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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25214/2022

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A sul ricorso 8886/2017 proposto da: G&G [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via Ar- chimede n.44; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - proposto avverso la sentenza n. 5896/9/2016 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta in data 9/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Viste le conclusioni del formulate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'ac- coglimento del ricorso.

Rilevato che:

1. Con sentenza n. 5896/9/2016 depositata in data 11/10/2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello propo- sto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.5944/60/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso introduttivo della G&G [OSCURATO:PERSONA] proposto avverso l'avviso di accertamento emesso all'esito di una verifica fiscale con cui per l'anno di imposta 2006 veniva rideterminato il reddito della contribuente, considerato di impresa, con conseguenti riprese IRES, IVA e IRAP oltre accessori.

2. Le riprese, integralmente confermate dal giudice d'appello, traevano origine da una verifica involgente un più ampio spettro di anni di im- posta, tra cui quello oggetto della presente controversia, da cui emer- geva l'esercizio di attività commerciale da parte della contribuente e l'assenza dei requisiti per la fruizione del regime agevolativo proprio delle associazioni sportive dilettantistiche. ‘i'

3. Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, che illustra con memoria, mentre l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l'omessa notificazione dell'atto di appello ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 2, 20, comma 1, 16, commi 2 e 3, del d.lgs. 546/92.

5. Per decidere sulla censura, in cui si denuncia un error in proce- dendo, con conseguente potere-dovere della Corte di esame degli atti, è necessario acquisire il fascicolo del merito; P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo per acquisizione fascicolo di merito.

Roma, Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 8886/2017 proposto da: G&G [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via Ar- chimede n.44; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - proposto avverso la sentenza n. 5896/9/2016 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta in data 9/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni del formulate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'ac- coglimento del ricorso. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 5896/9/2016 depositata in data 11/10/2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello propo- sto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.5944/60/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso introduttivo della G&G [OSCURATO:PERSONA] proposto avverso l'avviso di accertamento emesso all'esito di una verifica fiscale con cui per l'anno di imposta 2006 veniva rideterminato il reddito della contribuente, considerato di impresa, con conseguenti riprese IRES, IVA e IRAP oltre accessori. 2. Le riprese, integralmente confermate dal giudice d'appello, traevano origine da una verifica involgente un più ampio spettro di anni di im- posta, tra cui quello oggetto della presente controversia, da cui emer- geva l'esercizio di attività commerciale da parte della contribuente e l'assenza dei requisiti per la fruizione del regime agevolativo proprio delle associazioni sportive dilettantistiche. ‘i' 3. Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, che illustra con memoria, mentre l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l'omessa notificazione dell'atto di appello ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 2, 20, comma 1, 16, commi 2 e 3, del d.lgs. 546/92. 5. Per decidere sulla censura, in cui si denuncia un error in proce- dendo, con conseguente potere-dovere della Corte di esame degli atti, è necessario acquisire il fascicolo del merito; P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo ruolo per acquisizione fascicolo di merito. Roma, Così d
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