CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 16306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano con l'ordinanza impugnata in epigrafe indicata ha rilevato la l'inammissibilità dell'appello del P.M., proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di lecco del I 17.11.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la formula perchè il fatto non sussiste, trattandosi di assoluzione pronunciata in esito a rito abbreviato, e ciò in violazione dell'art. 443 comma 1 e 593 comma 1 cod.proc.pen e ha riqualificato l'atto di appello in ricorso per Cassazione. 2. Il procuratore Generale in sede ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.Va rilevata la illegittimità del provvedimento pronunciato dalla Corte di appello di Milano, in quanto l'impugnazione del Pubblico Ministero è tipicamente un atto d'appello, legittimamente proposto anche con richiesta di rinnovazione dibattimentale, alla luce delle acquisizioni probatorie ivi indicate e della sentenza della Corte Costituzionale, che, cón la pronuncia n. 320/07 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 443 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la facoltà del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento emesse all'esito di giudizio abbreviato; appello che, in forza dell'art. 443 c.p.p., il P.M. poteva ben esperire contro la sentenza di assoluzione pronunciata in esito a rito abbreviato, volta ad ottenere non diversa formula liberatoria, ma la condanna dell'imputato alla luce anche delle indagini integrative derivanti dalle dichiarazioni degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che di una valutazione del dato ponderale della cocaina e del numero di dosi singole ricavabili ( 168 ), incompatibili con uso esclusivamente personale. Tanto è vero che questa Corte ha affermato che l'appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato con il quale si chiede una differente qualificazione giuridica del reato contestato è ammissibile e non comporta alcuna violazione del diritto di difesa per l'imputato, potendo quest'ultimo esercitare il proprio diritto di interlocuzione sulla nuova qualificazione in fase di appello. (Fattispecie in cui l'imputato era stato assolto dall'accusa originaria di tentato omicidio ed il pubblico ministero aveva richiesto con l'atto di appello di qualificare il fatto come tentata estorsione). Sez. 2 -, n. 46696 del 02/10/2019 Ud. (dep. 18/11/2019) Rv. 277597 - 01. La Corte di legittimità ha affermato altresì che il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado resa all'esito di un giudizio abbreviato, non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado.(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la "reformatio in peius" fondata sulla considerazione che, ferma restando l'attendibilità della persona offesa, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la deposizione del testimone, una volta correlata a ulteriori risultanze, non fosse sufficiente per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità).Sez. 5 - , n. 53415 del 18/06/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 274593 — 01 4. All'annullamento della ordinanza segue la trasmissione dell'atto di appello alla Corte di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza n.3745/21 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulte