CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 19376/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 19 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 24 gennaio 2022 con cui il Tribunale di Firenze aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione, oltre pene accessorie ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 74 del 2000 ed alla confisca della somma di C 115.401,88 quale profitto del reato, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del citato D.Lgs. n. 74 del 2000; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'inosservanza di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto oltrepassata la soglia di punibilità relativamente all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che con il secondo motivo di impugnazione eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha argomentato il ritenuto superamento della soglia di punibilità penale in ordine al reato contestato dando rilievo alla circostanza, non messa in discussione in sede di merito, che l'imputato ha omesso di presentare la dichiarazione fiscale ai fini IVA per l'anno di imposta 2016, periodo in cui, ha effettuato operazioni imponibili in qualità di cedente per C 524.601,00 e quindi con IVA pari ad C 115.402,00 il cui importo non è stato da lui versato; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte fiorentina ha escluso la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi favorevoli alla loro concessione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere est