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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 42417/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

In data 22 settembre 2023 il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito nei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 8 novembre 2022, che ha confermato la sentenza di primo grado, a sua volta, per quanto d'interesse in questa sede, di affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione o per distrazione - in relazione, in particolare, a due prelievi ingiustificati di liquidità dai conti correnti societari in pieno stato di dissesto - ascrittagli in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 24 novembre 2010.

Sono stati articolati, tramite difensore, due motivi di ricorso. 1.1.11 primo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, in quanto: la crisi della società si sarebbe prefigurata nel 2008, a seguito di una ingiusta segnalazione di sofferenza effettuata da [OSCURATO:PERSONA], con il venir meno degli affidamenti; Meneghini sarebbe stato costretto a cedere la società a "nuovi soci", poi denunciati e arrestati "per reati gravissimi"; nel 2009 Meneghini rientrò "in possesso della [OSCURATO:PERSONA]" dopo essersi affidato al commercialista di Varese dr.Broggini, decise di "cedere i crediti derivanti dalle fatture di vendita" registrate nel periodo della gestione altrui, alla "società [OSCURATO:SOCIETA]" al fine di tutelare la [OSCURATO:PERSONA] "da richieste di soddisfazione di somme che [OSCURATO:PERSONA] non poteva permettersi di onorare"; [OSCURATO:SOCIETA] era, a sua volta, debitrice di [OSCURATO:PERSONA], perché quest'ultima le aveva ceduto partecipazioni in altre società "3 anni prima", tra cui la partecipazione nella "Padis srI"; si era quindi deciso di "compensare il credito [OSCURATO:SOCIETA], reale e verificabile, con il credito di [OSCURATO:PERSONA] verso Dueemme, "anch'esso esistente per quanto nel corredo gnoseologico in capo" ad esso Meneghini, maturato quando Meneghini avrebbe ceduto la società ai "nuovi soci"; il credito di [OSCURATO:PERSONA] verso Dueemme era "molto superiore rispetto al credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tanto che "si decise di cedere anche i debiti contratti da [OSCURATO:PERSONA] con fornitori storici"; data l'impossibilità di utilizzare il conto aziendale, "[OSCURATO:PERSONA] fu costretta ad emettere i due assegni verso il conto corrente di Meneghini...al fine di pagare i fornitori e per poter continuare l'attività attraverso la Padis, altra società posseduta al 100% da [OSCURATO:SOCIETA] che, a sua volta, presentava la medesima compagine sociale di [OSCURATO:PERSONA]"; "[OSCURATO:SOCIETA] divenne debitrice di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della cessione dei crediti derivanti dalle fatture regolarmente registrate" e - pertanto - "avrebbe girato questi denari" - per quanto dato comprendere, quelli contestati come oggetto di distrazione - a Padis, a chiusura di proprie partite contabili, perché Padis aveva "pagato debiti di un fornitore che precedentemente insisteva su [OSCURATO:PERSONA]".

Tale ricostruzione, fornita dalla difesa, non sarebbe mai stata verificata nei giudizi di merito.

In definitiva, il ricorrente non sarebbe stato consapevole del dissesto della società ed avrebbe eseguito tali prelievi per finalità salvifiche; al più, sarebbe stato responsabile di bancarotta preferenziale. 1.2.11 secondo motivo si è soffermato sul vizio di motivazione, mancante o comunque manifestamente illogica, in quanto l'imputato avrebbe fornito idonea giustificazione dei prelievi; le operazioni realizzate con altre società sarebbero veritiere e non prive di causale sottostante; non avrebbe rilievo che [OSCURATO:SOCIETA] non si sia insinuata nello stato passivo del fallimento, perché essa, in realtà, era debitrice di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso denuncia, formalmente, la sussistenza del vizio di cui all'art. 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen., ma, in realtà, si concreta in censure sulla ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio - con particolare ed esclusivo riferimento all'acquisizione della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - riconducibili all'alveo del difetto di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., poi nella sostanza duplicato attraverso il secondo motivo.

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda, invero, l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque,, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta) e la denuncia di tale vizio va tenuta distinta dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente, illogica o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. pen. sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè e altri, Rv. 268404; Sez.

U civ., Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; Sez. 5 civ., Sentenza n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea al ricorso in esame.

Ebbene, entrambi i motivi deducono nel complesso un vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello.

Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).

Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01); sicché il controllo di legittimità - posto che la Corte di Cassazione non è giudice "della prova" ma "della motivazione" - sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2.Ancora, osserva il collegio che i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3.Non è dato allora cogliere, nella sentenza impugnata, profilo alcuno di irrazionalità o distorsione argonnentativa, ove si legge, nel rispondere alla lagnanza delle ragioni di gravame ed in un contesto di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, che "La tracciabilità delle movimentazioni, invero, non esclude la con figura bilità del reato in contestazione laddove, come nel caso di specie, non sia risultata la funzionalizzazione dell'atto di disposizione dei denari aziendali al perseguimento di finalità proprie dell'azienda stessa.

L'assenza di una adeguata giustificazione alla base dei due prelievi di denaro effettuati dall'imputato è risultata dalle stesse dichiarazioni del medesimo, che ha affermato di aver impiegato gli importi prelevati per finanziare un'altra società a lui riconducibile - Padis s.r.I., a sua volta partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]. - senza che siano risultati effettivi rapporti commerciali tra queste due e la fallita e senza che, dunque, sia stata accertata - e nemmeno allegata dalla difesa - alcuna ragione giustificatrice del distacco di beni che avrebbero dovuto concorrere, invece, alla formazione dell'attivo fallimentare.

Dagli accertamenti svolti dal curatore fallimentare e non contraddetti dalla difesa, sono emerse anomalie nei rapporti tra la fallita e [OSCURATO:SOCIETA]. - società interamente detenuta dall'imputato, titolare del 100% delle quote societarie - rappresentate da operazioni di giroconto sfornite di sottostante contabile e finanziario".

Ed a fronte di tali articolati, e certo non intrinsecamente illogici, enunciati, i motivi di ricorso offrono una ricostruzione della vicenda che invita questa Corte ad una non consentita "rilettura" del compendio probatorio, tra l'altro a tratti confusa e, comunque, essa sì, autoreferenziale ed apodittica perché i relativi segmenti ricostruttivi non sono confortati dalle emergenze riportate nelle sentenze di merito e, a titolo esemplificativo, è sufficiente osservare: che Meneghini, contrariamente a quanto assunto nell'atto di ricorso, è stato amministratore e liquidatore della società dalla costituzione al fallimento e che, di conseguenza, non è credibile che non fosse a conoscenza dei rapporti commerciali, ritenuti in sentenza meramente cartolari, con la 2EMME s.r.I., in ordine ai quali le ragioni di ricorso rimangono significativamente silenti; che non è congruo ed appare anzi anomalo affermare che i crediti di [OSCURATO:PERSONA], enucleabili da non meglio indicate fatture di vendita e facenti parte delle attività, siano stati ceduti a [OSCURATO:SOCIETA] (società comunque gestita dall'imputato, per sua stessa ammissione) per "liberare" [OSCURATO:PERSONA] dalle proprie esposizioni debitorie nei confronti di terzi; che in alcun modo è stato dimostrato, ed è anzi ben poco verosimile, che [OSCURATO:PERSONA] abbia proseguito la "propria" attività commerciale attraverso la "Padis'i perché nel contempo impossibilitata a fruire di risorse bancarie e che "Padis" - destinataria di un giroconto in denaro da parte di [OSCURATO:SOCIETA], sulla quale le somme oggetto di distrazione sarebbero state veicolate dal Meneghini - avesse pagato debiti della "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti di non meglio precisati fornitori.

Ed è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione quella che ritiene la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita clesumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295).

Così come - in tema di prova dell'elemento psicologico e come del resto richiamato dalla sentenza impugnata - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Alla luce di tali considerazioni, i motivi di ricorso, oltre a prestare il fianco ad una critica di aspecificità, sono anche manifestamente infondati. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 22 settembre 2023 il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 8 novembre 2022, che ha confermato la sentenza di primo grado, a sua volta, per quanto d'interesse in questa sede, di affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione o per distrazione - in relazione, in particolare, a due prelievi ingiustificati di liquidità dai conti correnti societari in pieno stato di dissesto - ascrittagli in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 24 novembre 2010. Sono stati articolati, tramite difensore, due motivi di ricorso. 1.1.11 primo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, in quanto: la crisi della società si sarebbe prefigurata nel 2008, a seguito di una ingiusta segnalazione di sofferenza effettuata da [OSCURATO:PERSONA], con il venir meno degli affidamenti; Meneghini sarebbe stato costretto a cedere la società a "nuovi soci", poi denunciati e arrestati "per reati gravissimi"; nel 2009 Meneghini rientrò "in possesso della [OSCURATO:PERSONA]" dopo essersi affidato al commercialista di Varese dr.Broggini, decise di "cedere i crediti derivanti dalle fatture di vendita" registrate nel periodo della gestione altrui, alla "società [OSCURATO:SOCIETA]" al fine di tutelare la [OSCURATO:PERSONA] "da richieste di soddisfazione di somme che [OSCURATO:PERSONA] non poteva permettersi di onorare"; [OSCURATO:SOCIETA] era, a sua volta, debitrice di [OSCURATO:PERSONA], perché quest'ultima le aveva ceduto partecipazioni in altre società "3 anni prima", tra cui la partecipazione nella "Padis srI"; si era quindi deciso di "compensare il credito [OSCURATO:SOCIETA], reale e verificabile, con il credito di [OSCURATO:PERSONA] verso Dueemme, "anch'esso esistente per quanto nel corredo gnoseologico in capo" ad esso Meneghini, maturato quando Meneghini avrebbe ceduto la società ai "nuovi soci"; il credito di [OSCURATO:PERSONA] verso Dueemme era "molto superiore rispetto al credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tanto che "si decise di cedere anche i debiti contratti da [OSCURATO:PERSONA] con fornitori storici"; data l'impossibilità di utilizzare il conto aziendale, "[OSCURATO:PERSONA] fu costretta ad emettere i due assegni verso il conto corrente di Meneghini...al fine di pagare i fornitori e per poter continuare l'attività attraverso la Padis, altra società posseduta al 100% da [OSCURATO:SOCIETA] che, a sua volta, presentava la medesima compagine sociale di [OSCURATO:PERSONA]"; "[OSCURATO:SOCIETA] divenne debitrice di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della cessione dei crediti derivanti dalle fatture regolarmente registrate" e - pertanto - "avrebbe girato questi denari" - per quanto dato comprendere, quelli contestati come oggetto di distrazione - a Padis, a chiusura di proprie partite contabili, perché Padis aveva "pagato debiti di un fornitore che precedentemente insisteva su [OSCURATO:PERSONA]". Tale ricostruzione, fornita dalla difesa, non sarebbe mai stata verificata nei giudizi di merito. In definitiva, il ricorrente non sarebbe stato consapevole del dissesto della società ed avrebbe eseguito tali prelievi per finalità salvifiche; al più, sarebbe stato responsabile di bancarotta preferenziale. 1.2.11 secondo motivo si è soffermato sul vizio di motivazione, mancante o comunque manifestamente illogica, in quanto l'imputato avrebbe fornito idonea giustificazione dei prelievi; le operazioni realizzate con altre società sarebbero veritiere e non prive di causale sottostante; non avrebbe rilievo che [OSCURATO:SOCIETA] non si sia insinuata nello stato passivo del fallimento, perché essa, in realtà, era debitrice di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso denuncia, formalmente, la sussistenza del vizio di cui all'art. 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen., ma, in realtà, si concreta in censure sulla ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio - con particolare ed esclusivo riferimento all'acquisizione della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - riconducibili all'alveo del difetto di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., poi nella sostanza duplicato attraverso il secondo motivo. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda, invero, l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque,, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta) e la denuncia di tale vizio va tenuta distinta dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente, illogica o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. pen. sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè e altri, Rv. 268404; Sez. U civ., Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; Sez. 5 civ., Sentenza n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea al ricorso in esame. Ebbene, entrambi i motivi deducono nel complesso un vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01); sicché il controllo di legittimità - posto che la Corte di Cassazione non è giudice "della prova" ma "della motivazione" - sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2.Ancora, osserva il collegio che i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3.Non è dato allora cogliere, nella sentenza impugnata, profilo alcuno di irrazionalità o distorsione argonnentativa, ove si legge, nel rispondere alla lagnanza delle ragioni di gravame ed in un contesto di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, che "La tracciabilità delle movimentazioni, invero, non esclude la con figura bilità del reato in contestazione laddove, come nel caso di specie, non sia risultata la funzionalizzazione dell'atto di disposizione dei denari aziendali al perseguimento di finalità proprie dell'azienda stessa. L'assenza di una adeguata giustificazione alla base dei due prelievi di denaro effettuati dall'imputato è risultata dalle stesse dichiarazioni del medesimo, che ha affermato di aver impiegato gli importi prelevati per finanziare un'altra società a lui riconducibile - Padis s.r.I., a sua volta partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]. - senza che siano risultati effettivi rapporti commerciali tra queste due e la fallita e senza che, dunque, sia stata accertata - e nemmeno allegata dalla difesa - alcuna ragione giustificatrice del distacco di beni che avrebbero dovuto concorrere, invece, alla formazione dell'attivo fallimentare. Dagli accertamenti svolti dal curatore fallimentare e non contraddetti dalla difesa, sono emerse anomalie nei rapporti tra la fallita e [OSCURATO:SOCIETA]. - società interamente detenuta dall'imputato, titolare del 100% delle quote societarie - rappresentate da operazioni di giroconto sfornite di sottostante contabile e finanziario". Ed a fronte di tali articolati, e certo non intrinsecamente illogici, enunciati, i motivi di ricorso offrono una ricostruzione della vicenda che invita questa Corte ad una non consentita "rilettura" del compendio probatorio, tra l'altro a tratti confusa e, comunque, essa sì, autoreferenziale ed apodittica perché i relativi segmenti ricostruttivi non sono confortati dalle emergenze riportate nelle sentenze di merito e, a titolo esemplificativo, è sufficiente osservare: che Meneghini, contrariamente a quanto assunto nell'atto di ricorso, è stato amministratore e liquidatore della società dalla costituzione al fallimento e che, di conseguenza, non è credibile che non fosse a conoscenza dei rapporti commerciali, ritenuti in sentenza meramente cartolari, con la 2EMME s.r.I., in ordine ai quali le ragioni di ricorso rimangono significativamente silenti; che non è congruo ed appare anzi anomalo affermare che i crediti di [OSCURATO:PERSONA], enucleabili da non meglio indicate fatture di vendita e facenti parte delle attività, siano stati ceduti a [OSCURATO:SOCIETA] (società comunque gestita dall'imputato, per sua stessa ammissione) per "liberare" [OSCURATO:PERSONA] dalle proprie esposizioni debitorie nei confronti di terzi; che in alcun modo è stato dimostrato, ed è anzi ben poco verosimile, che [OSCURATO:PERSONA] abbia proseguito la "propria" attività commerciale attraverso la "Padis'i perché nel contempo impossibilitata a fruire di risorse bancarie e che "Padis" - destinataria di un giroconto in denaro da parte di [OSCURATO:SOCIETA], sulla quale le somme oggetto di distrazione sarebbero state veicolate dal Meneghini - avesse pagato debiti della "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti di non meglio precisati fornitori. Ed è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione quella che ritiene la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita clesumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Così come - in tema di prova dell'elemento psicologico e come del resto richiamato dalla sentenza impugnata - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Alla luce di tali considerazioni, i motivi di ricorso, oltre a prestare il fianco ad una critica di aspecificità, sono anche manifestamente infondati. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
Sentenza Cassazione n. 42417/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris