminali della cosca in ragione della sua intraneità) in palese contrasto con i dati oggettivi, rappresentati dal ricorrente in sede _di interrogatorio e _confermati dalle attività difensive di indagine che delineavano un profilo soggettivo del tutto contrastante con l'ipotesi del perdurante e concreto pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Le censure che la difesa ha illustrato con il primo motivo di ricorso mettono in luce l'apparenza della motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in relazione al giudizio sulla gravità degli indizi a carico del ricorrente. Va preliminarmente riaffermato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 - 0; Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008, Maccioni, Rv. 238648 - 0). L'affermazione della gravità del quadro indiziario è stata fondata richiamando due elementi, tratti dal dialogo avvenuto in occasione di un incontro tra il Campolongo e due coindagati (D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritenuti gravemente indiziati della realizzazione di condotte estorsive, in particolar modo in quella che aveva consentito di conseguire per un arco di tempo considerevole (settembre 2018-febbraio 2020) il pagamento mensile di una somma di denaro imposta ai responsabili di una società di ristorazione. I dati considerati sono stati apprezzati dal provvedimento impugnato isolandoli dal contesto complessivo dell'intera conversazione e omettendo di valutarne la portata quali indicatori di un contributo, pur se solo morale, idoneo causalmente a rafforzare il proposito criminale dei correi. L'affermazione che il Tribunale considera decisiva, perché destinata a "rafforza[re] gli altrui propositi criminali" (ossia, "non si sputa nel piatto dove si mangia"), si colloca nel corso di una successione di frasi ed interlocuzioni che non consente di affermare, con il necessario grado di precisione, che fosse rivolta a biasimare l'atteggiamento tenuto dalle vittime dell'estorsione, risultando ragionevole il dubbio prospettato dal ricorrente (l'espressione era pronunciata subito dopo i giudizi espressi dal Campolongo sulla scarsa gratitudine dimostrata da "Fabio" nei confronti di "Giovannino" che l'aveva fatto entrate nella società [OSCURATO:PERSONA]), anche in relazione al tenore dell'intero dialogo, espressivo di difficoltà da parte del Cannpolongo nel comprendere riferimenti a soggetti e vicende di cui riferivano i suoi interlocutori. Per altro verso, l'altra frase considerata - relativa alla dichiarata disponibilità nel prestare la propria vettura a [OSCURATO:PERSONA], che nello stesso dialogo era stato incaricato da D'[OSCURATO:PERSONA] affinché raggiungesse le vittime dell'estorsione per ribadire le richieste estorsive - imponeva la verifica del grado di efficienza causale di quella condotta valutando il contesto complessivo in cui essa si poneva, rispetto al profilo soggettivo degli interlocutori e alle concrete modalità di realizzazione della condotta estorsiva (nelle componenti temporali e nelle specifiche condotte di intimidazione e di comunicazione con le vittime del reato). La rilevata carenza motivazionale dovrà essere sanata dal Tribunale del riesame che, rivalutando nell'autonomia propria del giudice del merito l'intero compendio del materiale raccolto attraverso le indagini, procederà ad individuare i dati fattuali e logici idonei a sostenere il giudizio di sussistenza della gravità indiziaria. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta logicamente l'assorbimento degli ulteriori motivi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con