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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 32354/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29981-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, _ANTONIETTA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 224/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che

1. La Corte d'appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio con sentenza n. 224/2021, ha accolto l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pinerolo che , rigettando la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto, aveva accolto il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] e Sanitari di Vigone (d'ora in avanti solo CENTRO) al fine di far accertare l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] attraverso il verbale ispettivo notificato il 6 luglio 2011 con il quale si era affermata la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 per il debito della società cooperativa, per il periodo maggio 2007 - settembre 2009 per un importo di euro 274.810.

2. In particolare, con la sentenza n. 265 del 2015, la Corte territoriale, ritenuta la competenza per territorio del Tribunale adito e l'interesse ad agire in capo al CENTRO, ha confermato la decisione di primo grado laildove la stessa aveva ritenuto l'inefficacia del verbale di accertamento sulla base del fatto che era decorso, al momento della notifica della memoria contenente la domanda riconvenzionale svolta nei riguardi del CENTRO, il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto per la operatività della solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, posto che tale termine poteva essere interrotto solo dall'attività giudiziale.

3. A seguito di ricorso proposto dall'I.N.P.S., questa Corte aveva cassato la sentenza n. 265 del 2015, sulla base del principio di diritto secondo cui "il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D. L,o,,s. n. 276 del 2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previden.ziali, soggetti alla sola prescrizione" rinviando, quindi, alla medesima Corte di merito, in diversa composizione, l'accertamento della pretesa contributiva fatta valere dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del CENTRO con verbale ispettivo n. 2364/2011.4.

Disposta l'assunzione di chiarimenti scritti da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] nonché l'audizione dei testi Pomarè e Naccari, la Corte ha deciso per l'accoglimento del ricorso in appello dell'[OSCURATO:PERSONA], condannando il CENTRO al pagamento in favore dell'Istituto della complessiva somma di euro 301.193/14, comprensivi di sanzioni civili ed interessi di mora oltre accessori e spese.

5. Per la cassazione della pronuncia propone ricorso assistito da memoria il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

5.1. Resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA].

6. E' stata comunicata alle parti la proposta del relatore.

CONSIDERATO che

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. affermandosi che, nel riassumere il giudizio, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva richiamato la propria domanda riconvenzionale proposta originariamente, dell'importo di euro 236,141,38 mentre la Corte, in accoglimento dell'appello, aveva condannato il CENTRO al pagamento di euro 301.193,14;

1.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 437 e 111 Cost. sotto il profilo dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale acquisito d'ufficio un documento, mai prodotto in precedenza, con il quale la allora Presidente del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ssa Della Croce, aveva comunicato un elenco di nominativi dei dipendenti delle Cooperative operanti presso il CENTRO medesimo.

1.2. Con il terzo motivo si allega la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con riguardo al contenuto di merito del valore del documento considerato, per contenere lo stesso un mero elenco di lavoratori che avrebbero lavorato presso la Cooperativa senza alcuna specificazione con riferimento ai periodi ed alla durata dei rapporti.

2. Il primo motivo è inammissibile.Questa Corte ha affermato che, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c. p. c. (Cass. n. 41465 del 2021).

2.1. Nella specie, al contrario, parte ricorrente si è limitata ad allegare che "l'[OSCURATO:PERSONA] aveva richiamato la propria domanda riconven_.zionale proposta originariamente, dell'importo di euro 236.431,38 oltre le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo", senza nulla aggiungere in merito e semplicemente contrapponendo all'asserita domanda quanto statuito in sentenza.

Hanno precisato, in particolare, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

2.2. D'altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (exphaimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).

La assoluta assenza di qualsivoglia riferimento alla domanda formulata, la rende inammissibile.

Deve, in ogni caso, osservarsi che la Corte fornisce adeguata contezza della somma considerata così come quantificata affermando che la stessa dovesse reputarsi comprensiva degli accessori.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. E' opportuno evidenziare, al riguardo, l'erroneo richiamo al combinato disposto degli artt. 437 cod. proc. civ. e 111 Cost., per aver la Corte specificamente chiarito di aver provveduto all'acquisizione del documento in questione, offerto in comunicazione dalla teste Pomarè, ai sensi del secondo comma dell'art. 421 cod. proc. civ., sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima teste, trattandosi di documento esibito dal testimone e non dalla parte e, pertanto, acquisibile d'ufficio, ogni qualvolta, come nella specie, le risultanze di causa già offrissero significativi dati di indagine.

Su tale ultima valutazione, in quanto di fatto, non può essere esercitato il sindacato di legittimità.

3.2. Il terzo motivo è inammissibile.

Va rilevato, invero, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla

1. n. 143 del 2012, prevede l' "omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022);

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 1 5 % e accessori di legge.

Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a noima dell'art. 1 —bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29981-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, _ANTONIETTA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 224/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che 1. La Corte d'appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio con sentenza n. 224/2021, ha accolto l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pinerolo che , rigettando la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto, aveva accolto il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] e Sanitari di Vigone (d'ora in avanti solo CENTRO) al fine di far accertare l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] attraverso il verbale ispettivo notificato il 6 luglio 2011 con il quale si era affermata la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 per il debito della società cooperativa, per il periodo maggio 2007 - settembre 2009 per un importo di euro 274.810. 2. In particolare, con la sentenza n. 265 del 2015, la Corte territoriale, ritenuta la competenza per territorio del Tribunale adito e l'interesse ad agire in capo al CENTRO, ha confermato la decisione di primo grado laildove la stessa aveva ritenuto l'inefficacia del verbale di accertamento sulla base del fatto che era decorso, al momento della notifica della memoria contenente la domanda riconvenzionale svolta nei riguardi del CENTRO, il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto per la operatività della solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, posto che tale termine poteva essere interrotto solo dall'attività giudiziale. 3. A seguito di ricorso proposto dall'I.N.P.S., questa Corte aveva cassato la sentenza n. 265 del 2015, sulla base del principio di diritto secondo cui "il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D. L,o,,s. n. 276 del 2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previden.ziali, soggetti alla sola prescrizione" rinviando, quindi, alla medesima Corte di merito, in diversa composizione, l'accertamento della pretesa contributiva fatta valere dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del CENTRO con verbale ispettivo n. 2364/2011.4. Disposta l'assunzione di chiarimenti scritti da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] nonché l'audizione dei testi Pomarè e Naccari, la Corte ha deciso per l'accoglimento del ricorso in appello dell'[OSCURATO:PERSONA], condannando il CENTRO al pagamento in favore dell'Istituto della complessiva somma di euro 301.193/14, comprensivi di sanzioni civili ed interessi di mora oltre accessori e spese. 5. Per la cassazione della pronuncia propone ricorso assistito da memoria il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. 5.1. Resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]. 6. E' stata comunicata alle parti la proposta del relatore. CONSIDERATO che 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. affermandosi che, nel riassumere il giudizio, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva richiamato la propria domanda riconvenzionale proposta originariamente, dell'importo di euro 236,141,38 mentre la Corte, in accoglimento dell'appello, aveva condannato il CENTRO al pagamento di euro 301.193,14; 1.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 437 e 111 Cost. sotto il profilo dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale acquisito d'ufficio un documento, mai prodotto in precedenza, con il quale la allora Presidente del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ssa Della Croce, aveva comunicato un elenco di nominativi dei dipendenti delle Cooperative operanti presso il CENTRO medesimo. 1.2. Con il terzo motivo si allega la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con riguardo al contenuto di merito del valore del documento considerato, per contenere lo stesso un mero elenco di lavoratori che avrebbero lavorato presso la Cooperativa senza alcuna specificazione con riferimento ai periodi ed alla durata dei rapporti. 2. Il primo motivo è inammissibile.Questa Corte ha affermato che, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c. p. c. (Cass. n. 41465 del 2021). 2.1. Nella specie, al contrario, parte ricorrente si è limitata ad allegare che "l'[OSCURATO:PERSONA] aveva richiamato la propria domanda riconven_.zionale proposta originariamente, dell'importo di euro 236.431,38 oltre le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo", senza nulla aggiungere in merito e semplicemente contrapponendo all'asserita domanda quanto statuito in sentenza. Hanno precisato, in particolare, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. 2.2. D'altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (exphaimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018). La assoluta assenza di qualsivoglia riferimento alla domanda formulata, la rende inammissibile. Deve, in ogni caso, osservarsi che la Corte fornisce adeguata contezza della somma considerata così come quantificata affermando che la stessa dovesse reputarsi comprensiva degli accessori. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. E' opportuno evidenziare, al riguardo, l'erroneo richiamo al combinato disposto degli artt. 437 cod. proc. civ. e 111 Cost., per aver la Corte specificamente chiarito di aver provveduto all'acquisizione del documento in questione, offerto in comunicazione dalla teste Pomarè, ai sensi del secondo comma dell'art. 421 cod. proc. civ., sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima teste, trattandosi di documento esibito dal testimone e non dalla parte e, pertanto, acquisibile d'ufficio, ogni qualvolta, come nella specie, le risultanze di causa già offrissero significativi dati di indagine. Su tale ultima valutazione, in quanto di fatto, non può essere esercitato il sindacato di legittimità. 3.2. Il terzo motivo è inammissibile. Va rilevato, invero, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla 1. n. 143 del 2012, prevede l' "omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022); 4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. 4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a noima dell'art. 1 —bis del
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