CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.;- intimata –per la revisione della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.22269/2024, depositata in data 6/08/2024;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’ordinanza n. 25140/2020 questa Corte accoglieva il ricorsoproposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 358/4/2015Numero registro generale 19123/2025Numero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 8967/2026Data pubblicazione 09/04/2026della Commissione tributaria regionale di Catanzaro, ritenendo che ilgiudice del gravame avesse fatto malgoverno dei principi in tema dinotifica dell’atto impositivo, con atto restituito al mittente per compiutagiacenza con il decorso di termine di dieci giorni dalla spedizione dellaraccomandata informativa (cd. CAD) relativa alla comunicazione diavvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale.La Corte rilevava, in punto di fatto, che l’avviso di liquidazione nonvenne consegnato al destinatario per sua temporanea assenza, per cuiil plico venne depositato presso l’ufficio postale, ove non fu ritirato; laCorte riteneva, sul piano giuridico, che «[…] ai fini della prova delperfezionamento del procedimento notificatorio di cui alla L. 20novembre 1982, n. 890, art. 8 è necessario che la parte fornisca laprova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativoalla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito(cd. C.A.D.), verifica che presuppone l'esibizione in giudizio del relativoavviso, fermo restando che, risultando tale seconda raccomandataregolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolaritàdelle modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificatesecondo le norme del regolamento postale applicabile (in termini,ancora: Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2019, n. 5077). Sicchè, è sufficienteche il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla personarinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualitàdel consegnatario o la sua relazione con il destinatario (sia pure conriguardo alla raccomandata informativa dell'avvenuto deposito pressola casa comunale, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 29settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,art. 60 e 140 cod. proc. civ.: Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2016, n.27479)».Concludeva nel senso che «Nella specie, è pacifico che lanotificazione dell'atto impositivo si era ritualmente perfezionata perNumero registro generale 19123/2025Numero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 8967/2026Data pubblicazione 09/04/2026compiuta giacenza con il decorso di dieci giorni dalla spedizione dellaraccomandata informativa dell'avvenuto deposito del piego pressol'ufficio postale, essendo irrilevante che l'agente postale avesseconsegnato la raccomandata informativa a persona diversa daldestinatario, che aveva sottoscritto (per ricevuta) la "distinta direcapito", senza alcuna annotazione circa la sua qualità».Pertanto, all’esito di tale ricognizione, cassava la sentenza dellaCTR e rinviava la causa al giudice del merito per nuovo esame.2. Contro tale ordinanza, con ricorso notificato in data 28 dicembre2020, [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione per revocazione sullabase di sei motivi, cui l’Agenzia delle Entrate oppose controricorso.Il fascicolo fu iscritto al n. 1939/2021.La Corte di cassazione, con ordinanza n. 22269/2024 depositata indata 6/08/2024, dichiarò inammissibile il ricorso per revocazione,senza condanna del ricorrente alle spese di lite e ciò in ragione dellatardività del controricorso.3. In data 13/09/2025 nel medesimo fascicolo n. 1939/2021 EmilioNicolazzi ha depositato un atto così intestato: «istanza di revisionedell’ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione all’ud. del[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul ricorso iscritto al n. 1939/2021 R.G.N. proposto da[OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle entrate e richiesta di cessazionedella materia del contendere».In data 19/09/2025 l’istanza è stata nuovamente depositata con lemedesime modalità con allegata la notificazione all’Agenzia delleentrate.La Presidente titolare, con decreto del 29/09/2025, ha dispostoprocedersi alla iscrizione a ruolo dell’istanza quale nuovo ricorso.4. E’ stata quindi fissata l’adunanza camerale del 18 marzo 2026,per la quale il PM, in persona del sostituto Procuratore GeneraleNumero registro generale 19123/2025Numero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 8967/2026Data pubblicazione 09/04/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per la pronunciadi inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nell’atto come sopra rubricato, [OSCURATO:PERSONA], dopo averriportato il testo dell’ordinanza n. 22269/2025, ha evidenziato chel’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur a fronte della pendenza delgiudizio di revocazione, ha proceduto allo sgravio della cartella n.13320100014829356-Registro 2006, e che «tale atto di sgravio hacomportato l’estinzione del relativo contenzioso e di conseguenza ladefinitiva cessazione della materia del contendere»; ha quindi chiesto«La revisione ordinanza dalla Corte Suprema di Cassazione, all’ud. del[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul ricorso iscritto al n° 1939/2021 R.G.N. proposto da[OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Entrate avente ad oggetto“revocazione dell’ordinanza n ° 25140/2020 della Corte di Cassazione,depositata in data 10 novembre 2020, non notificata si basa sullavalidità della cartella esattoriale e, in particolare, sulla sua correttanotifica; emessa in sede di revoca, ai sensi dell’ art. 395 c.p.c. o altranorma applicabile, considerando che la causa di revoca si basa sullavalidità della cartella e sulla legittima notifica, ma che tale causa risultasuperata dall’avvenuto sgravio dal ruolo da parte di Agenzia Entrate-Riscossione. 2. Contestualmente, si richiede la cessazione della materiadel contendere, poiché l’atto di sgravio ha estinto definitivamente lapretesa creditoria e pertanto non sussiste più alcuna controversia2. Il ricorso, tale dovendosi ritenere l’atto contenente una esplicitaistanza di «revisione» della precedente ordinanza resa da questa Cortein giudizio di revocazione avverso altra ordinanza, è manifestamenteinammissibile.In primo luogo, la sua generica formulazione non consente unaimmediata riconduzione a mezzi di impugnazione previsti dal codice diNumero registro generale 19123/2025Numero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 8967/2026Data pubblicazione 09/04/2026rito civile, che non prevede la revisione, tanto meno delle ordinanzedella Corte di cassazione.Inoltre, premesso che nel caso di specie il ricorrente neanchesembra dedurre che dello sgravio intervenuto abbia portato aconoscenza la Corte nel precedente giudizio, comunque occorreribadire che il regime di impugnazione dei provvedimenti resi dallaCorte di cassazione nel giudizio di revocazione è disciplinato dall'art.403 c.p.c., secondo cui «contro [la sentenza pronunciata nel giudiziodi revocazione] sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali eraoriginariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione».Alla luce di tanto questa Corte ha già avuto modo di precisare chequalora la sentenza impugnata per revocazione sia una sentenza diquesta Corte di cassazione, non è ammessa alcuna ulterioreimpugnazione, neanche il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.,esperibile soltanto avverso i provvedimenti di merito per i qualil'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione (Cass. n.16449/2021; Cass. n. 21019/2016; Cass. Sez. U. n. 5055/2006;nonché Cass. n. 27865/2011 che, nel ribadire il principio, lo ha ritenutoapplicabile anche alle ordinanze emesse all’esito del procedimento incamera di consiglio, ex art. 380-bis.1 c.p.c., aventi il medesimocontenuto decisorio della sentenza).Inoltre, la rilevanza dello sgravio della cartella appare nonapprezzabile nell’ambito dell’oggetto dell’ordinanza resa dalla Corteche riguardava la revocazione della precedente ordinanza di cassazionecon rinvio e non il merito della controversia.3. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questogiudizio, perché l’Agenzia intimata non ha svolto attività difensiva.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la declaratoria disussistenza dei presupposti del cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.MNumero registro generale 19123/2025Numero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 8967/2026Data pubblicazione 09/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 18 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti