CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 34418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 23 maggio 2023, il Tribunale di Milano, Sezione Riesame, rigettando l'appello della ricorrente confermava il provvedimento con il quale il Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari in relazione al delitto indicato nel capo b), ovvero quello di cui all'art. 497-bis cod.pen., aggravato ex artt. 61 n. 2 e 99 cod.pen. 2. Con il ricorso presentato, mediante il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], l'indagata chiede l'annullamento della prefata ordinanza, per due motivi, di seguito riportati entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. coi proc. pen. 2.1. La CASALI deduce, con il primo motivo, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato ascritto, poiché fondati, essenzialmente, sulle dichiarazioni rese dal teste Sinisi, ossia dal funzionario di banca che aveva gestito l'operazione posta in essere, in ordine alla presentazione da parte della medesima del documento falso di tale [OSCURATO:PERSONA], delegata ad operare sul conto sul quale era stato effettuato il prelievo. Secondo la prospettazione della ricorrente, le dichiarazioni del teste non avrebbero dovuto essere ritenute attendibili poiché indotte dal timore di conseguenze per la sua attività lavorativa correlate alla carenza di diligenza correlata all'omessa richiesta del documento di identità per l'effettuazione del prelievo, non corrispondendo del resto al modus operandi di essa imputata, pur gravata da numerosi precedenti a carico per sostituzione di persona, quello di esibire documenti falsi. Né, del resto, un elemento istruttorio ulteriore avrebbe potuto rinvenirsi nelle immagini della telecamera di sorveglianza dalle quali non si evinceva se ella avesse presentato, o no, il documento falso. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. atteso che non sussisterebbe alcun pericolo di commissione da parte della stessa di reati della medesima indole, non avendo precedenti rilevanti in materia di falso ed essendo affetta, come certificato dai periti nominati in altri procedimenti presso i Tribunali di Asti e di Pavia, da un disturbo antisociale di personalità che la induce, piuttosto, a mentire e a truffare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiche' il Tribunale del Riesame ha congruamente argomentato le ragioni per le quali, almeno ai fini del vaglio della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, possono ritenersi 2 cst attendibili le dichiarazioni del teste Sinisi, rese alle autorità in ben due occasioni, in ordine alla presentazione di un documento falso al momento dell'operazione bancaria intestato ad [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente. La decisione impugnata, infatti, ha sottolineato che non potrebbe compromettere detta attendibilità la circostanza, dedotta dall'indagata, relativa all'ipotetico timore del Sinisi di conseguenze per la propria attività lavorativa correlate alla mancata richiesta del documento sia perché ben più gravi potrebbero essere quelle derivanti da una eventuale condanna per delitto di calunnia rispetto al quale la stessa CASALI ha affermato di averlo denunciato sia in quanto gli impiegati presso istituti bancari sentiti nel medesimo procedimento per reati di sostituzione di persona ascritti agli altri capi non hanno esitato a dichiarare di non aver richiesto il documento. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Occorre ribadire, ancora una volta, che, in tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392 - 01.; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444 - 01). In applicazione dei superiori principi, il Tribunale del Riesame ha correttamente ritenuto integrati i presupposti sul piano del periculum per la misura cautelare personale poiché da tempo, come del resto riconosciuto anche dalla difesa della stessa, la CASALI pone in essere condotte delittuose caratterizzate da analoghe modalità esecutive, prelevando somme da conti di altre persone commettendo, in prevalenza, reati di sostituzione di persona. A fronte di ciò non assume rilievo ai fini in esame che, almeno nella massima parte dei casi, non risulti che la stessa abbia utilizzato documenti fanIsi, così offendendo anche il medesimo bene giuridico tutelato dalla norma. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese clel procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma