CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 05001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di tentato furto con strappo aggravato e condannato alla pena ritenuta equa, é inammissibile. 2. Il ricorrente si duole che la Corte di Appello sia incorsa nel vizio di travisamento della prova, non prendendo in considerazione le condizioni psico- fisiche del Curci e la conseguenziale incapacità di governare la bicicletta che guidava, onde apprezzare la idoneità della dichiarazione della persona offesa laddove ha riferito di aver visto la mano del Curci staccarsi dal manubrio per cercare di afferrarle la borsa e quindi escludere la idoneità degli atti a sottrarre la borsa. Illogica è la motivazione con la quale la Corte di appello ha giustificato tale omissione, avendo affermato che la circostanza non era stata valutata neppure dal primo giudice. Con un secondo motivo censura l'omessa motivazione in merito alla idoneità ed univocità degli atti rispetto non già al furto ma al furto con strappo, senza considerare che l'intento dell'imputato avrebbe potuto essere anche solo quello L 11- e . di AEKLqi- -di sorprendere [OSCURATO:PERSONA], sfilandogli di mano la borsa senza esercitare alcun tipo di energia fisica. La Corte di appello avrebbe dovuto motivatamente escludere la molteplicità di eventi nei quali sarebbe potuto sfociare l'azione imputata al Curci. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, poiché non è sostenuto da motivi che rientrino tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. Si tratta di censure che, a dispetto della terminologia utilizzata, sono altro rispetto al vizio di motivazione e alla violazione di legge; si concretano, invece, nella prospettazione di una alternativa valutazione della prova che si vorrebbe avallata dal giudice di legittimità. Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948). La Corte di appello ha ricostruito l'univocità della complessiva condotta del Curci non solo sulla base di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], che teneva la borsa ritenuta obiettivo dell'imputato, ma anche la accertata falsità della versione fornita da questo stesso e non ha mancato rilevare che la tesi di un movimento maldestro dovuto al cattivo governo del bicipede non era stata prospettata dall'imputato. Sicchè il ricorso non è solo articolato su censure non consentite ma nel complesso è anche aspecifico, perché omette di confrontarsi con i diversi argomenti della motivazione impugnata. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]