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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 01417/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia del 20 febbraio 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Rovigo in ordine al reato di furto in abitazione con violenza sulle cose; - Considerato che il primo ed il quarto motivo di ricorso da trattarsi congiuntamente, con cui il ricorrente lamenta la estinzione per intervenuta prescrizione e l'erronea qualificazione del fatto sono del tutto generici non indicando gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; -Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità e l'eccessività della pena sono del tutto generici perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuah e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia del 20 febbraio 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Rovigo in ordine al reato di furto in abitazione con violenza sulle cose; - Considerato che il primo ed il quarto motivo di ricorso da trattarsi congiuntamente, con cui il ricorrente lamenta la estinzione per intervenuta prescrizione e l'erronea qualificazione del fatto sono del tutto generici non indicando gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; -Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità e l'eccessività della pena sono del tutto generici perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuah e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01417/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris