CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624, cod. pen.; considerato che il primo motivo (con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) ed il secondo motivo (con il quale sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla determinazione della pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittale senza argomentare compiutamente), che possono essere trattati congiuntamente, sono del tutto generici poiché si affidano ad assedi non correlati al caso di specie, che non contengono censure effettive alla decisione impugnata, ed adducono apoditticamente l'eccessività della pena irrogata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il