CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 08340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/08/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 7 e 11 cod. pen. [capo B) della rubrica]. Rilevato che il ricorrente, a mezzo del difensore lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. pen. in relazione alla fattispecie contestata ed alle aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 7 cod. pen. Considerato, quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che le deduzioni sviluppate dalla difesa, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Considerato, quanto al riconoscimento delle circostanze del mezzo fraudolento e del danno patrimoniale di rilevante gravità, che la decisione è assistita da conferente apparato argomentativo. Invero, quanto alla prima aggravante, la Corte di merito ha precisato che l'imputato si è impossessato dei gioielli ricorrendo ad un espediente per farsi rivelare il loro nascondiglio (pretesto di volere fare un regalo in occasione di S.Valentino); quanto all'entità del danno, la Corte di merito ha precisato che la persona offesa ha indicato in circa quattromila euro il valore dei gioielli sottratti, valore rilevante in relazione alle condizioni economiche della vittima (disoccupata e morosa nel pagamento dei canoni di affitto). La motivazione soddisfa i criteri stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924:«In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa»; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543:«Nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico- finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità»). Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023