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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 10767/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35388/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 1812/2018 depositata il 19/04/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate ha riqualificato l’atto del 27 dicembre 2012 (di vendita di proprietà superficiaria venticinquennale di impianto fotovoltaico) come cessione di azienda, in considerazione del trasferimento non solo dell’impianto e delle attrezzature, ma anche dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti alla convenzione con G.S.E.

2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha escluso la configurabilità di una cessione di azienda, sottolineando il difetto dell’elemento dell’organizzazione («per quanto possa essere vero che, nel caso portato all’attenzione di questa Commissione, al bene oggetto di cessione si accompagnassero attrezzature, rapporti contrattuali e intese connesse al suo sfruttamento commerciale, esso non può che essere riguardato come un mero macchinario, certamente sofisticato e complesso, ma pur sempre uno strumento per la produzione della energia elettrica e per il suo successivo incalanamento nell’unica direzione possibile…il servizio energetico nazionale»).

3. Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.Si è costituita con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato anche successiva memoria ed ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso. 4.Il ricorso, originariamente fissato ad adunanza camerale presso la Sesta Sezione, è stato successivamente rinviato alla pubblica udienza.

5. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato nota di conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

6. La causa è stata trattata e decisa all’udienza pubblica del 12 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un unico motivo, l’erronea applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 2555 cod.civ., atteso che il requisito funzionale dell’organizzazione, necessario ai fini della configurabilità dell’azienda, sussiste nel caso di specie, in cui si è in presenza di una fattispecie unica, caratterizzata dal collegamento all’immobile del cd. conto energia, che consente di sfruttare economicamente, tramite gli incentivi, la produzione di energia elettrica.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando la violazione di una norma di legge, tende in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, con sentenze conformi sul punto e, dunque, non censurabili neppure ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.

Si tratta, dunque, di un motivo non riconducibile a quelli previsti dall’art. 360 cod.proc.civ.

Del resto, i giudici di merito hanno correttamente escluso la configurabilità di un’azienda, non potendo ravvisarsi il requisito funzionale dell’organizzazione nell’aggregazione ad un bene immobile di un rapporto giuridico, che non è diretto alla produzione o commercializzazione di beni e servizi, ma esclusivamente alla fruizione di incentivi economici e di determinate condizioni di commercializzazione.

Difatti, l’azienda è il complesso di beni organizzato per l’esercizio di un’impresa ed esige, dunque, un’organizzazione da sola sufficiente all’esercizio dell’attività imprenditoriale e, cioè, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la mera aggregazione di un bene ad un rapporto giuridico strumentale alla fruizione di agevolazioni fiscali ed altri vantaggi economici. 3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35388/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1812/2018 depositata il 19/04/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate ha riqualificato l’atto del 27 dicembre 2012 (di vendita di proprietà superficiaria venticinquennale di impianto fotovoltaico) come cessione di azienda, in considerazione del trasferimento non solo dell’impianto e delle attrezzature, ma anche dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti alla convenzione con G.S.E. 2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha escluso la configurabilità di una cessione di azienda, sottolineando il difetto dell’elemento dell’organizzazione («per quanto possa essere vero che, nel caso portato all’attenzione di questa Commissione, al bene oggetto di cessione si accompagnassero attrezzature, rapporti contrattuali e intese connesse al suo sfruttamento commerciale, esso non può che essere riguardato come un mero macchinario, certamente sofisticato e complesso, ma pur sempre uno strumento per la produzione della energia elettrica e per il suo successivo incalanamento nell’unica direzione possibile…il servizio energetico nazionale»). 3. Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.Si è costituita con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato anche successiva memoria ed ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso. 4.Il ricorso, originariamente fissato ad adunanza camerale presso la Sesta Sezione, è stato successivamente rinviato alla pubblica udienza. 5. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato nota di conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. La causa è stata trattata e decisa all’udienza pubblica del 12 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un unico motivo, l’erronea applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 2555 cod.civ., atteso che il requisito funzionale dell’organizzazione, necessario ai fini della configurabilità dell’azienda, sussiste nel caso di specie, in cui si è in presenza di una fattispecie unica, caratterizzata dal collegamento all’immobile del cd. conto energia, che consente di sfruttare economicamente, tramite gli incentivi, la produzione di energia elettrica. 2. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando la violazione di una norma di legge, tende in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, con sentenze conformi sul punto e, dunque, non censurabili neppure ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. Si tratta, dunque, di un motivo non riconducibile a quelli previsti dall’art. 360 cod.proc.civ. Del resto, i giudici di merito hanno correttamente escluso la configurabilità di un’azienda, non potendo ravvisarsi il requisito funzionale dell’organizzazione nell’aggregazione ad un bene immobile di un rapporto giuridico, che non è diretto alla produzione o commercializzazione di beni e servizi, ma esclusivamente alla fruizione di incentivi economici e di determinate condizioni di commercializzazione. Difatti, l’azienda è il complesso di beni organizzato per l’esercizio di un’impresa ed esige, dunque, un’organizzazione da sola sufficiente all’esercizio dell’attività imprenditoriale e, cioè, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la mera aggregazione di un bene ad un rapporto giuridico strumentale alla fruizione di agevolazioni fiscali ed altri vantaggi economici. 3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessor
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