Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30261/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25257-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 46-48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricarrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 128/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 25/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 ti. 25257 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -2- r.g.n. 25257/2019 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate + 1 Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione di cartella di pagamento e avvisi di accertamento per Irpef anni 2007 e 2008 (per mancata dichiarazione dei canoni di locazione di immobili), ha accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente in relazione al difetto di notifica dei due avvisi di accertamento posti a base del preavviso di fermo, ricevuto nel luglio del 2014.

La CTR ha integralmente riformato la sentenza di primo grado ritenendo che sia l'accertamento n. 450 sia l'accertamento n. 303, fossero stati correttamente notificati, avendo la notifica realizzato il suo scopo, preso atto della firma dell'Agente notificatore e della presenza nell'originale dell'avviso di accertamento n. 303 della persona delegata dal Direttore e del timbro dell'Ufficio, ritenendo irrilevante il mancato invio dell'avviso bonario in base all'art. 41 bis dpr 600/73.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., non avendo la CTR pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per violazione del principio di autosufficienza

2. Il motivo è infondato.

Va sul punto richiamata la giurisprudenza di questa Corte che in fattispecie analoga ha statuito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. n. 29191/2017, n. 20718/2018).

Nella specie, sussiste il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame.

Il ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25257-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 46-48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricarrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 128/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 25/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 ti. 25257 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- r.g.n. 25257/2019 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate + 1 Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione di cartella di pagamento e avvisi di accertamento per Irpef anni 2007 e 2008 (per mancata dichiarazione dei canoni di locazione di immobili), ha accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente in relazione al difetto di notifica dei due avvisi di accertamento posti a base del preavviso di fermo, ricevuto nel luglio del 2014. La CTR ha integralmente riformato la sentenza di primo grado ritenendo che sia l'accertamento n. 450 sia l'accertamento n. 303, fossero stati correttamente notificati, avendo la notifica realizzato il suo scopo, preso atto della firma dell'Agente notificatore e della presenza nell'originale dell'avviso di accertamento n. 303 della persona delegata dal Direttore e del timbro dell'Ufficio, ritenendo irrilevante il mancato invio dell'avviso bonario in base all'art. 41 bis dpr 600/73. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., non avendo la CTR pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per violazione del principio di autosufficienza 2. Il motivo è infondato. Va sul punto richiamata la giurisprudenza di questa Corte che in fattispecie analoga ha statuito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. n. 29191/2017, n. 20718/2018). Nella specie, sussiste il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
Sentenza Cassazione n. 30261/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris