CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05784/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento pendente a carico di questi dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Messina. La Corte distrettuale ha anzitutto richiamato una precedente e analoga dichiarazione di ricusazione, già dichiarata inammissibile per la manifesta infondatezza; ne ha tratto la conclusione, quindi, della inammissibilità anche della presente richiesta, per essere essa di carattere sostanzialmente riproduttivo delle ragioni poste a fondamento della precedente. Ha poi evidenziato, la Corte territoriale, come non siano state dalla difesa nemmeno compiutamente esplicitate le ragioni del preteso interesse - da parte del giudice ricusato - ad addivenire a una condanna dell'imputato; i comportamenti in tal senso censurati, del resto, rappresentano niente altro, se non l'esplicazione dei poteri decisori ordinariamente riservati al giudice. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 47 e 48 CDFUE e con gli artt. 24, 25, 27 e 97 Cost, unitamente agli artt. 21 e 41 CDFUE, lamentando violazione del diritto di difesa. La difesa ha poi depositato memoria, a mezzo della quale ha integralmente ribadito le motivazioni poste a fondamento dell'atto di impugnazione. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi. È inammissibile, in particolare, la richiesta di ricusazione che non specifichi in maniera dettagliata su quale delle ipotesi tassative previste dall'art. 37 cod. proc. pen. essa sia basata. Giova ricordare, sul punto, come le ipotesi di ricusazione abbiano veste, struttura e funzione di norme eccezionali, per essere esse limitative dell'esercizio del potere giurisdizionale, sotto il profilo della incisività sulla ordinaria capacità processuale del soggetto titolare dell'ufficio giurisdizionale; tali ipotesi si ingeriscono all'interno di una materia di ordinamento giudiziario, inerente al rapporto di impiego di diritto pubblico esistente fra Stato e giudice, che è, consequenzialmente, sottratta alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Trattasi di eccezioni che trovano origine e giustificazione nella necessità di far salva la credibilità dell'operato degli organi giurisdizionali, in presenza di peculiari situazioni di inesigibilità del rispetto dei doveri d'ufficio, da parte del soggetto investito delle funzioni di giudice. I casi di ricusazione sono quindi tassativi, sia in quanto non applicabili in via analogica, sia perché ne è consentita esclusivamente una interpretazione letterale, restandone esclusa una lettura estensiva (Sez. 2, n. 2703 del 05/06/1992, Falbo, Rv. 190793; Sez. 6, n. 2491 del 19/06/1996, Pasquali, Rv. 205669). Nel caso di specie, le doglianze sono tutte pedissequamente riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, oltre ad essere connotate da una marcata aspecificità, prospettando esse, infine, approdi ermeneutici contrastanti sia con il dato normativo, sia con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos