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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00294/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28297‒2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio Oggetto: TRIBUTI– avviso di accertamento – aiuti di stato –legge n. 183 del 2011, art. 33, comma 28– inammissibilità ricorso legale sito in L’Aquila, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo n. 652/05/2016 depositata il 23/06/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] aresponsabilità limitata, esercente l’attività di installazione di impianti elettrici, venne sottoposta a verificada parte della Guardia di finanza per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, compendiata nel p.v.c. notificato alla società il 15.11.2012, dalla quale emerse l’esistenza di fatture della società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’odierna contribuente per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

2. Venne quindi contestata alla società contribuente l’indebita deduzione di costi per euro 150.000,00 e l’indebita detrazione dell’IVA per euro 30.000,00 derivanti da fatture inesistenti, relativa a fattura emessa in data 18.10.2008 avente come causale pubblicità anno 2008.

3. L’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate rettificò la dichiarazione modello unico 2009, per l’anno di imposta 2008, e accertò un reddito d’impresa pari ad euro 307.896,00 in luogo di quello dichiarato pari ad euro 157.896,00, venne impugnato dalla società contribuente che eccep ì , tra le altre cose, la mancata applicazione della agevolazione di cui all’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011.

4. Il giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso ritenendo fondate le riprese a tassazione ma applicò la disposizione agevolatrice invocata dal contribuente, riducendo la pretesa erariale del 40 per cento.

5. La decisione venne appellata dall’Agenzia in via principale e dalla società contribuente in via incidentale.

Entrambi gli appelli vennero respinti.

6. L'Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, ricorso per cassazione con atto affidato ad un motivo, cui replicava la società intimata con controricorso.

7. Anteriormente all’adunanza camerale fissata per il 23 aprile 2024, la società controricorrente depositava una nota con cui rappresentava che l’agenzia ricorrente aveva “desistito dalla pretesa” per come risultava dalla comunicazione proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] nominato per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015 , recante nell’oggetto la “Comunicazione di conclusione di recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura sa. 35083 (2012/C) (ex 2012/NN) dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015”, con cui si informava la società contribuente ed il suo curatore fallimentare della rinuncia all’ammissione al passivo della proceduradei crediti aventi fondamento nelle pretese restitutorie, azionate con domanda di insinuazione rubricate al cronologico n. 110 e n. 116 dello stato passivo.

8. Nella predetta comunicazione si legge che la rinuncia era stata determinata “sulla base dei dati trasmessi e delle osservazioni formulate nonché delle autocertificazioni contestualmente prodotte” nell’ambito del procedimento di recupero.

9. Alla sopra indicata adunanza camerale questa Corte pronunciava ordinanza interlocutoria n. 18825/2024 con cui rinviava la causa a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle entrate 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza per fornire informazioni sullo stato della pretesa erariale documentando l’avvenuto recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura sa. 35083 (2012/C).

10. L’Agenzia delle entrate non faceva pervenire alcuna comunicazione nel termine sopra indicato e, quindi, veniva fissata l’odierna adunanza.

Considerato che:

1. Nella comunicazione di cui sopra si è detto, il [OSCURATO:PERSONA] nominato per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015, dopo aver premesso che: -) Dai dati e dalle informazioni ricevuti, è risultato che la S.V/Impresa/Società ha beneficiato di aiuti, pari ad euro 673.036,39, riconducibili al regime introdotto dall’art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183; -) Con nota prot. n. 1188 del 18/06/2018 il Commissario ha presentato domanda di insinuazione ultra tardiva allo stato passivo, ed è stato ammesso con riserva dal Tribunale Civile di L’Aquila con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -) Sulla base dei dati trasmessi e delle osservazioni formulate nonché delle autocertificazioni contestualmente prodotte nell’ambito del presente procedimento di recupero, non risultano sussistenti i presupposti per la continuazione del suddetto procedimento; ha dato atto della «conclusione del procedimento di recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, avviato con nota prot. n. 819, del 27/03/2018» e che per tale ragione rinunziava all’ammissione al passivo della procedura, in riferimento ai crediti aventi fondamento nelle pretese restitutorie, azionate con domanda di insinuazione rubricate al cronologico n. 110 e n. 116 dello stato passivo.

Al riguardo deve darsi atto che l’amministrazione finanziaria, ancorché espressamente interpellata sulla questione, con la sopra indicata ordinanza interlocutoria (n. 18825/2024), regolarmente comunicata in data 10/07/2024 , non ha fornito alcuna informazione, con ciò dimostrando assoluto disinteresse all’esito del presente giudizio, che non può che essere di inammissibilità del ricorso.

Invero, la suindicata comunicazionecomporta, anche in mancanza, per come già detto, di qualsiasi diversa informazione fornita dall’amministrazione finanziaria, nonostante la formal e richiesta , l’intervenuto difetto di interesse al ricorso conseguente all’ espressa rinuncia alle pretese erariali restitutorie operata dal suddetto Commissarioe la conseguente dichiarazione di inammissibilità.

L’esito del giudizio rende superfluo l’esame nel merito del motivo di ricorso e giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28297‒2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio Oggetto: TRIBUTI– avviso di accertamento – aiuti di stato –legge n. 183 del 2011, art. 33, comma 28– inammissibilità ricorso legale sito in L’Aquila, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo n. 652/05/2016 depositata il 23/06/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] aresponsabilità limitata, esercente l’attività di installazione di impianti elettrici, venne sottoposta a verificada parte della Guardia di finanza per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, compendiata nel p.v.c. notificato alla società il 15.11.2012, dalla quale emerse l’esistenza di fatture della società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’odierna contribuente per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. 2. Venne quindi contestata alla società contribuente l’indebita deduzione di costi per euro 150.000,00 e l’indebita detrazione dell’IVA per euro 30.000,00 derivanti da fatture inesistenti, relativa a fattura emessa in data 18.10.2008 avente come causale pubblicità anno 2008. 3. L’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate rettificò la dichiarazione modello unico 2009, per l’anno di imposta 2008, e accertò un reddito d’impresa pari ad euro 307.896,00 in luogo di quello dichiarato pari ad euro 157.896,00, venne impugnato dalla società contribuente che eccep ì , tra le altre cose, la mancata applicazione della agevolazione di cui all’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011. 4. Il giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso ritenendo fondate le riprese a tassazione ma applicò la disposizione agevolatrice invocata dal contribuente, riducendo la pretesa erariale del 40 per cento. 5. La decisione venne appellata dall’Agenzia in via principale e dalla società contribuente in via incidentale. Entrambi gli appelli vennero respinti. 6. L'Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, ricorso per cassazione con atto affidato ad un motivo, cui replicava la società intimata con controricorso. 7. Anteriormente all’adunanza camerale fissata per il 23 aprile 2024, la società controricorrente depositava una nota con cui rappresentava che l’agenzia ricorrente aveva “desistito dalla pretesa” per come risultava dalla comunicazione proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] nominato per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015 , recante nell’oggetto la “Comunicazione di conclusione di recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura sa. 35083 (2012/C) (ex 2012/NN) dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015”, con cui si informava la società contribuente ed il suo curatore fallimentare della rinuncia all’ammissione al passivo della proceduradei crediti aventi fondamento nelle pretese restitutorie, azionate con domanda di insinuazione rubricate al cronologico n. 110 e n. 116 dello stato passivo. 8. Nella predetta comunicazione si legge che la rinuncia era stata determinata “sulla base dei dati trasmessi e delle osservazioni formulate nonché delle autocertificazioni contestualmente prodotte” nell’ambito del procedimento di recupero. 9. Alla sopra indicata adunanza camerale questa Corte pronunciava ordinanza interlocutoria n. 18825/2024 con cui rinviava la causa a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle entrate 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza per fornire informazioni sullo stato della pretesa erariale documentando l’avvenuto recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura sa. 35083 (2012/C). 10. L’Agenzia delle entrate non faceva pervenire alcuna comunicazione nel termine sopra indicato e, quindi, veniva fissata l’odierna adunanza. Considerato che: 1. Nella comunicazione di cui sopra si è detto, il [OSCURATO:PERSONA] nominato per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015, dopo aver premesso che: -) Dai dati e dalle informazioni ricevuti, è risultato che la S.V/Impresa/Società ha beneficiato di aiuti, pari ad euro 673.036,39, riconducibili al regime introdotto dall’art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183; -) Con nota prot. n. 1188 del 18/06/2018 il Commissario ha presentato domanda di insinuazione ultra tardiva allo stato passivo, ed è stato ammesso con riserva dal Tribunale Civile di L’Aquila con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -) Sulla base dei dati trasmessi e delle osservazioni formulate nonché delle autocertificazioni contestualmente prodotte nell’ambito del presente procedimento di recupero, non risultano sussistenti i presupposti per la continuazione del suddetto procedimento; ha dato atto della «conclusione del procedimento di recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, avviato con nota prot. n. 819, del 27/03/2018» e che per tale ragione rinunziava all’ammissione al passivo della procedura, in riferimento ai crediti aventi fondamento nelle pretese restitutorie, azionate con domanda di insinuazione rubricate al cronologico n. 110 e n. 116 dello stato passivo. Al riguardo deve darsi atto che l’amministrazione finanziaria, ancorché espressamente interpellata sulla questione, con la sopra indicata ordinanza interlocutoria (n. 18825/2024), regolarmente comunicata in data 10/07/2024 , non ha fornito alcuna informazione, con ciò dimostrando assoluto disinteresse all’esito del presente giudizio, che non può che essere di inammissibilità del ricorso. Invero, la suindicata comunicazionecomporta, anche in mancanza, per come già detto, di qualsiasi diversa informazione fornita dall’amministrazione finanziaria, nonostante la formal e richiesta , l’intervenuto difetto di interesse al ricorso conseguente all’ espressa rinuncia alle pretese erariali restitutorie operata dal suddetto Commissarioe la conseguente dichiarazione di inammissibilità. L’esito del giudizio rende superfluo l’esame nel merito del motivo di ricorso e giustifica la compensazione delle spese processuali. P.
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