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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07816/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 9.5.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati ascrittigli ai capi A); B); C) e D) dell'imputazione, riqualificati i fatti di cui ai capi A) e B) ai sensi degli artt. 582, 585, co. 2, n. 2), c.p., e, con riferimento alla contestazione di cui al capo D), limitatamente alle dichiarazioni rese sulle proprie generalità in occasione dei controlli eseguiti nei suoi confronti in data 11.3.2014 e 20.7.2010.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, in quanto la corte di appello ha omesso di rilevare l'estinzione per sopravvenuto decorso del termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 495, c.p., commesso in data 20.7.2010; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 495, c.p., commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la discrasia in ordine alla sola data di nascita si giustifica alla luce del fatto che l'imputato è soggetto straniero, che non parla la lingua italiana e ha una pronuncia anglofona, sicché non può escludersi che la trascrizione della data di nascita del prevenuto, di poco differente rispetto a quella fornita il 29 maggio 2016, sia stata dovuta ad una incomprensione dei verbalizzanti o a una malintesa verbalizzazione, anche perché è lo stesso tribunale a ritenere che le dichiarazioni rese dall'imputato non erano idonee a trarre in inganno la pubblica autorità; 3) violazione di legge, in quanto la corte di appello ha omesso di rilevare l'estinzione per compiuto decorso, alla data del 15.11.2021, del relativo termine massimo di prescrizione del reato ex art. 495, c.p., commesso in data 11.3.2014, in quanto unificato dal vincolo della continuazione con il reato ex art. 495, c.p., commesso il 20.7.2010.

2.1. Con requisitoria scritta del 15.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto limitatamente al primo motivo di impugnazione e dichiarato inammissibile nel resto.

3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini.

4. Fondato, in particolare, appare il primo motivo di ricorso.

Si osserva al riguardo che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione del reato ex art. 495, c.p., commesso il 20.7.2010, nella sua massima estensione, pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti e in presenza della causa di sospensione del relativo decorso di cui all'art. 83, co. 4, d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni, pari a 64 giorni, risulta perento prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, risalente al 28.10.2021, circostanza non rilevata dalla corte di appello, che spetta, pertanto, a questa Corte rilevare.

Premesso, infatti, che secondo un condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p. (cfr. Cass., Sez.

U., 17.12.2015, n. 12602, rv. 266819; Cass., sez.

IV, 06/11/2012, n. 49817, rv. 254092; Cass., sez.

VI, 21/03/2012, n. 11739, M., rv. 252319; Cass., sez.

V, 11/07/2011, n. 47024, rv. 251209), nel caso in esame, come si è detto, il giudice di secondo grado, in violazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., ha omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato de quo per prescrizione verificatasi prima del giudizio di appello.

Ciò impone al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione, posto che il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

III, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, C.).

In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez.

II, 11/03/2009, n. 24495, G.), evenienza non sussistente nel caso in esame.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al reato ex art. 495, c.p., commesso il 20.7.2010, perché estinto per decorso del termine massimo di prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena, pari a sei mesi e dieci giorni di reclusione.

5. Nel resto il ricorso è inammissibile.

5.1. Quanto al secondo motivo di ricorso, si condividono le considerazioni svolte dal procuratore generale nella requisitoria scritta del 15.10.2022, che si riportano integralmente.

"Invero, il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata con la quale si dà atto del fatto che- pacifica la sostanziale discrasia tra la data di nascita reale dell'imputato e quella dichiarata in due diverse occasioni (identificazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20.7.2010)- resta integrato sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.

La motivazione della sentenza della corte territoriale è coerente con la giurisprudenza consolidata in materia di elemento soggettivo del reato di cui all'art. 495 c.p., che non va individuato nel dolo specifico (non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità), ma nel dolo generico, talché è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa (Sez. 5, Sentenza n. 2676 del 05/11/2021 Ud. (dep. 24/01/2022) Rv. 282650 — 01), consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale.

Nel caso in esame, i giudici del gravame, con motivazione coerente e affatto illogica, hanno inferito la piena consapevolezza di rendere dichiarazioni false (dolo generico) in capo all'imputato, dalla sostanziale discrasia in ordine alla data di nascita, dal predetto declinata erroneamente in due diverse occasioni".

Tanto premesso, il motivo appare inammissibile, non solo perché manifestamente infondato, ma anche sotto un ulteriore profilo, essendo precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

5.2. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, stante l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideternninazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del reato continuato ha valenza unificante esclusivamente sul piano sanzionatorio: cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Rv. 283269).

Per tale motivo non può essere rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato ex art. 495, c.p., commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], verificatosi in data 15.11.2021, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza oggetto di ricorso.

6. La non completa soccombenza dell'imputato comporta che egli non sia condannato al pagamento né delle spese processuali di questo grado di giudizio, né di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 495, c.p., commesso il 20 luglio 2010, perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 9.5.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati ascrittigli ai capi A); B); C) e D) dell'imputazione, riqualificati i fatti di cui ai capi A) e B) ai sensi degli artt. 582, 585, co. 2, n. 2), c.p., e, con riferimento alla contestazione di cui al capo D), limitatamente alle dichiarazioni rese sulle proprie generalità in occasione dei controlli eseguiti nei suoi confronti in data 11.3.2014 e 20.7.2010. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, in quanto la corte di appello ha omesso di rilevare l'estinzione per sopravvenuto decorso del termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 495, c.p., commesso in data 20.7.2010; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 495, c.p., commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la discrasia in ordine alla sola data di nascita si giustifica alla luce del fatto che l'imputato è soggetto straniero, che non parla la lingua italiana e ha una pronuncia anglofona, sicché non può escludersi che la trascrizione della data di nascita del prevenuto, di poco differente rispetto a quella fornita il 29 maggio 2016, sia stata dovuta ad una incomprensione dei verbalizzanti o a una malintesa verbalizzazione, anche perché è lo stesso tribunale a ritenere che le dichiarazioni rese dall'imputato non erano idonee a trarre in inganno la pubblica autorità; 3) violazione di legge, in quanto la corte di appello ha omesso di rilevare l'estinzione per compiuto decorso, alla data del 15.11.2021, del relativo termine massimo di prescrizione del reato ex art. 495, c.p., commesso in data 11.3.2014, in quanto unificato dal vincolo della continuazione con il reato ex art. 495, c.p., commesso il 20.7.2010. 2.1. Con requisitoria scritta del 15.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto limitatamente al primo motivo di impugnazione e dichiarato inammissibile nel resto. 3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini. 4. Fondato, in particolare, appare il primo motivo di ricorso. Si osserva al riguardo che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione del reato ex art. 495, c.p., commesso il 20.7.2010, nella sua massima estensione, pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti e in presenza della causa di sospensione del relativo decorso di cui all'art. 83, co. 4, d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni, pari a 64 giorni, risulta perento prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, risalente al 28.10.2021, circostanza non rilevata dalla corte di appello, che spetta, pertanto, a questa Corte rilevare. Premesso, infatti, che secondo un condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U., 17.12.2015, n. 12602, rv. 266819; Cass., sez. IV, 06/11/2012, n. 49817, rv. 254092; Cass., sez. VI, 21/03/2012, n. 11739, M., rv. 252319; Cass., sez. V, 11/07/2011, n. 47024, rv. 251209), nel caso in esame, come si è detto, il giudice di secondo grado, in violazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., ha omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato de quo per prescrizione verificatasi prima del giudizio di appello. Ciò impone al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione, posto che il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, C.). In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), evenienza non sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al reato ex art. 495, c.p., commesso il 20.7.2010, perché estinto per decorso del termine massimo di prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena, pari a sei mesi e dieci giorni di reclusione. 5. Nel resto il ricorso è inammissibile. 5.1. Quanto al secondo motivo di ricorso, si condividono le considerazioni svolte dal procuratore generale nella requisitoria scritta del 15.10.2022, che si riportano integralmente. "Invero, il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata con la quale si dà atto del fatto che- pacifica la sostanziale discrasia tra la data di nascita reale dell'imputato e quella dichiarata in due diverse occasioni (identificazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20.7.2010)- resta integrato sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. La motivazione della sentenza della corte territoriale è coerente con la giurisprudenza consolidata in materia di elemento soggettivo del reato di cui all'art. 495 c.p., che non va individuato nel dolo specifico (non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità), ma nel dolo generico, talché è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa (Sez. 5, Sentenza n. 2676 del 05/11/2021 Ud. (dep. 24/01/2022) Rv. 282650 — 01), consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale. Nel caso in esame, i giudici del gravame, con motivazione coerente e affatto illogica, hanno inferito la piena consapevolezza di rendere dichiarazioni false (dolo generico) in capo all'imputato, dalla sostanziale discrasia in ordine alla data di nascita, dal predetto declinata erroneamente in due diverse occasioni". Tanto premesso, il motivo appare inammissibile, non solo perché manifestamente infondato, ma anche sotto un ulteriore profilo, essendo precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 5.2. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, stante l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideternninazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del reato continuato ha valenza unificante esclusivamente sul piano sanzionatorio: cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Rv. 283269). Per tale motivo non può essere rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato ex art. 495, c.p., commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], verificatosi in data 15.11.2021, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza oggetto di ricorso. 6. La non completa soccombenza dell'imputato comporta che egli non sia condannato al pagamento né delle spese processuali di questo grado di giudizio, né di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 495, c.p., commesso il 20 luglio 2010, perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pe
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