CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31383/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello ritenuto provata la riconducibilità all'imputato della contestata truffa evidenziando che l'utenza telefonica con la quale era stata inviata alla persona offesa una falsa bolla di spedizione del bene acquistato da quest'ultima (e, dunque, realizzato l'artifizio richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen.) era intestata all'imputato e che non vi era provata dell'asserito smarrimento della spessa, così sviluppando una motivazione adeguata e non manifestamente illogica (pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte della corretto argomentare della Corte di appello che ha ravvisato il presupposto ostativo della abitualità della condotta, in ragione delle due precedenti condanne per appropriazione indebita e truffa riportate dall'odierno ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata); ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è infatti da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); ritenuto che il terzo motivo con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, è privo dei requisiti di specificità cui all' art. 591, comma 1, cod. proc. pen. non confrontandosi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base del negativo giudizio prognostico (i due precedenti penali specifici); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva breve ex art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la richiesta - formulata in epoca previgente alla introduzione del comma 1-bis dell'art. 598 bis cod. proc. pen. - era del tutto generica e, ancor prima, formulata in sede di conclusioni rassegnate nel giudizio di appello (celebrato in forma cartolare) da difensore non munito di procura speciale ( cfr verbale udienza 22.2.2024 e relativi allegati); ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,